1 Apprendistato Regione Lombardia. 2 Apprendistato di 1° livello Dal 25/10/2011 (se interverranno le Regioni e i CCNL) Prima (tutti i contratti in essere.

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1 Apprendistato Regione Lombardia

2 Apprendistato di 1° livello Dal 25/10/2011 (se interverranno le Regioni e i CCNL) Prima (tutti i contratti in essere rimarranno regolati dalle norme previgenti) D.lgs 276/2003 (artt. da 47 a 53) art 48) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere dovere di istruzione e formazione. conseguimento di una qualifica professionale ai sensi della L. 53/03 Età: dai 16 ai 18 anni Durata: max 3 anni Attivato in Lombardia da settembre 2010 (anche per i 15enni) Formazione: min 400 ore annue. D.lgs 167/2011 -T.U. Apprendistato art 3) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro. Età: dai15 ai 25 anni Durata: max 3 anni (4 per il diploma quadriennale) Formazione: monte ore congruo alla qualifica da conseguire. L. 196/97 (art.16) art 16) apprendistato unico dai 16 ai 24 anni, applicato anche dopo l'introduzione del D.lgs 276/2003: per i minorenni quando l'art. 48 non era attuato. Durata: max 4 anni (5 settore artigiano) Formazione: min 240 ore annue per i minorenni.

3 Apprendistato di 2° livello Dal 25/10/2011 (se interverranno le Regioni e i CCNL) Prima (tutti i contratti in essere rimarranno regolati dalle norme previgenti) D.lgs 276/2003 (artt. da 47 a 53) art 49) apprendistato professionalizzante: conseguimento di una qualificazione attraverso formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base/ trasversali e tecnico- professionali. Età: dai 18 ai 29 anni 364 gg (anche 17enni se in possesso di una qualifica professionale) Durata: max 6 anni Formazione: min 120 ore annue. D.lgs 167/2011 -T.U. Apprendistato art 4) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Età: dai 18 ai 29 anni 364 gg (anche 17enni se in possesso di una qualifica professionale) Durata: max 3 anni (5 settore artigiano) Formazione: max 120 ore in tre anni su competenze di base e trasversali, tenendo conto di età, studi e competenze dell'apprendista L. 196/97 (art.16) art 16) apprendistato unico dai 16 ai 24 anni, applicato anche dopo l'introduzione del D.lgs 276/2003: applicato per i maggiorenni quando i CCNL non regolamentavano l'appr. profess. art. 49. Durata: max 4 anni (5 settore artigiano) Formazione: min 120 ore annue.

4 Apprendistato di 3° livello Dal 25/10/2011 Prima (tutti i contratti in essere rimarranno regolati dalle norme previgenti) D.lgs 276/2003 (artt. da 47 a 53) art 50) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi alta formazione: conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, il conseguimento di un titolo di studio universitario e della alta formazione, la specializzazione tecnica e dottorati di ricerca Età: dai 18 ai 29 anni 364 gg (anche 17enni se in possesso di una qualifica professionale) Durata e Formazione: definite dalle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative. D.lgs 167/2011 -T.U. Apprendistato art 5) apprendistato di alta formazione e ricerca: per titoli di studio specialistici, universitari, per la formazione di ricercatori e il praticantato per le professioni ordinistiche. Età: 18 e i 29 anni 364 gg (anche 17enni se in possesso di una qualifica professionale) Durata e Formazione: definite dalle Regioni in accordo con i datori e i prestatori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione è rimessa a convenzioni tra imprese e istituzioni formative

5 Apprendistato per lavoratori in mobilità Dal 25/10/2011 (se interverranno le Regioni e i CCNL) D.lgs 167/2011 -T.U. Apprendistato art 7, comma 4: apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi.

6 Periodo transitorio, fino al 24/04/2012 Profili formativi sono materia delle Regioni, disciplina contratti rimandata agli accordi interconfederali e ai CCNL. Per le Regioni e i settori che non disciplinano l'apprendistato secondo il D.Lgs. 167/2011, si applicano le norme previgenti, in via transitoria per 6 mesi. Applicazione del decreto nel settore pubblico è rimandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 12 mesi.

7 Benefici contributivi per i datori di lavoro I benefici contributivi per l’apprendistato restano gli stessi (10 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, 1,5% il 1° anno e 3% il 2° anno fino a 9 dipendenti) e sono mantenuti per un anno dopo il “consolidamento” del rapporto, al termine del periodo formativo. In materia di apprendistato la L. 183/2011 (Legge di stabilità per il 2012) prevede che, a partire dal primo gennaio 2012, verrà azzerata per tre anni la contribuzione a carico del datore di lavoro nelle aziende che hanno fino a 9 dipendenti.