Diritto privato Situazioni giuridiche soggettive e rapporti
L’uso delle classificazioni in diritto privato I nomi (delle situazioni soggettive, dei rapporti ecc.) hanno un valore puramente convenzionale e servono a riassumere in modo semplice e artificiale la risposta ai singoli problemi giuridici che richiederebbe più ampi discorsi.
Situazioni soggettive Il diritto, come strumento di composizione di conflitti tra interessi umani, si muove attribuendo alle persone coinvolte situazioni giuridiche che esprimono il modo con cui le norme regolano la possibile soddisfazione di tali interessi.
Situazioni attive: esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare Elenco delle principali: Diritto soggettivo: potere di agire nel proprio interesse; Diritto potestativo: potere assoluto di incidere su situazioni giuridiche altrui; Aspettativa: prospettiva di diritto di acquisire una situazione giuridica attiva; Interesse legittimo: situazione attiva del privato esposto all’esercizio di un potere della pubblica amministrazione Pretesa del privato alla legittimità
Situazioni passive: esprimono la soccombenza dell’interesse del titolare Obbligo: vincolo imposto al titolare a vantaggio di chi vanta un diritto soggettivo direttamente ed esclusivamente nei suoi confronti; Dovere: situazione passiva generale che impone o vieta un determinato comportamento.
Situazioni attive-passive Potestà: poteri attribuiti ad un soggetto da esercitare nell’interesse altrui; Onere: comportamento da tenere per esercitare una qualche situazione attiva;
Fatto, effetto, situazione soggettiva, rapporto Il fatto è l’evento o lo stato considerato dalla norma l’effetto è la conseguenza giuridica che la norma vi ricollega (effetti modificativi, estintivi e costitutivi) la situazione soggettiva è ciò che si modifica, costituisce, estingue il rapporto è la relazione tra situazioni soggettive correlate (attiva e passiva).
Fatti e atti All’interno degli eventi che producono effetti giuridici si distinguono: Fatti della natura (lo scorrere del tempo, la morte, ecc.) Atti umani: conseguenti ad azioni volontariamente compiute dall’uomo (contratti, testamenti, quietanze, ecc.)
Atti giuridici Atti in senso stretto: implicano volontà di compiere l’atto, ma non anche la volontà di creare gli effetti giuridici che l’atto realizzerà. Atti negoziali: implicano che la volontà dell’agente è assunta dall’ordinamento come diretta fonte di produzione degli effetti giuridici correlati.
Atti giuridici negoziali Principali distinzioni: - Bilaterali, unilaterali, plurilaterali - Patrimoniali e non patrimoniali - Tra vivi e in ragione della morte del disponente - Onerosi e gratuiti