1 La direttiva 2009/31/EC: adempimenti richiesti all’Italia - ing. liliana panei GEOFLUID - Piacenza 6 ottobre 2010 Dipartimento per l’energia Direzione.

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1 La direttiva 2009/31/EC: adempimenti richiesti all’Italia - ing. liliana panei GEOFLUID - Piacenza 6 ottobre 2010 Dipartimento per l’energia Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

2 Direttiva 2009/31/CE del 23 aprile 2009 Obiettivo è la definizione di un quadro giuridico comune a livello europeo per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro del biossido di carbonio, con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici Recepimento entro 25 giugno 2011 Legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria 2009) Principi e criteri direttivi da seguire nella predisposizione del D.Lgs. di recepimento, da adottare su proposta MPE, MSE, MATTM, di concerto MAE, M GIUSTIZIA, MEF

3 LA DIRETTIVA Prevede: la definizione dell’autorità competente l’individuazione delle aree entro cui potranno essere scelti i siti da adibire a stoccaggio banca dati attività di stoccaggio la regolamentazione delle procedure di conferimento delle concessioni di stoccaggio e di autorizzazione delle eventuali attività di indagine preliminare finalizzate alla valutazione dell’idoneità del sito, obblighi per la chiusura e post-chiusura degli impianti, garanzie finanziarie la verifica del possesso della capacità necessaria da parte dei soggetti proponenti attività di monitoraggio e ispezioni

Le attività di stoccaggio sono svolte in base a licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio; una volta conclusa l’attività, autorizzazione alla chiusura del sito di stoccaggio e trasferimento di responsabilità dal gestore allo Stato (Agenzia del Demanio) 4 Lo schema di D.Lgs. di recepimento Attività regolate

5 Lo schema di D.Lgs. di recepimento - Amministrazioni competenti (1/2) Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - cui compete il rilascio delle licenze di esplorazione e delle concessioni di stoccaggio Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia - quale amministrazione concertante Regioni competenti per territorio esprimono l’intesa e partecipano ai lavori della Segreteria tecnica Enti locali – nella Segreteria tecnica (istruttorie) e nell’ambito della Conferenza di servizi

Lo schema di D.Lgs. di recepimento - Amministrazioni competenti (2/2) Per le istruttorie tecniche e le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, le Amministrazioni statali si avvalgono, quali organi tecnici: Comitato nazionale istituito per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, integrato con 3 componenti (MSE-MATTM- Conferenza unificata) una segreteria tecnica (MSE, MATTM, ISPRA, UNMIG) UNMIG per applicazione delle norme di polizia mineraria ISPRA per controlli ambientali e monitoraggio con ARPA e UNMIG istituti di ricerca nell’ambito dei lavori della segreteria tecnica e per la certificazione dei dati relativi al monitoraggio, obbligatorio per il gestore 6

7 Lo schema di D.Lgs. di recepimento Requisiti dei soggetti richiedenti Concessione e autorizzazione delle attività di indagine preliminare sono conferite a persone giuridiche (SpA e Srl) con capitale sociale interamente versato superiore ad 10 M€ con sede legale nell’Unione Europea o, a parità di condizione, in altri Stati. E’ richiesto il possesso di requisiti tecnici, economici ed organizzativi nonché la presentazione di idonea garanzia finanziaria e copertura assicurativa da adeguare periodicamente e valida fino al trasferimento di responsabilità, e di un contributo per la fase di post- chiusura che copra i costi di monitoraggio per 30 anni e gli ulteriori costi prevedibili.

8 Lo schema di D.Lgs. di recepimento – Individuazione delle aree e del potenziale di stoccaggio Il MSE e il MATTM, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, individuano, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto ed in base ai dati acquisiti dagli operatori minerari nel corso delle attività pregresse le aree del territorio nazionale, della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva all’interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio In base ai dati pregressi acquisiti dagli operatori minerari e dagli enti ed istituti di ricerca competenti verrà valutata la capacità di stoccaggio permanente disponibile nel territorio nazionale

9 Lo schema di D.Lgs. di recepimento Licenza di esplorazione (1/2) L’esplorazione è un’attività di indagine del sottosuolo, compresa la perforazione e l’effettuazione di prove di iniezione Nella domanda viene indicata l’area oggetto dell’indagine, le finalità ed il programma dei lavori L’attività non deve avere effetti negativi sulle concessioni minerarie esistenti o giacimenti minerari, deve garantire la prevenzione dei pericoli per la vita, la salute e la proprietà, e ogni precauzione al fine di proteggere l’ambiente Entro 30 giorni dalla pubblicazione della domanda possono essere presentate da altri soggetti istanze che insistono sulla stessa area

10 VIA e parere del Comitato nazionale Conferenza dei servizi indetta dal MSE alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Validità massima 3 anni + 2 La licenza rappresenta titolo per ottenere l’autorizzazione allo stoccaggio Il soggetto proponente versa un contributo fisso ( €) per le spese istruttorie Lo schema di D.Lgs. di recepimento Licenza di esplorazione (1/2)

11 La domanda contiene l’indicazione dell’area richiesta, la caratterizzazione del sito di stoccaggio, l’impianto e le tecnologie impiegate, la disponibilità o meno della rete di trasporto e la distanza dei possibili siti di cattura, il quantitativo totale previsto di CO 2 da stoccare, la descrizione delle misure di sicurezza previste, il piano di monitoraggio, la data di messa in esercizio, il piano provvisorio per la fase di chiusura e di post-chiusura La domanda è soggetta a concorrenza, salvo nel caso sia presentata dal titolare della licenza di esplorazione sulla stessa area Le domande vengono comunicate alla Commissione europea come gli schemi dei provvedimenti di concessione L’autorizzazione viene rilasciata a seguito di procedimento unico (DPR n.327/2001) Lo schema di D.Lgs. di recepimento Concessione di stoccaggio (1/2)

12 Per le attività istruttorie il soggetto proponente versa un contributo pari al 2 per mille del valore delle opere da realizzare; per le attività di sorveglianza e controllo un contributo annuale pari al prodotto tra lo 0,5 per cento del quantitativo stoccato annualmente e il valore medio del CO 2 (€/ton) L’autorizzazione è soggetta a revoca Per volumi di stoccaggio inferiori a tonnellate effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, l’autorizzazione è rilasciata con procedura semplificata Lo schema di D.Lgs. di recepimento Concessione di stoccaggio (2/2)

13 Sanzioni Riguardano diversi inadempimenti del gestore e vanno da un minimo di € ad un massimo di € All’accertamento della violazione consegue in ogni caso l’obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente alle emissioni rilasciate Lo schema di D.Lgs. di recepimento

14 Lo schema di D.Lgs. di recepimento Accesso alla rete di trasporto I gestori dei siti di stoccaggio e delle reti di trasporto di CO 2 sono tenuti a garantire il collegamento e l’accesso alla propria rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo i principi di trasparenza, pari opportunità e non discriminazione In caso di controversie transfrontaliere, la legge applicabile è quella dello Stato membro che ha la giurisdizione sui siti di stoccaggio o sulla rete di trasporto a cui è negato l’accesso

15 Lo schema di D.Lgs. di recepimento Chiusura e post chiusura del sito Con la chiusura di un sito di stoccaggio cessano definitivamente le operazioni di iniezione e confinamento di CO 2, gli obblighi restano a carico del gestore che deve sigillare il sito e smantellare gli impianti Per fase di post-chiusura si intende il periodo di tempo successivo alla chiusura e precedente il trasferimento di responsabilità a seguito del quale gli obblighi a carico del gestore vengono trasferiti alla Agenzia del Demanio

16 Criticità – Informazione al pubblico (1/2) La Comunitaria specifica che devono essere previste forme continue e trasparenti di informazione sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio, le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alla fase di post-chiusura. Difficile trasposizione: viene indicata la promozione di attività di divulgazione tecnico-scientifica idonee a favorire la conoscenza delle attività di stoccaggio nei confronti della popolazione ed è previsto che siano messe a disposizione del pubblico le informazioni ambientali

Mettere a punto nuove ed opportune strategie Necessità di una azione comune già da oggi: Amministrazioni statali, regionali, enti locali, enti impegnati nella ricerca e società interessate, al fine di creare un clima generale di fiducia e consapevolezza che renda tali attività “accettabili” da parte del pubblico ancor prima della selezione dei siti 17 Criticità – Informazione al pubblico (2/2)