Istituzioni di diritto romano Il matrimonio
Prima di affrontare il tema del matrimonio, definiamo i rapporti di parentela. Distinguiamo: ADGNATIO: è il rapporto che intercorre tra il paterfamilias e coloro che sono sottoposti alla sua potestas e il rapporto che intercorre tra coloro che sono sottoposti o sono stati sottoposti alla medesima patria potestas
Il matrimonio Questo rapporto nasce, come sappiamo, per: nascita, adrogatio, adoptio, conventio in manum L’adgnatio cessa quando, ad esempio, la donna si sposa con la manus (perde l’adgnatio con la famiglia di origine), per adozione, adrogatio, emancipazione
Il matrimonio COGNATIO: indica la parentela di sangue, per nascita. Mentre l’adgnatio individua coloro i quali sono uniti dal fatto di trovarsi sotto la patria potestas, con la cognatio si individuano i consanguinei, cioè coloro i quali sono uniti per nascita da una parentela
Il matrimonio La donna che si sposa con la manus, perde il rapporto di adgnatio con la famiglia di origine perché non è più sottoposta alla patria potestas del pater, ma conserva la cognatio perché questo è il legame di sangue
Il matrimonio ADFINITAS: è il vincolo che si stabilisce fra i due coniugi e tra ciascun coniuge e i cognati (cioè i parenti) dell’altro coniuge: suocero/nuora; fratello del marito/moglie etc.). Si estingue con lo scioglimento del matrimonio
Il matrimonio CONSANGUINITAS: rapporto tra i filii del medesimo padre anche se di madri diverse
Il matrimonio Nell’ambito dello studio del matrimonio, occorre distinguere due epoche, classica e postclassica, prima e dopo l’avvento del cristianesimo
Il matrimonio Il matrimonio romano prende il nome di IUSTAE NUPTIAE, giuste nozze, cioè nozze conformi al diritto Il matrimonio fa nascere il rapporto di adfinitas tra i coniugi
Il matrimonio E’ l’unione di uomo e donna basata su due elementi fondamentali, in assenza dei quali il matrimonio è nullo: a) il consenso continuato, cioè la volontà di essere marito e moglie e che si chiama AFFECTIO MARITALIS. Questo è un elemento soggettivo
Il matrimonio b) la materiale convivenza tra i coniugi che è elemento oggettivo Il matrimonio romano classico si basa su questi due elementi sino a Costantino: da questa epoca in poi l’avvento del cristianesimo modifica l’istituto del matrimonio influendo sulla sua legislazione
Il matrimonio Per i romani il matrimonio è un rapporto di fatto basato su un consenso continuato e la convivenza: se uno dei due viene a mancare il matrimonio si scioglie
Il matrimonio Per i cristiani come oggi il matrimonio è un sacramento ed è indissolubile In questo tipo di matrimonio il consenso non è più continuato, basta quello iniziale: pertanto se il consenso viene meno successivamente, il matrimonio non si scioglie (epoca postclassica)
Il matrimonio I requisiti del matrimonio sono: 1) la pubertà (14 M e 12 F); 2) che non vi siano tra i futuri coniugi rapporti di parentela civile o naturale (adgnatio o cognatio); 3) i coniugi devono essere sani di mente, cioè non furiosi. Rispetto a questo requisito, bisogna distinguere l’epoca classica e quella postclassica
Il matrimonio Nel diritto classico, teoricamente, se uno dei due coniugi impazzisce non è più in grado di scegliere se continuare il matrimonio o meno e, a rigore, il matrimonio dovrebbe sciogliersi
Il matrimonio Si impose però un altro principio di buon senso: che il matrimonio continui se l’altro coniuge, quello sano, vuole continuarlo Per il diritto postclassico è importante che la sanità mentale ci sia al momento in cui si manifesta il consenso iniziale: la malattia mentale sopravvenuta è del tutto indifferente
Il matrimonio 4) conubium, cioè che i due abbiano il diritto di sposarsi. Non tutti gli stranieri, ad esempio, avevano il conubium, perché era Roma a concederlo con trattato. Inizialmente non esisteva neanche tra patrizi e plebei, divieto superato nel 445 a.C. con la lex Canuleia
Il matrimonio SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO: il matrimonio si scioglie per morte di uno dei due coniugi, per perdita della libertà, per perdita della cittadinanza
Il matrimonio Nel caso della perdita della libertà, il caso più frequente è quello del CAPTIVUS, cioè del prigioniero di guerra In diritto classico il matrimonio del CAPTIVUS si scioglieva, perché il coniuge perdendo la capacità giuridica non poteva più esprimere la volontà di essere unito in matrimonio (il consenso doveva infatti essere continuato)
Il matrimonio Anche se il coniuge rimasto in patria voleva continuare a essere sposato con il captivus, nondimeno il matrimonio si riteneva sciolto al momento della cattura Se il captivus tornava, non riacquistava per effetto del postlimium il matrimonio
Il matrimonio Quindi il captivus se voleva poteva contrarre un nuovo matrimonio con la moglie, ma non proseguire quello vecchio In epoca postclassica invece la CAPTIVITAS è ininfluente, perché quel che conta è il consenso iniziale: il matrimonio pertanto prosegue, ma si stabilisce che trascorsi 5 anni il coniuge rimasto in patria può risposarsi
Il matrimonio In caso di perdita della cittadinanza, se la nuova cittadinanza assunta da uno dei due coniugi prevede il conubium, il matrimonio continua, altrimenti si scioglie
Il matrimonio Ma la causa per eccellenza della fine del matrimonio è la cessazione dell’affectio maritalis che, nel diritto classico scioglie il matrimonio, nel postclassico lo scioglie in casi determinati
Il matrimonio Lo scioglimento può essere consensuale e allora si parla di DIVORTIUM o unilaterale e allora si parla di REPUDIUM Con il cristianesimo si inizia un movimento teso a limitare le ipotesi di ripudio
Il matrimonio Nel 331 d.C. Costantino stabilì che il ripudio era possibile per la donna se il marito fosse a) omicida; b) violatore di sepolcri; c) avvelenatore; per l’uomo se la donna fosse a) adultera; b) avvelenatrice; c) prostituta
Il matrimonio Il caso più frequente era senz’altro quello dell’adultera, caso di ripudio contemplato solo per l’uomo, non anche per la donna nei confronti del marito
Il matrimonio D’altra parte l’art. 559 c.p. del 1930 stabiliva una pena, per l’adultera, di un anno di reclusione, delitto punibile a querela del marito E’ dovuta intervenire una sentenza della Corte Costituzionale del 1969 a dichiarare l’illegittimità costituzionale di questa disposizione che lede l’art. 29 Cost. che stabilisce l’uguaglianza giuridica e morale dei coniugi
Il matrimonio In epoca postclassica il divorzio è sempre consentito, mentre il ripudio è consentito solo in questi casi Se il matrimonio era celebrato con la manus e il matrimonio si scioglie, la manus prosegue, ma entrambi i coniugi possono ricorrere al pretore affinché costringa l’altro coniuge a sciogliere la manus (con la diffareatio, la remancipatio)
Il matrimonio Ci occupiamo ora dei rapporti patrimoniali tra coniugi La DOTE è un complesso di beni patrimoniali che vengono consegnati o promessi in occasione di un matrimonio
Il matrimonio Viene data dalla donna, dal pater o anche da un estraneo e serviva a sostenere la vita matrimoniale da un punto di vista economico Il marito acquista, rispetto alla dote, un diritto di proprietà, ma è un diritto di proprietà particolare, perché il matrimonio si può sciogliere
Il matrimonio In origine, in caso di scioglimento di matrimonio, la dote restava al marito Successivamente invalse l’abitudine di stipulare un contratto al momento del matrimonio (tra marito e moglie) che obbligava il marito a restituire la dote in caso di scioglimento del matrimonio
Il matrimonio Dal II sec. a.C. in poi si ritenne inconcepibile che – in caso di scioglimento – la dote restasse al marito, anche se non vi era stata alcuna stipulatio e si affermò il principio che la donna potesse riottenerla
Il matrimonio Se il marito non vuole restituirla, la donna ha a disposizione un’azione (actio rei uxoriae) Il marito aveva diritto a trattenere alcune parti della dote: 1/6 per ogni figlio, ma non può mai superare la metà della dote indipendentemente dal numero dei figli
Il matrimonio Questa si chiama RETENTIO PROPTER LIBEROS Nel caso in cui la donna avesse tenuto un comportamento contrario ai costumi, il marito poteva trattenere un ulteriore sesto del patrimonio dotale, cumulabile con l’altro (RETENTIO PROPTER MORES)
Il matrimonio Vi sono due tipi di dote: DOS PROFECTICIA, costituita dal padre della donna e sarà lui, in caso di scioglimento del matrimonio, ad esercitare l’azione per la restituzione e la DOS ADVENTICIA, costituita dalla donna o da un terzo
Il matrimonio Ci sono due modi che successivamente studieremo con i quali può costituirsi la dote: o con la DOTIS DATIO (trasmissione dei beni con effetti reali) e con la DOTIS DICTIO (promessa di dare i beni ad effetto obbligatorio)