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Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Le azioni che derivano dal fallimento non sono tutte quelle in cui è parte il curatore nella sua veste di organo esterno dell’ammi-nistrazione fallimentare, quanto, piuttosto, quelle relative a pretese che traggono la loro origine dal fallimento. La dichiarazione di fallimento, in ultima analisi, deve costituire il momento genetico della pretesa, che viene dedotta in giudizio. 2
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è altresì competente a conoscere delle azioni dei creditori e dei terzi, nell’ipotesi in cui questi ultimi agiscano per l’accertamento dei diritti reali o personali sui beni del fallito. In questo caso, poi, il concetto di competenza evoca, anche, il riferimento allo speciale rito che deve essere impiegato per la soluzione di queste particolari controversie (Art. 52 L.F.). La procedura prevista dal Capo V della L.F. (Artt. da 93 a 103) 3
In buona sostanza, la ragione per la quale si applica il rito speciale dell’accertamento dello stato passivo, che riguarda: 1. ogni tipo di crediti (sia, cioè quelli anteriori, che posteriori alla dichiarazione di fallimento); 2. oltre che i diritti su beni in possesso del fallito è determinata dalla revisione di uno strumento di controllo da parte dei creditori concorsuali sulla formazione della massa passiva e sull’esclusione dei beni rivendicati dalla massa attiva, questi, infatti, possono impugnare le statuizioni del giudice delegato ai sensi dell’art. 98 L.F.. 4
Applicando questi principi, si può arrivare ad affermare che: quando viene adito un tribunale territorialmente diverso da quello che ha dichiarato il fallimento, si verte in un’ipotesi di incompetenza quando viene adito il tribunale che ha dichiarato il fallimento, utilizzando, però, un rito diverso da quello di cui all’art. 93 L.F., si verte in un’ipotesi di inammissibilità ovvero di improcedibilità 5
Al rito speciale sono assoggettabili: i crediti concorsuali sorti, cioè, prima del fallimento i crediti verso la massa, vale a dire quelli sorti dopo la dichiarazione di fallimento a opera degli organi della procedura le pretese creditorie o quelle aventi a oggetto la consegna o il rilascio di beni del fallito, anche ove queste presuppongano l’accoglimento di una cosiddetta impugnativa negoziale le pretese indicate al punto che precede anche quando le stesse siano contenute in una domanda riconvenzionale ovvero spiegate in danno di un soggetto che venga dichiarato fallito successivamente all’instaurazione del giudizio non sono assoggettabili: l’impugnativa di licenziamento le cause connesse 6
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Effetti della sentenza di fallimento si esplicano: dalla data di deposito dall’iscrizione nel registro delle imprese nei riguardi dei terzi in buona fede 8
Effetti della sentenza di fallimento: priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei propri beni (Art. 42 L.F.) inefficacia degli atti compiuti dal fallito (Art. 44 L.F.) inefficacia delle formalità eseguite per rendere opponibili ai terzi gli atti anteriori (Art. 45 L.F.) inefficacia dei pagamenti eseguiti e ricevuti dal fallito (Art. 45 L.F.) alienazioni di beni immobili e mobili registrati trascritte successivamente (Art. 2914, n. 1, cod. civ.) cessioni di crediti notificate al debitore o accettate successivamente (Art. 2914, n. 2, cod. civ.) alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa anteriore (Art. 2914, n. 3, cod. civ.) alienazioni di beni mobili di cui sia stato trasmesso il possesso anteriormente ovvero abbiano data certa (Art. 2914, n. 4, cod. civ.) locazioni non aventi data certa (Art cod. civ.) 9
Il potere di amministrazione conferito al curatore si inquadra nello schema della sostituzione. Ha carattere: esclusivo onnicomprensivo Il curatore si sostituisce al fallito nell’esercizio dei diritti e delle azioni a esso spettanti e si sostituisce anche ai creditori nell’esercizio delle azioni della massa. 10
Art. 43 (Rapporti processuali) Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. 11
Art. 42, secondo comma Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Questa norma, in punto di passività, evoca il concetto di: inerenza economica contrapposto a quello di inerenza giuridica 12
Acquisizione al fallimento: automatica o no? Art. 42, terzo comma Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. Questa disposizione assegna al curatore il potere di dare attuazione al rapporto dal quale gli acquisti derivano 13
separato fallimentare Patrimonio del fallito personale 14
Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile 5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia. 15 decreto necessario per escludere i guadagni del fallito Vedi Art 47 casa e sussidio alimentare
16 Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito) Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.
17 Art. 49 (Obblighi del fallito) L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.