L’Unione economica e monetaria da Maastricht al Patto di bilancio UE
Alle origini Rapporto Werner 1970: Proposta di revisione del Trattato coinvolgente politica economica, monetaria e supporti istituzionali : Sistema monetario europeo Scopo : riduzione delle fluttuazioni di cambio delle monete europee (accordo di cambio) Stabilità monetaria : unità di conto comune ECU SME : esterno alle istituzioni comunitarie, affidato alle scelte delle banche centrali e dei governi nazionali -Atto unico : Riferimenti all’Unione economica e monetaria (completamento del processo di integrazione) ed allo SME. Gli obiettivi indicati : stabilità dei prezzi, crescita equilibrata e uniforme, convergenza dei livelli di vita e occupazione
Maastricht Art. 2 : instaurazione di un’unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica. Coordinamento delle politiche economiche nazionali politica monetaria e del cambio uniche : verso la moneta unica Scelte relative all’economia reale : alla responsabilità degli Stati Gestione della moneta : trasferita alla Comunità
Politica economica i pilastri della integrazione economica: -Mercato unico e politica di concorrenza; - coordinamento delle politiche macroeconomiche; - regole di bilancio comuni Agli Stati la sovranità in materia con meri obblighi di coordinamento nell’ambito del Consiglio Al Consiglio : progetti di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità. Sorveglianza multilaterale Al Consiglio : poteri di intervento in caso di politiche statali non coerenti con gli indirizzi di massima : allo Stato le “necessarie raccomandazioni” Misure di sostegno agli Stati in casi di gravi difficoltà nell’approvvigionamento di certi prodotti e di assistenza finanziaria per circostanze eccezionali e calamità naturali
segue Disciplina di bilancio: (ex art. 104 Trattato oggi 126 TFUE) Procedura di infrazione Patto di stabilità (1997) severa applicazione della disciplina delle finanze pubbliche
Politica monetaria alla Banca Centrale europea ed al Sistema delle Banche centrali a cui gli Stati hanno devoluto le funzioni sovrane in materia monetaria Tre fasi: 1)Liberalizzazione completa della circolazione dei capitali (pre-Maastricht) 2) 1 gennaio 1994 : avvio del processo di modificazioni istituzionali e di adeguamento al traguardo dell’Unione economica e monetaria (i criteri oggi all’art. 140 TFUE) 3) 1 gennaio 1999: affiancamento e poi sostituzione dell’euro alle monete nazionali Dal 1 gennaio 2002 : le banche centrali hanno immesso in circolazione banconote denominate euro
segue I compiti dell’Unione monetaria : art. 119 TFUE (le istituzioni : art. 13 TUE e art. 282 n. 1 TFUE) Istituzione del SEBC e della BCE : competenze di attribuzione dissociazione fra organi politici ed organi monetari a cui è affidato in via esclusiva il controllo della moneta L’assunto di base: gli organi politici, chiamati a rispondere, direttamente o indirettamente al corpo elettorale, non possono perseguire politiche monetarie rigorose (sono favorevoli ai benefici che è in grado di assicurare una politica espansiva)
segue Il SEBC : non è definito nel Trattato È modello organizzativo frutto della partecipazione incrociata di membri delle banche centrali nazionali e della BCE Alla BCE : personalità giuridica ed autonomia istituzionale Poteri decisionali: affidati dal Trattato alla BCE o alle banche nazionali
La politica economica nel Trattato di Lisbona artt. 119 e ss. TFUE I fondamenti: a)Raccomandazioni del Consiglio volte ad armonizzare le politiche economiche degli Stati membri in vista di obiettivi comuni; b) il patto di stabilità e crescita, volto a controllare i deficit pubblici degli Stati membri
segue Le forme di controllo Alla Commissione : potere di rivolgere agli Stati membri ritenuti inadempienti degli “avvertimenti” (art. 126, n. 5 TFUE) Al Consiglio: potere di adottare una Raccomandazione nei confronti dello Stato inadempiente ove ritenga che sia stato raggiunto un disavanzo “eccessivo” Procedura di “sorveglianza” assai simile a quella di infrazione
La politica monetaria nel Trattato di Lisbona La BCE è diventata Istituzione dell’UE (composta da un Presidente, un vicepresidente e 4 membri nominati per 8 anni a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento e del Consiglio direttivo della BCE) è indipendente nell’esercizio delle funzioni (art. 130 TFUE) ha un potere normativo autonomo (art. 132 TFUE); può adottare anche regolamenti Rapporto annuale sull’attività del SEBC a Parlamento, Consiglio e Commissione Ogni trimestre il presidente della BCE o un altro membro del consiglio direttivo rispondono dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo a domande sulle prospettive economiche e sulla conduzione della politica monetaria nell’area dell’euro -
segue competenza esclusiva dell’UE in materia di politica monetaria per gli Stati membri della zona euro Eurogruppo (riunioni informali dei ministri della zona Euro per potenziare la crescita attraverso una più stretta cooperazione) Agli Stati membri della zona euro: voto sulle misure inerenti al coordinamento ed alla vigilanza della disciplina di bilancio e all’elaborazione di orientamenti delle politiche economiche specifiche per la moneta unica
Il quadro istituzionale del SEBC art. 127 TFUE; art. 129 TFUE Gli organi della BCE : consiglio direttivo (membri del comitato esecutivo e governatori delel banche centrali degli Stati membri della zona euro) e comitato esecutivo (Presidente, vicepresidente, 4 membri designati dal Consiglio europeo con votazione a maggioranza qualificata (art. 283 TFUE)
Le banche centrali Sottoscrittori del capitale della BCE Decentramento dei compiti del SEBC Indirizzi ed istruzioni della BCE e successivo controllo Elevata indipendenza nei confronti delle istituzioni UE e dei governi nazionali (art. 130 TFUE)
Segue Anche le regole sulla revoca dell’incarico devono essere guarentigia di indipendenza i governatori delle banche centrali possono essere sollevati dall’incarico dalle rispettive autorità nazionali solo : - per gravi mancanze - se non soddisfano più le condizioni per l’espletamento delle funzioni Possibile ricorso alla Corte di giustizia da parte dei governatori e del consiglio direttivo per violazione del Trattato
I problemi attuali della governance europea dell’economia Nuovo patto di bilancio stipulato il 2 marzo 2012 da capi di Stato e di governo degli Stati membri ad eccezione del Regno unito e della Repubblica ceca Fiscal compact : principio del pareggio di bilancio Deficit ammesso solo a seguito di un impatto sul bilancio del ciclo economico o per eccezionali circostanze Equilibrio di bilancio : deficit strutturale al massimo livello dello 0,5 % del PIL Sanzioni da versare al Meccanismo europeo di stabilità
Il meccanismo europeo di stabilità Approvato il 2 febbraio 2012 (ESM) Fondo Salva-Stati permanente (prestiti, assistenza finanziaria precauzionale, acquisto di obbligazioni di Stati membri, prestiti per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie) in caso di urgenza : decisioni a maggioranza qualificata dell’85% dei voti espressi dal marzo 2013 : la concessione di assistenza finanziaria dell’ESM dipenderà dalla ratifica del Trattato sulla stabilità e dall’attuazione della regola del pareggio di bilancio Obiettivi: rassicurare i mercati, mettere freno alla speculazione; ridare stabilità alla moneta unica