Cenni al dibattito in Assemblea Costituente relativo alle principali norme in tema di rapporti economici gli artt.41,42 e 43 della Costituzione Sull’art. 41: Frutto della “fusione”(in sede di III Sottocommissione) di due distinti articoli (art. 37 ed art.39) espressivi di due opposte visioni: Art. 37: attività economica interamente finalizzata all’esclusivo perseguimento del benessere collettivo e dunque funzionalizzabile a fini sociali (in favore della funzionalizzazione sociale dell’iniziativa economica si era espresso, in particolare, l’on.Mortati ), fini definibili dallo Stato mediante “piani” dal contenuto vincolante per i privati; Art.39 : l’iniziativa economica privata è libera e non può recar danno all’utile pubblico L’art. 41 come norma “anfibologica”
Lo statuto costituzionale dell’iniziativa economica la «libertà» di iniziativa economica ed i suoi limiti : libertà, sicurezza, dignità ed «utilità sociale» È un diritto inviolabile? È un diritto «fondamentale»? Come si collega con la possibilità delle «collettivizzazioni» di cui all’art. 43 Cost.? È norma «di compromesso»? È il fondamento dell’ «economia mista»?
segue I tre commi dell’art. 41 della Costituzione: l’oggetto tutelato dalla norma: fra iniziativa e “svolgimento” ( Sent. n. 54 del 1962) ; - quali le forme di attività economica disciplinate dall’art. 41 Cost.? l’impresa ( art cod.civ. : esercizio professionale di attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi), la piccola impresa, etc.(il lavoro autonomo; le professioni intellettuali (sent. n. 17 del 1976); il riconoscimento dell’autonomia contrattuale) (impresa pubblica o privata?)
segue i “valori” del secondo comma: libertà, sicurezza e dignità La tesi della riserva di legge implicita(sent. n. 4 del 1962) La tesi dell’immediata precettività La questione della connessione con il limite dell’utilità sociale
segue In margine alla nozione di “utilità sociale”: -Chi la individua? -Chi ne controlla la rispondenza al dettato costituzionale? Qualche esempio: -La sent. n. 14 del 1964 e la nazionalizzazione dell’energia elettrica
Segue :l’utilità sociale. Qualche esempio sent. n. 111 del 1974 e la tutela del diritto dei lavoratori al riposo settimanale; la tutela della donna lavoratrice (sent. N. 27 del 1969) Qualche «intersezione» con i valori elencati nel secondo comma dell’art. 41 Cost. sent. n. 21 del 1964 (sul diritto alla salute ed alla sicurezza dei fornai – divieto del lavoro notturno) sent. n. 427 del 1995 : il condono edilizio è conforme all’utilità sociale; ord. n. 186 del 1996: disciplina delle comunicazioni in tema di rifiuti speciali di origine industriale e tutela della sicurezza, libertà, dignità e dell’ambiente
L’utilità sociale in un orizzonte economico utilità sociale ed incremento della produzione (sent. n. 78 del 1958) utilità sociale ed equilibrio di mercato fra domanda ed offerta (sent. n. 63 del 1991) utilità sociale e sistema economico produttivo vigente (sent. n. 439 del 1991) Utilità sociale come ordine pubblico economico?
segue Il limite dell’altrui libertà di iniziativa economica e la tutela della libertà di concorrenza La posizione nei confronti di monopoli ed oligopoli dall’approccio dirigistico (sentt. nn. 60 del 1959; 46 del 1963; 97 del 1969) alla “scoperta” della libertà di concorrenza (sent. n. 223 del 1982, 241 del 1990)
Segue: le novità legislative la legge n. 287 del 1990 : attuazione dell’art. 41 Cost. e della normativa comunitaria (art. 1) Il nuovo art.117, secondo comma, lett. E), della Costituzione e la “tutela della concorrenza e del mercato” come materia di alla concorrenza come “materia trasversale” (sent. 14 del 2004; sent. n. 401 del 2007) la “tutela della concorrenza e del mercato” ( sent. n. 430 del 2007) competenza esclusiva statale -La sent. n. 14 del 2004
Le "conseguenze"della giurisprudenza costituzionale Sent. n. 175 del 2005 : tutela del made in Italy Sent. n. 430 del 2007: il tentativo di delimitare la materia della «tutela della concorrenza» In margine alla «promozione della concorrenza» Sent. n. 63 del 2008: concorrenza ed aiuti di stato Sent. n. 326 del 2008: concorrenza e società a partecipazione pubblica
Alcune forme di attuazione dell’art. 41 Cost l’art. 3, commi 1 e 2, del d.l. n. 138 del 2011 (e la sent. n. 200 del 2012) Qualche caso controverso Il caso ILVA Il caso ALITALIA
Il terzo comma dell’art. 41 ed il problema del collegamento con l’art. 43 della Costituzione l’approccio funzionalista La “programmazione”
La questione della “programmazione” le premesse del comma 3: sfiducia nella capacità autoregolatrice del mercato; attribuzione alla decisione politica del primato in materia di regolazione dell’attività economica
segue Gli elementi costitutivi della norma : riserva relativa di legge; Programmi e controlli; finalità sociale cui deve essere indirizzata e coordinata l’attività economica
segue negli anni sessanta: -Approvazione con legge del “programma economico” : per la continuità dell’indirizzo politico legislativo in materia economica (“una legislatura, un Governo, un piano”) -Legge 27 luglio 1967, n. 685 (approvazione del piano quinquennale )
segue la legge di programmazione : necessità di delimitare sia l’attività normativa secondaria che l’attività amministrativa; La legge di programmazione deve solo indirizzare l’iniziativa individuale a fini sociali (qualche esempio: -Le norme sull’assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti svantaggiati (ad es. orfani di guerra, invalidi etc.); -Riduzione ope legis dei canoni di affitto; -Divieto di licenziamento delle lavoratrici a causa del matrimonio -Previsione del reato di partecipazione a giochi d’azzardo
L’art. 43 della Costituzione deroga rispetto all’art. 41 della Costituzione le cd collettivizzazioni (trasferimenti, coattivi e non coattivi, della proprietà o della gestione economica sia a favore di un ente pubblico sia a favore di una collettività) sottocategorie: Statizzazioni o nazionalizzazioni, socializzazioni, municipalizzazioni, regionalizzazioni (il caso dell’ENEL – legge n del 1962; Il caso dell’ENI – legge n. 136 del 1953
segue Riserva originaria di impresa ed assunzione singolare di imprese (da parte di enti pubblici ) Situazioni di monopolio: attività produttiva della quale può disporsi il passaggio in mano pubblica
segue riserva originaria (attività produttiva in relazione alla quale non esistano imprese) riserva non originaria (attività per le quali già esistono imprese) Assunzione singolare (può avvenire anche attraverso cessioni, coattive o volontarie, di azioni di società al pubblico potere o con la costituzione di un’impresa in mano pubblica)
segue Collettivizzazioni estinzione del diritto di impresa per le attività riservate; Collettivizzazioni trasferimento coattivo dell’azienda al soggetto riservatario
segue I pubblici servizi Dalla legge sulle municipalizzazioni (legge n. 103 del 1903) Ogni attività del pubblico potere priva di forma autoritativa (≠ pubblica funzione)
segue criterio soggettivo criterio oggettivo (attività economiche – produttive di beni o servizi – connesse al perseguimento di fini sociali) Sottrazione della libera disponibilità di fini operativi l’imposizione di interessi superindividuali Essenzialità del servizio= soddisfacimento di bisogni primari (?)