Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Collaboratore di cattedra: Avv. Manuela Palazzo Docente: Prof. Roberto Diacetti
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Atto amministrativo: atto giuridico posto in essere da un'organizzazione amministrativa espressione di una funzione amministrativa. Provvedimento amministrativo: atto giuridico prodromico al raggiungimento di un fine all'interno di un procedimento diretto dal Responsabile Unico del Procedimento. Controllo: relazione tra figure soggettive appartenenti alla medesima o a diverse strutture organizzative al fine di verificare la conformità dell'atto alla legge. Tipologie di controllo: preventivo (l'atto è perfetto ma non esplica i suoi effetti); successivo; di legittimità; di merito.
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Tendenza degli anni '90 ad abolire il controllo preventivo (della Corte dei Conti sugli atti del Governo, dello Stato sulle Regioni, delle Regioni sugli Enti Locali). Sostituzione del controllo esterno (imparzialità) – affermazione del principio di autonomia (controlli all'interno della stessa amministrazione). Riforma del Titolo V Cost., legge cost. 3/2001.
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Società sottoposte al controllo pubblico: società di capitali di cui lo Stato o altro ente pubblico detiene una partecipazione che può essere totalitaria, di maggioranza o di minoranza. Entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corpo normativo unitario organico in materia di approvigionamenti (abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Organismi di diritto pubblico. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Contratto di appalto: –(codice dei contratti pubblici) gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi; –(codice civile): l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Principi generali: l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice; le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi legge n.15/2005, c.d. legge Cerulli Irelli).
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Procedure di scelta del contraente (contratti di rilevanza comunitaria, contratti “sotto soglia” - importi: € per servizi e forniture, € per lavori e concessioni): 12.a) procedure aperte (ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta); 12.b) procedure ristrette (procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti); Affidamento di lavori, servizi e forniture negli organismi di diritto pubblico
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche 12.c) procedure negoziate previa pubblicazione o senza previa pubblicazione del bando di gara, quest'ultima nei casi tassativamente previsti dal legislatore (procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata); 12.d) affidamento diretto (sotto la cura del Responsabile Unico del Procedimento per importi inferiori o pari a € per lavori, servizi e forniture).
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Fasi delle procedure di affidamento: determina a contrarre; selezione dei partecipanti mediante una procedura prevista dal codice; selezione della migliore offerta mediante il criterio del massimo ribasso/offerta economicamente più vantaggiosa; aggiudicazione definitiva; aggiudicazione definitiva efficace; stipula contratto nel rispetto del c.d. stand still period.
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Principi di reclutamento del personale nelle società partecipate – D.Lgs. n. 150/2009 c.d. Riforma “Brunetta” (ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione nel “governo Berlusconi”) riforma in materia del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Differenze con le P.A. in senso stretto (art. 97 Cost. «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso»). Il decreto “Madia” (art. 19 – gestione del personale – comma 2: “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001 – lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni). Procedure di selezione del personale
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche Procedure di selezione, natura giuspubblicistica – contratto di lavoro, natura privatistica. art. 35, comma 3, D.lgs. 165/2001: le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: –adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme dì preselezione; –adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; –rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale Facoltà di Economia Programmazione e controllo delle Imprese pubbliche –decentramento delle procedure di reclutamento; –composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.