Il settore creditizio nel diritto pubblico dell’economia La vigilanza bancaria
Le basi costituzionali Fra l’art. 41 e l’art. 47 della Costituzione (fonti costituzionali del potere legislativo ed amministrativo di determinare lo statuto giuridico del mercato bancario) La “specialità” del settore creditizio gli interessi: -La tutela del risparmio -Corretto esercizio del credito
segue Qualche problema: a)Mutamento degli interessi pubblici posti a fondamento dell’intervento pubblico -In origine: stabilità di un mercato chiuso, oligopolistico ed amministrato -Oggi: apertura del mercato alla concorrenza nell’ambito dell’ordinamento della Unione europea
segue Legittimità di indirizzi e programmi concernenti il riassetto, la razionalizzazione e lo sviluppo del mercato di settore Il settore del credito da mercato amministrato a mercato regolato
segue gli ulteriori elementi della trasformazione: -Attività bancaria non più servizio pubblico o di interesse pubblico, ma attività imprenditoriale, svolta da società, delle quali è completata anche la privatizzazione sostanziale con la cessione delle azioni -Le banche possono svolgere tutte le attività finanziarie -Sono esclusi strumenti di direzione pubblicistica quali ad es. la concessione discrezionale di nuovi sportelli o gli atti di programmazione autoritativa dell’espansione del settore - il principio di libertà di stabilimento tollera poche limitazioni (autorizzazione all’esercizio dell’attività; autorizzazione all’apertura di succursali, autorizzazione alle operazioni di fusione, scissioni, incorporazioni; valutazioni inerenti a cessione d’azienda, trasferimenti di beni o rapporti attivi e passivi in blocco)
L’impresa bancaria con la legge bancaria del ’36: -Complesso organico accentrato preposto alla vigilanza del settore bancario (Comitato di ministri presieduto dal Duce capo del Governo; Ispettorato, con al vertice il Governatore della Banca d’Italia)
Cenni alle origini della Banca d’Italia La Banca d’Italia è istituita con la legge n. 449 del 1893 dalla fusione di quattro banche: Banca nazionale del Regno d’Italia, Banca nazionale Toscana, Banca toscana di credito per le industrie e il commercio d’Italia e la Banca romana (liquidata a seguito dello scandalo) 1926: esclusiva sull’emissione della moneta 1928 : riorganizzazione 1936 : «rinascita»
segue alto tasso di discrezionalità delle autorità di vigilanza; leva creditizia: strumento di politica economica, nel quadro della subordinazione della produzione agli obiettivi generali dello Stato corporativo
segue Dopo l’entrata in vigore della Costituzione: -Riforme del sistema volte a realizzare un modello più coerente con l’economia di mercato Nel sistema: CICR, presieduto dal Ministro del tesoro, con compiti di alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, di controllo della funzione creditizia ed in materia valutaria
segue le funzioni dell’Ispettorato passano alla Banca d’Italia depoliticizzazione della vigilanza (il CICR è considerato organo amministrativo) Nonostante ciò : Fino agli anni settanta: prevale il modello dell’impresa bancaria “funzione” (servizio pubblico) Affermazione della nozione di ordinamento sezionale del credito
segue negli anni ’80: Modello di “impresa bancaria di diritto comune” Sulla scia delle direttive comunitarie e superamento dell’idea della “specialità” dell’impresa bancaria rispetto all’art. 41 Cost. (unico referente in precedenza era l’art. 47 Cost.) Fini perseguiti dalla vigilanza: sana e prudente gestione dell’impresa bancaria in ragione della funzionalità del sistema (sulla tutela del risparmio v. oggi art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.)
segue Con il d.lgs. 385 del 1993 : T.U. delle leggi in materia bancaria -finalità: -Oggettivizzazione della vigilanza -Riduzione della sfera di discrezionalità della Banca d’Italia
segue art. 5 TUB Fine della vigilanza è il perseguimento della sana e prudente gestione del soggetto vigilato, in funzione della stabilità complessiva, dell’efficienza e competitività del sistema finanziario nonché dell’osservanza delle disposizioni in materia creditizia
segue art. 6: Collegamento fra le autorità creditizie e la comunità europea (rilievo sovranazionale del mercato bancario e sua soggezione alle regole comunitarie)
La banca d’Italia organo di vigilanza del settore creditizio e “banca centrale” e cioè organo deputato alla politica monetaria (istituzione come istituto di diritto pubblico con r.d. n del 1936) Organi : -Assemblea generale -Consiglio Superiore -Comitato del Consiglio Superiore - Direttorio (Governatore, Direttore generale e due vicedirettori generali) -Governatore
segue Le funzioni: a)Controllo della moneta e della valuta Con la realizzazione della moneta unica europea dal 1° gennaio 1999: Sistema europeo delle banche centrali (banca centrale europea e banche centrali degli Stati membri) Funzioni di emissione e governo della moneta trasferite al livello sovranazionale La Banca d’Italia contribuisce a definire gli indirizzi e le scelte della politica monetaria europea ed è responsabile dell’attuazione a livello nazionale
segue b) vigilanza su istituti di credito ed altri intermediari finanziari
Le ragioni costituzionali dell’istituzione: -Compito di proteggere la stabilità monetaria come equilibrio del rapporto credito-risparmio ad un organo non politico (sottrazione della funzione monetaria e della vigilanza al circuito politico- rappresentativo)
segue Al CICR: alta vigilanza sul settore; Alla Banca d’Italia: la mera vigilanza. la vigilanza regolamentare è esercitata dalla Banca d’Italia nell’ambito delle determinazioni del CICR Il CICR conosce dei provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d’Italia in sede di reclamo La Banca d’Italia ha potere di proposta nei confronti del CICR
segue Con la legge n. 262 del 2005: -l’autonomia della Banca d’Italia è commisurata al parametro comunitario (nell’ambito del sistema di protezione delle banche centrali dall’influenza dei governi) -Provvedimenti decisori non più del Governatore ma collegiali (del Direttorio) -Provvedimenti decisori adottati nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241 del Nomina del Governatore: delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio superiore (non più delibera del Consiglio superiore, sentito il Consiglio dei ministri) -Procedure di revoca del Governatore ancorate a precise condizioni e “giustiziabili” di fronte alla Corte di giustizia
Il d.l. n. 155 del 2008 “misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese ed ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali”
segue Gli interventi: -a) il ministero dell’economia potrà sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati dagli organi di governo della banca che si trovi in situazione di difficoltà (previa adozione di un programma di stabilizzazione e rafforzamento di 36 mesi) (ricapitalizzazione di banche che si trovino in situazione di difficoltà accertata dalla Banca d’Italia Ingresso del capitale pubblico nelle banche private)
segue b) semplificazione del ricorso alle procedure di amministrazione straordinaria delle banche (tra le ipotesi di scioglimento degli organi di amministrazione: crisi di liquidità che possa arrecare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario) c) incentivo e semplificazione delle modalità di erogazione di finanziamenti della Banca d’italia ad imprese in crisi di liquidità d) il Ministero dell’economia è autorizzato a porre la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi
segue Le misure attuative: Con decreto del ministro dell’economia, di natura non regolamentare, sentita la Banca d’Italia Torsione della vigilanza verso il polo ministeriale