La libertà sindacale
Art. 39 Cost. “L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
Ripudio della concezione corporativa secondo la quale il sindacato appartiene all’organizzazione pubblica ed è destinato a perseguire interessi pubblici. Affermazione di una visione pluralistica: possibilità di registrare una pluralità di sindacati per ogni categoria professionale e di stipulare contratti collettivi con efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria. Riconoscimento della legittimità dei fini perseguiti dall’organizzazione e valutazione a priori della sua idoneità al perseguimento di tali fini. Norma ritenuta di immediata applicazione, indipendentemente dall’intervento del legislatore ordinari
In sostanza, libertà di organizzazione sindacale significa: Libertà dei singoli lavoratori e datori di lavoro rispetto allo Stato di costruire proprie organizzazioni di rappresentanza. Può essere limitata dalla legge in vista di determinati interessi pubblici: appartenenti alla Polizia di Stato e militari: “non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad associazioni sindacali”. Libertà dei singoli di scegliere l’organizzazione sindacale alla quale aderire e di non aderire (libertà sindacale negativa). Diversamente da quanto avviene nella contrattazione collettiva anglosassone, nel nostro ordinamento non sarebbero valide le clausole cosiddette “Closed Shop” (divieto di assunzione dei lavoratori non iscritti al sindacato) e “Union Shop” (possibilità di licenziare lavoratori non iscritti al sindacato).
Libertà di definire e di modificare l’ambito di applicazione del contratto collettivo. Ne deriva il carattere residuale del criterio di cui all’art c.c. ed il superamento della nozione i categoria professionale
Il fenomeno sindacale è rimasto senza disciplina legislativa, tuttavia fanno eccezione: il sindacalismo e la contrattazione collettiva nel pubblico impiego lo sciopero nei servizi pubblici essenziali Le regole applicabili all’azione sindacale sono desumibili esclusivamente dalla giurisprudenza che ha svolto una funzione normativa di supplenza rispetto al legislatore ordinario.
La mancata attuazione dei commi 2, 3 e 4, art. 39 Cost. va attribuita a diversi fattori: -il sistema costituzionalmente delineato riproponeva almeno in parte modelli e concezioni che avevano caratterizzato l’ordinamento corporativo (categoria professionale come entità preesistente al sindacato) -le norme in esse contenute erano percepite come possibile attentato alla libertà dell’organizzazione sindacale: la registrazione del sindacato è condizionata al controllo dell’autorità governativa o amministrativa sull’esistenza di un ordinamento interno a base democratica -la CISL, a quel tempo minoritaria, temeva di veder sminuito il proprio ruolo (“…rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti”, art. 39 Cost., c. 3)
Lo Statuto dei Lavoratori tutela la libertà sindacale nei luoghi di lavoro : -riconoscendo il diritto di associazione e di attività sindacale (art. 14 SL) -vietando atti discriminatori per ragioni sindacali, compresi quelli che consistono nell’erogazione di trattamenti economici collettivi discriminatori prevedendo conseguenze penali (artt. 15 e 16 SL) -riconoscendo il diritto dei lavoratori di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva (art. 19 SL)