Materie plastiche e riciclo di fronte al REACH 10 maggio 2012 REACH FOR THE POLYMER INDUSTRY Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo Dott.ssa.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
(TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA)
Advertisements

Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
PREVENIRE: FARE O DIRE QUALCOSA IN ANTICIPO AL PREVEDIBILE ORDINE DI SUCCESSIONE PREVENZIONE: AZIONE DIRETTA A IMPEDIRE IL VERIFICARSI O IL DIFFONDERSI.
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
I prodotti biocidi: peculiarità dellapplicazione della direttiva 98/8/CE nel sistema normativo italiano Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche.
Correlazioni fra la direttiva biocidi e il regolamento REACH
Monica Bassanino – Dir. Agricoltura Enrico Accotto – Dir. Ambiente
La gestione dei rifiuti
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ART
QUICK-REACH 2.0®: uno strumento di supporto per le Imprese nellimplementazione del REACH.
Claudia Gistri Area Ambiente e Sicurezza CERTIQUALITY S.R.L. IL SISTEMA DI EMISSION TRADING PER I GAS AD EFFETTO SERRA Milano, 8 Marzo 2005 La verifica.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Definizione parole-chiave Progetto RAP.
La tutela dei dati personali
Attuazione del REACH e lHelpDesk nazionale Massimiliano Umile - Ministero dello Sviluppo Economico Roma, 3 ottobre 2011.
LE NUOVE SFIDE PER LE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE Ing. R. Corridori Servizio Centrale Ambiente ANIE.
Inquinamento idro-termico da centrali termoelettriche
PREVENZIONE E MANUTENZIONE
Supervisione e Gestione Sassuolo, 27 Novembre 2008.
ISTAT DCRS Novità organizzative e legislative per il PSN (Roma, 24 giugno 2009) Maria Rosaria Simeone (Dirigente Servizio DCRS/IST) Impatto della normativa.
Obiettivo CReO Competitività Regionale e Occupazione FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Avvio delle.
IL CONTRATTO DI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
T.d.P. Monica MINNITI & T.d.P. Carmine DI PASCA
La nuova normativa europea per lagricoltura biologica Cosa cambia e quali prospettive per gli operatori italiani 17 novembre Corte Benedettina –
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente INCONTRO FORMATIVO Terre e rocce da scavo Deliberazione della Giunta Provinciale.
Gli Articoli Leonello Attias Centro Nazionale Sostanze Chimiche
IL TITOLO DI STUDIO IN USCITA DAL NOSTRO ISTITUTO E’ QUELLO DI DIPLOMATO PERITO TECNICO IN AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA.
Avv. Andrea Martelli – «Il Regime delle MPS» Il caso dei rottami metallici 8 Aprile 2011.
MATERIE PLASTICHE DA RICICLO: DISPOSIZIONI NAZIONALI ED EUROPEE
Il Decreto Legislativo n. 205/2010: principali novità
D. LGS. 152/05 spunti di riflessione …. E di lavoro
Quadro normativo di riferimento
Interreg IIIB- MEDOC ENPLAN ITALIA Regione Autonoma Valle d’Aosta
Le acque di restituzione
LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA secondo il REACH.
CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN ITALIA
Riciclaggio Mi rivolgo a te, produttore di beni, per evitare che con il tuo comportamento, la tua fabbrica, la tua città, la tua regione diventino una.
L’organizzazione dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare ai sensi del Reg.CE n.882/2004 L’organizzazione dei controlli ufficiali sulla sicurezza.
Controllo di qualità dei processi e collaudo
Chiara Pozzi Ufficio Sicurezza Prodotti Direzione Tecnico Scientifica
DLG.s 81/2008 Titolo VIII: AGENTI FISICI Capo I: Disposizioni generali
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
REACH LE FASI PRINCIPALI.
CRUI 14 e 15 luglio 2014 Elisabetta Di Russo Dipartimento di Medicina Molecolare GLAD – Gruppo di Lavoro Ateneo Drupal Nuove linee guida in materia di.
Avv. Federico Peres – Il d.lgs. n. 205/2010 – in generale 8 Aprile 2011.
Prevenzione e Sicurezza Legislazione vigente D.P.R. 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.L. 277 del 15/08/1991 Attuazione.
CLP E REACH NOVITÀ 2015.
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 1 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO I CONTROLLI A DISTANZA Ottobre 2015.
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
REACH & CLP Presentazione per gli utilizzatori a valle
Definizione parole-chiave SiRVeSS Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole A3 -1 MODULO B Unità didattica CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI.
“Semplificazione della P.A.C.” Roma, 23 marzo 2007 Settore: ortofrutta SALA MARCORA III PIANO Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Progetto ART e la LR 32/01 Alberto Del Corona - ASL n. 6 - Livorno.
Politica Aziendale per la gestione dei Rifiuti Tecnologici Forum Della Sostenibilità 2013 Best Practice & Show Case.
D.Lgs 151 PRODOTTI E PRODUTTORI Ing. R. Corridori Servizio Centrale Ambiente ANIE.
“Tu chiamale se vuoi….. VIBRAZIONI” Roma, 20 maggio 2008 SORVEGLIANZA SANITARIA E VIBRAZIONI: STATO DELLA GIURISPRUDENZA.
Ing. Monica Summa Camera di Commercio di Napoli 1 “ La gestione in sicurezza delle attrezzature: aspetti generali ed applicativi ” Sala Consiglio Camera.
. L’ATTESTAZIONE DI CAPACITA’ FINANZIARIA PER I CENTRI REVISIONE AUTO Napoli, 14/12/2013 – relatore dott. Pasquale Falzarano.
I principi generali e i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti Relatore: Avv. / RA David Roettgen Partner dello Studio Legale Ambientalex e membro.
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria Dipartimento di Agraria Corso di Diritto dei mercati agroalimentari Docente titolare: Dott. Roberto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO In qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dell’Istituzione scolastica; Ai sensi degli art. 29 e 30 del Testo Unico.
Le 5 FASI della Procedure di Pre-registrazioni sostanze Phase In Inventario e classificazione Attori coinvolti fabbricanti o importatori di sostanze Fabbricanti.
LA RESPONSABILITA’ DEI PRODUTTORI LA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI (2)
Acquisti verdi: il Piano d’Azione Nazionale Il Piano d’Azione Nazionale per il GPP è stato recepito con Decreto Interministeriale n. 135 dell'11 Aprile.
1 ATTIVITÀ DI VERIFICA E FORMAZIONE “CHEMICALS” REGOLAMENTI REACH E SDS.
1 SESSIONE POMERIDIANA A CURA DEL SERVIZIO CENTRALE AMBIENTE D.ssa Daniela Capaccioli (Responsabile Servizio Centrale Ambiente) Prof. Fabrizio De Poli.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DECRETO RAEE OBBLIGHI E SCADENZE Ing. Riccardo Corridori Servizio Centrale Ambiente ANIE.
Verso il Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile degli agrofarmaci: il punto di vista del C.O.N.A.F. Portici, 20 gennaio 2010 Enrico Antignati.
Transcript della presentazione:

Materie plastiche e riciclo di fronte al REACH 10 maggio 2012 REACH FOR THE POLYMER INDUSTRY Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo Dott.ssa Maria Cristina Poggesi

 REACH riguarda (art. 1 Reg. 1907/2006):  Sostanze  Preparati(miscele)  Articoli  REACH non si applica ai rifiuti (art. 2 comma 2) in quanto «non sono considerati né sostanze, né preparati né articoli»

 Rifiuti  Riciclo  Materie prime seconde  End of waste  Sottoprodotti Riferimenti normativi: Direttiva 2008/98/CE e suo recepimento Dlgs 3 dicembre 2010 n. 205 REACH

 Perché è così importante valutare il nesso tra normativa rifiuti e REACH?  Perché ciò che è rifiuto non ricade nel REACH…  …e ciò che non è rifiuto ricade nel REACH! (a meno di specifiche esenzioni)

 I rifiuti sono fuori dal campo di applicazione del REACH  MA: anche la fase di rifiuto deve essere considerata negli scenari di esposizione : “le Misure di Gestione del Rischio (RMM) - contenute negli Scenari di Esposizione allegati alle SDS – devono considerare le misure di gestione dei rifiuti in modo da ridurre o evitare l’esposizione umana e ambientale alla sostanza nella fase di smaltimento e/o riciclo”;

 Il tutto, naturalmente nel rispetto delle vigenti normative sui rifiuti:  Eventuali indicazioni di controllo del rischio contenute negli ES andranno ad aggiungersi alle disposizioni legislative in tema di rifiuti;  Le indicazioni negli ES non potranno comunque dare indicazioni approfondite (leggi locali e nazionali diverse!), né è questo lo scopo.

 Come tutte le sostanze, anche quelle recuperate possono essere soggette a registrazione  Sono esentate da registrazione e valutazione (art. 2 c.7 lett. d) «le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella comunità, se:  La sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del tit. II;  Le informazioni prescritte negli articolo 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del tit. II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.  Quindi ciò che deriva dal riciclo non è fuori dal campo di applicazione del REACH

1) la sostanza deve essere stata registrata  In caso contrario, a seguito dell’operazione di recupero, la sostanza dovrà essere registrata prima di potere essere immessa sul mercato  Si applicano inoltre le esenzioni previste dal regolamento 2) deve sussistere identità chimica e di proprietà tra la sostanza registrata e quella recuperata  Se una sostanza viene modificata chimicamente durante il recupero, allora la sostanza recuperata deve essere registrata  Variazioni nella composizione e nel contenuto di impurità non comportano necessariamente una differenza di identità

3) l’entità legale che effettua il recupero deve avere le informazioni che accompagnano le sostanze nella catena di approvvigionamento  Art. 31: SDS per  Sostanze o preparati classificati come pericolosi  Sostanze PBT e vPvB  Altre sostanze incluse nella “candidate list”  Preparati non pericolosi che contengano sostanze pericolose  Art. 32: se la SDS non è richiesta, il fornitore deve comunicare  Numero di registrazione (se disponibile)  Eventuale autorizzazione o restrizione  Informazioni per misure di gestione rischi

 Identificare l’oggetto del recupero (monomeri, altre sostanze esclusi stabilizzanti) e controllare eventuali restrizioni o autorizzazioni;  Verificare l’esistenza di esenzioni diverse dall’ “esenzione recupero” (polimeri, all. IV e V…);  Verificare l’avvenuta registrazione di monomeri e altre sostanze monomeriche;  Controllare eventuali restrizioni o autorizzazioni;  Procurarsi le informazioni (SDS ove prescritta) su monomeri e altre sostanze  Preparare una propria SDS, se necessaria

 Difficoltà per il riciclatore nel reperire le informazioni relative alle sostanze presenti (in particolare per quanto riguarda il riciclo post- consumo)  Difficoltà nello stabilire quali sostanze sono contenute nel materiale recuperato – conseguente incertezza anche per gli utilizzatori a valle  Non è specificato in che modo il riciclatore dovrebbe procurarsi le informazioni che devono essere presenti in azienda…  Se anche solo una delle condizioni per l’esenzione decade, la sostanza deve essere registrata!  Il mondo associativo ha ottenuto la possibilità di utilizzare delle «R- SDS», ovvero schede di sicurezza contenenti info più qualitative che quantitative per i materiali riciclati (linee guida SDS)  Resta il problema della mancanza di n° di registrazione, più che altro sul mercato  Esenzione per sostanze in candidate list o sotto restrizione?

 Ai sensi del REACH, ciò che non è più rifiuto sarà una sostanza o un preparato o un articolo;  In quale fase del processo di recupero cominciano a valere le disposizioni del REACH?  Se il processo di recupero avviene in più fasi, sono soggette alla legislazione sui rifiuti e non al REACH tutte le fasi che non portano ad un “non-rifiuto”;  Sono invece sostanze recuperate quelle sostanze che hanno cessato di essere rifiuto (potenzialmente soggette a REACH).

 La Direttiva 2008/98/CE introduce il concetto di cessazione dello status di rifiuto (end of waste).  quattro requisiti generali che un rifiuto deve soddisfare al termine dell’operazione di recupero per non essere più considerato tale. In particolare il prodotto così ricavato deve: a) offrire un utilizzo comune per determinati scopi specifici; b) avere un mercato o una domanda; c) soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici cui è destinato e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e d) non comportare con il suo utilizzo degli impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

 I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del MATTM  Il Dlgs 3 dicembre 2010 n. 205, recepisce il 22° considerando della Direttiva 2008/98/CE nel corpo stesso dell’impianto normativo: «L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni». NB Ciò andrà in qualche modo a sostituire la nozione di «materia prima seconda ab origine»

 Emanazione dei criteri EOW per i rifiuti plastici:  Fine estate 2012 previsto report su osservazioni raccolte da stake- holders  Fine 2012 prevista prima bozza per «plastic waste»

 Che cosa è un sottoprodotto?  "Articolo 184-bis  1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:  a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;  b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da Parte del produttore o di terzi;

 c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;  d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.  2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

 Quanto detto si applica benissimo agli sfridi in plastica  All. V esenzioni dall’obbligo di registrazione:  «I sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato»  Sottoprodotti della filiera della trasformazione delle materie plastiche:  Non prevedono una trasformazione chimica ma solo di «forma»  Viene mantenuta l’identità della sostanza  Ha davvero senso la necessità di registrazione?  Quali vantaggi per l’ambiente e la salute umana dovrebbe apportare questa registrazione?

Grazie per l’attenzione! Per informazioni: