1 AMMORTIZZATORI SOCIALI 2016 Contratti di Solidarietà A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it.

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AMMORTIZZATORI SOCIALI
Transcript della presentazione:

1 AMMORTIZZATORI SOCIALI 2016 Contratti di Solidarietà A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

2 Il contratto di solidarietà nasce come strumento a difesa dell’occupazione, attraverso il sacrificio dei lavoratori a seguito alla diminuzione dell'orario di lavoro e della relativa retribuzione. La Legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà : 1. TIPO A - Per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di C.I.G.S. (art. 1 Legge n. 863/84). 2. TIPO B - Per le aziende non rientranti nel regime di C.I.G.S. e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 Legge n. 236/93). A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ Norme generali 1/5

3 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ Norme generali 2/5 I contratti di solidarietà sono avallati attraverso accordi stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul territorio e/o con le loro rappresentanze (R.S.U./R.S.A.), hanno ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di: 1. Mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale cercando di evitare la risoluzione dei rapporti di lavoro per quei dipendenti che possano risultare in esubero nell’ambito di una temporanea crisi; (Contratti di solidarietà DIFENSIVI art. 1 Legge 863/84). 2. Favorire attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro delle nuove assunzioni; (Contratti di solidarietà ESPANSIVI art. 2 Legge 863/84). A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

4 Il Jobs-Act è intervenuto sul contratto di solidarietà al fine di armonizzarlo con gli altri ammortizzatori sociali. Tali modifiche hanno eliminato alcuni fattori che ne determinavano una certa “attrattiva”, portandolo da autonomo ammortizzatore sociale, ad essere inglobato in una semplice causale della C.I.G.S.. Dal 1° luglio 2016 viene abrogato il contratto di solidarietà di tipo B, (normativa riferita a tutte quelle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS., tali aziende quindi potranno stipulare contratti di solidarietà entro il 30 giugno 2016 e la loro durata non potrà essere superiore al 31 dicembre 2016). CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ Norme generali 3/5 A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

5 Sostituzione del concetto di anzianità di servizio (tempo di calendario intercorso a partire dall’assunzione presso l’impresa) con anzianità di effettivo lavoro (giornate di effettiva presenza al lavoro); tale requisito risulta essere più stringente rispetto a prima. Equiparazione salariale con la C.I.G.. 80% della retribuzione persa nel limite del massimale mensile di integrazione salariale previsto (€ 971,71 lordi per una retribuzione inferiore o uguale a € 2.102,24 ed € 1.167,91 lordi per una retribuzione superiore a € 2.102,24). A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ Norme generali 4/5

6 Sul fronte contributivo, il Jobs-Act, a differenza del passato dove il contratto di solidarietà non comportava costi aggiuntivi per le imprese, introduce dei contributi addizionali a carico delle aziende con gli stessi parametri della C.I.G.S.. Contributo addizionale: 1. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile % oltre il limite del punto 1) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile % oltre il limite del punto 2), in un quinquennio mobile. A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ Norme generali 5/5 A cura di M. Mascarella

7 1) Stipula del contratto tra la azienda e le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e/o delle loro rappresentanze (R.S.A./R.S.U.), deve essere riportato l’elenco dei lavoratori interessati alla solidarietà. 2) Presentazione della domanda di concessione del trattamento deve avvenire in modalità telematica contestualmente sia al Ministero del Lavoro sia alle Direzioni Territoriali del Lavoro (D.T.L.) competenti per territorio, entro e non oltre i 7 gg. dalla stipula del contratto. A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ Procedura Operativa 1/2

8 3) Riduzione dell’orario decorre dal 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, vale la summenzionata regola anche nel caso in cui la presentazione della domanda sia avvenuta oltre i 7 giorni dalla stipula del contratto. 4) Erogazione del trattamento effettuata alla fine di ogni periodo di paga dall’impresa ai dipendenti e posta a conguaglio dall’INPS con contributi dovuti dall’azienda entro il termine di decadenza dei 6 mesi dalla fine del periodo di paga dell’ultimo mese di durata autorizzata dell’integrazione stessa. A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ Procedura Operativa 2/2

9 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ TIPO A (Norme generali) Possono farne ricorso tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di C.I.G.S., comprese le aziende appaltatrici di servizi sia di mensa sia di pulizie, purché abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, nel conteggio rientrano anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratti di inserimento. Sono escluse dall’applicazione dei Contratti di Solidarietà tutte quelle aziende che si trovano nei casi di fine lavoro e/o fine fase lavorativa nell’edilizia, per coloro che utilizzano i contratti a termine di natura stagionale e per tutte quelle aziende che sono e/o che abbiamo fatto richiesta di ammissione ad una procedura concorsuale (art. 3 Legge 223/91). A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

10 I beneficiari del Contratto di Solidarietà sono tutti i lavoratori [operai, impiegati, quadri, soci di cooperative, lavoratori con contratto a tempo determinato (non stagionali) e lavoratori con contratto di inserimento] che : 1. Risultino essere in diritto di fruizione della C.I.G.S.. 2. Abbiano un anzianità di servizio aziendale almeno di 90 giorni. Rimangono esclusi dall’applicazione del Contratto di Solidarietà :  Lavoratori Stagionali  Dirigenti  Apprendisti A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ TIPO A (lavoratori beneficiari)

11 I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile. Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la sua durata massima prevista, per le medesime unità aziendali, (a differenza del passato dove erano previste proroghe) non potranno essere stipulati dei nuovi contratti se non al termine del quinquennio mobile. La riduzione massima media dell’orario di lavoro non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà ed il 70% rispetto ad ogni singolo lavoratore, nell’arco dell’intero periodo del contratto. A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ TIPO A (durata)

12 Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l'istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione. Pertanto i lavoratori a cui spetta che sia indirizzato il contratto di solidarietà sono coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato (escluso i dirigenti), dipendenti da: 1) Imprese con più di 15 dipendenti che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/ ) Imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti (art. 7 ter, comma 9, legge n. 33/2009). A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ TIPO B (Norme generali) 1/2

13 3) Imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali. 4) Imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l'azienda è iscritta, una prestazione di natura non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti inoltre, devono attivare le procedure di mobilità. N.B. : Il C.D.S. di tipo B ha validità fino a luglio del 2016 (L'articolo 46 comma 3 del D. Lgs. 148/15 ha disposto la soppressione dei contratti di solidarietà difensivi dal 1° luglio 2016) A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ TIPO B (Norme generali) 2/2

14 CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVO E’ stipulato attraverso contratti aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare la riduzione del personale in esubero. Può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Per essere autorizzato deve prevedere che a tutti i lavoratori interessati, la riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile. Per il singolo lavoratore in solidarietà, viene prevista una percentuale di riduzione complessiva non superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo di solidarietà. In alternativa alla CIGS, la durata massima del contratto di solidarietà potrà essere estesa a 36 mesi consecutivi, in quanto la solidarietà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, verrà computata al 50%. A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

15 Segue la logica del “lavoriamo tutti di meno ma lavoriamo in di più”; prevede che al fine di incrementare l’organico con assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, i contratti collettivi aziendali possono prevedere una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con relativa riduzione della retribuzione dei lavoratori occupati. CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVO 1/3 A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

16 Al datore di lavoro spettano: 1) Agevolazioni per ogni mensilità di retribuzione nei confronti di ogni lavoratore assunto è previsto un contributo pari al: a) 15% per il primo anno della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. b) 10% per il secondo anno. c) 5% per il 3° anno. 2) In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in età compresa tra i 15 e i 29 anni, spetterà per i primi tre anni la contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVO 2/3 A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

17 Le agevolazioni coinvolgono anche alcune fasce di lavoratori. Al fine di incentivare la “staffetta generazionale” ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione (oggi 20 anni) per la pensione di vecchiaia spetta il trattamento di pensione nel caso in cui essi accettino di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVO 3/3

18 A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI Ammortizzatore Sociale utilizzato Totale 12 mesi CIGO + 12 mesi CIGS24 MESI 12 mesi CIGO + 6 mesi CIGS + 6 mesi CIGS 24 MESI 12 mesi CIGO + 24 mesi CDS36 MESI (24 mesi di CDS valgono 50%) 12 mesi CIGS + 24 mesi CDS36 MESI (24 mesi di CDS valgono 50%) 36 mesi CDS24 MESI (i primi 24 mesi di CDS valgono 50% i restanti 12 mesi) 12 mesi CIGO + 12 mesi CDS18 mesi (possibili altri 6 mesi di CIGO/CIGS o 12 mesi di CDS) ALCUNI ESEMPI fruire dei nuovi ammortizzatori sociali

19 GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! CENTRO STUDI A cura di M. Mascarella