MUD 2013. D.P.C.M. 20 dicembre 2012 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

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MUD 2013

D.P.C.M. 20 dicembre 2012 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 213, S.O n. 302, del 29 dicembre 2012 Che ha definito SOGGETTI OBBLIGATI e MODALITÀ DI PRESENTAZIONE NUOVA NORMATIVA PER MUD

La modulistica per effettuare la comunicazione annuale MUD è stata recentemente aggiornata e riguarda  il MUD RIFIUTI SPECIALI, a sua volta articolato in: MUD ORDINARIO MUD VEICOLI FUORI USO MUD RAEE DICHIARAZIONE MUD

MUD ORDINARIO per i produttori, i gestori di rifiuti speciali (smaltitori e recuperatori), gli intermediari ed i trasportatori di rifiuti a titolo professionale, MUD VEICOLI FUORI USO previsto per le attività di autodemolizione, rottamazione e frantumazione dei veicoli; MUD RAEE previsto per tutte le attività di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (impianti di recupero, stoccaggi, ecc.) DICHIARAZIONE MUD

 il MUD IMBALLAGGI di competenza del CONAI o dei soggetti che hanno attivato un proprio sistema di raccolta sul territorio nazionale;  il MUD RIFIUTI URBANI di competenza dei titolari dei servizi pubblici;  il MUD AEE previsto per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 151/2005 (art 3, comma 1, lettera m) e per i sistemi collettivi previsti dal medesimo D.Lgs. DICHIARAZIONE MUD

LE IMPRESE E GLI ENTI PRODUTTORI INIZIALI DI :  RIFIUTI PERICOLOSI  RIFIUTI NON PERICOLOSI* CON PIU’ DI DIECI DIPENDENTI * di cui all’art 184, comma 3, lettere c), d) e g) SOGGETTI OBBLIGATI

cui all’art 184, comma 3, lettere c), d) e g) RIFIUTI PROVENIENTI DA : - lavorazioni industriali, - lavorazioni artigianali - attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi

LE IMPRESE ED ENTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOGGETTI OBBLIGATI

COMMERCIANTI E GLI INTERMEDIARI SENZA DETENZIONE SOGGETTI OBBLIGATI

I TRASPORTATORI DI RIFIUTI A TITOLO PROFESSIONALE SOGGETTI OBBLIGATI

I TRASPORTATORI DI RIFIUTI PERICOLOSI DA ESSI STESSI PRODOTTI SOGGETTI OBBLIGATI

ESCLUSIONI ALLA PRESENTAZIONE DI QUALSIASI DICHIARAZIONE ESCLUSIONI

gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro; gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro; le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi con l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali semplificata di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 (l'esonero riguarda solo la fase di trasporto); le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi con l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali semplificata di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 (l'esonero riguarda solo la fase di trasporto); ESCLUSIONI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD

le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi che hanno da uno a dieci dipendenti le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi che hanno da uno a dieci dipendenti ESCLUSIONI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD

i produttori di rifiuti pericolosi che li hanno conferiti al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite; i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure per i rifiuti pericolosi e a rischio infettivo che producono (CER : aghi, siringhe e oggetti taglienti usati)

CHI HA CONFERITO I PROPRI RIFIUTI PERICOLOSI AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA COMPETENTE PER TERRITORIO E PREVIA APPOSITA CONVENZIONE NON DEVE FARE IL MUD LA COMUNICAZIONE E’ EFFETTUATA DAL GESTORE DEL SERVIZIO LIMITATAMENTE ALLA QUANTITA’ CONFERITA ESCLUSIONI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD

Il numero di addetti dell’Unità Locale è un dato che ha valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento dell’Unità Locale dichiarante. Tale dato non va confuso con il numero dei dipendenti dell’Impresa i base alla quale, come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, viene determinato l’obbligo di presentazione del MUD. NUMERO DI ADDETTI

NUMERO DI DIPENDENTI Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano le frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti familiari, i lavoratori interinali i tirocini formativi e gli stage i contratti di inserimento e reinserimento

NUMERO DI DIPENDENTI a libro paga Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell’ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell’organigramma aziendale : per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part time devono esser computati in proporzione all’orario di lavoro svolto dal lavoratore.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MUD

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE il MUD rifiuti ordinario, DA COMPILARE SOLO SU SUPPORTO INFORMATICO Fornito dal sistema camerale DA CUI BASTA SCARICARE IL PROGRAMMA TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE da TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA al portale del sistema camerale DOVE E’ NECESSARIO ISCRIVERSI

Modalità – Compilazione MUD tramite software Il software è molto simile a quello degli anni scorsi. Differenze nella Scheda Anagrafica : E’ stato inserito il campo “annulla e sostituisce” Il software è stato aggiornato con il codice ATECO Il dichiarante deve indicare i mesi di attività Differenze nella scheda RIF: Sono richieste le giacenze al 31/12/2012 per ogni rifiuto Non è più necessario indicare lo stato fisico del rifiuto. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici La firma digitale consente quindi di scambiare in rete documenti con piena validità legale. Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni. Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati da DigitPA che garantiscono l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale. FIRMA DIGITALE

Per l’utilizzo del sistema di Firma Digitale, è necessario essere in possesso dei dispositivi hardware e software che consentono di sottoscrivere i documenti informatici. le Smart Card La Smart Card ha lo stesso formato di una carta di credito, con la differenza che al suo interno è presente un microchip crittografico dove vengono generati e custoditi i certificati digitali dell’utente. i Token USB Le chiavette o Token USB (compatibili con Windows, Linux e MAC) comprendono un chip analogo a quello delle Smart Card, ma a differenza di quest’ultime non necessitano di un lettore in quanto si connettono direttamente al PC tramite porta USB. FIRMA DIGITALE

L'apposizione della firma digitale può avvenire secondo due distinte modalità: in linea (preferibilmente per browser Micrsoft © Internet Explorer) fuori linea. La firma digitale non deve necessariamente essere quella del dichiarante ma può essere quella di un soggetto al quale il dichiarante ha delegato la compilazione e la trasmissione del MUD MODALITA’ DI FIRMA

Firma in linea Disponibile solo se si utilizza un sistema operativo Microsoft ® Windows. Installare il componenente aggiuntivo per la firma online EcoWebSign, accettando la richiesta di installazione proposta dal browser stesso, e quindi proseguire con le operazioni dettate dal plugin. MODALITA’ DI FIRMA

Firma non in linea Scaricare la distinta PDF salvandola nel proprio computer e facendo attenzione a non alterarne il contenuto. Firmare la distinta con il proprio programma di firma (p.es. Dike, Nella stessa pagina web da cui si è scaricata la distinta PDF utilizzare la funzione di invio, selezionado la versione firmata appena prodotta della distinta (che avrà estensione p7m). MODALITA’ DI FIRMA

L'utente deve firmare il modello riepilogativo (modulo MR) utilizzando il certificato di firma digitale. Il modello MR sarà prodotto automaticamente dalla procedura al termine dell'operazione di upload (invio) e sarà visualizzato on line dalla procedura. Dopo aver firmato il modulo riepilogativo MR, all'utente sarà consentito di salvare sul proprio sistema (dove preferisce) il modello MR firmato. Sarà comunque sempre possibile reperirne la copia originale attraverso la consultazione del registro attività MODALITA’ DI FIRMA

PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETRIA I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito o con Telemaco Pay ( Invio e Pagamento In caso di invio telematico è necessario pagare il diritto di segreteria che sarà calcolato automaticamente dalla procedura mediante carta di credito Visa o MasterCard o Diners su circuito sicuro (SSL). Se l'utente non esegue il pagamento, la procedura consente di mantenere in sospeso la consegna fino a che non si provveda alla corresponsione dei diritti di segreteria o eventualmente alla rimozione di quanto trasmesso. L'operazione di pagamento darà seguito all'invio mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in fase di registrazione, di una regolare fattura quietanzata da parte di InfoCamere Scpa. La fattura sarà intesta con i dati forniti in fase di registrazione.

E' possibile effettuare il pagamento anche tramite il sistema Telemaco Pay, nel qual caso non verrà emessa fattura in quanto già prevista per l'accreditamento dell'importo di tale servizio. Solo a questo punto il MUD sezione rifiuti potrà considerarsi consegnato. Il sistema attribuirà una marca temporale al "plico" ricevuto e trasmetterà all'utente una ricevuta di avvenuta consegna utilizzando il sistema di posta sicura LegalMail. La ricevuta sarà trasmessa all'indirizzo di indicato nella fase di registrazione. MODALITA’ DI PAGAMENTO DIRITTI

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD SEMPLIFICATA

prodotti Nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione sono stati prodotti non più disette tipologie di rifiuti da dichiarare non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare ciascun rifiuto non sono stati utilizzati Per il conferimento di ciascun rifiuto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori terzi e non vi sono state più di tre destinazioni non vi sono state più di tre destinazioni; non ha svolto Il dichiarante non ha svolto, presso l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione, alcuna attività di recupero o smaltimento. DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA

MUD semplificato Nel caso in cui il produttore opti per il MUD semplificato, su supporto cartaceo la compilazione deve avvenire solo su supporto cartaceo raccomandata senza avviso di ricevimento e la trasmissione deve avvenire a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, pagamento dei diritti di segreteria di 15,00 € alla Camera di Commercio dove ha sede l’unità locale previo pagamento dei diritti di segreteria di 15,00 €* NON È CONSENTITA LA CONSEGNA ALLO SPORTELLO * Da pagare su bollettino intestato alla Camera di Commercio di Vicenza, c/c DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA

PER TUTTI INDIPENDENTEMENTE DALLE DISPOSIZIONI SUL MUD RIMANE L’OBBLIGO TENUTA CORRETTA DELLA TENUTA CORRETTA REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO FORMULARI E DEI FORMULARI Art. 39 D. Lgs. 205/2010 così come modificato dall’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 121/2011, REGISTRI C/S E FIR

REGISTRI DI CARICO E SCARICO (art. 190) Le annotazioni devono essere effettuate: produttoridieci giorni lavorativi a)per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; dieci giorni lavorativi b)per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; dieci giorni lavorativi c)per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimentodue giorni lavorativi d)per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. REGISTRI C/S E FIR

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione. registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiutiper cinque annidalla data dell’ultima registrazione I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta. registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi carta formato A4, regolarmente numerata. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. REGISTRI C/S E FIR

SONO ESENTATI DALL’OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO Gli imprenditori agricoli di cui all‘articolo del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali NON PERICOLOSI di cui all‘art. 212 comma 8 Le imprese e gli enti che, ai sensi all‘art. 212 comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all‘articolo 184, comma 3, lettera b).

GESTIONE FORMULARIO formularioquattro esemplari compilato, datato e firmato dal produttore controfirmato dal trasportatore Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario le altre trecontrofirmate e datate in arrivo dal destinatariouna dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. copie del formulario devono essere conservate per cinque anni Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

formulari di identificazione devono essere vidimati annotato I formulari di identificazione devono essere vidimati dagli uffici della Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti ed il loro acquisto deve essere annotato sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Microraccolta dei rifiuti Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. GESTIONE FORMULARIO

DEVE IL PRODUTTORE DEVE SINCERARSI DELLA VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE E DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEL GESTORE E DEL TRASPORTATORE A CUI AFFIDA I RIFIUTI QUINDI PRIMA DI AFFIDARE I PROPRI RIFIUTI AD UN TRASPORTATORE O AD UN GESTORE BISOGNA FARSI INVIARE COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE O DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTIONE RIFIUTI

DEPOSITO TEMPORANEO (art. 183 come modificato dall’art 10 del D.Lgs. 205/2010) Raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all‘articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento Il deposito temporaneo NON è attività di gestione dei rifiuti

DEPOSITO TEMPORANEO (art. 183 come modificato dall’art 10 del D.Lgs. 205/2010) alternative I RIFIUTI devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: cadenza almeno trimestrale (NON PERICOLOSI / PERICOLOSI) - con cadenza almeno trimestrale (NON PERICOLOSI / PERICOLOSI), indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi non può avere durata superiore ad un anno ; In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno ;

DEPOSITO TEMPORANEO (art. 183 come modificato dall’art 10 del D.Lgs. 205/2010) categorie omogenee di rifiuti rifiuti pericolosi, deposito delle sostanze pericolose Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche; nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;

Responsabilità estesa del Produttore Art 178-bis del D.Lgs. 152/06 introdotto da art. 3 del D.Lgs. 205/2010 Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o più decreti Ministeriali le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

Responsabilità della gestione dei rifiuti Art 188 del D.Lgs. 152/06 sostituito da art. 16 comma 1, del D.Lgs. 205/2010 Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. Il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. Qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

Responsabilità della gestione dei rifiuti Art 188 del D.Lgs. 152/06 sostituito da art. 16 comma 1, del D.Lgs. 205/2010 La responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa: a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 177, comma 4. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

TRASPORTO DEI RIFIUTI art 193 comma 5, così come modificato dall’art 16 del D.Lgs 205/2010 Per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi qualora l’impresa non si sia volontariamente iscritta al SISTRI, è necessario l’utilizzo del FIR Non occorre il formulario per i trasporti di : Rifiuti urbani effettuati dal gestore del servizio pubblico di raccolta; Rifiuti urbani a centri di raccolta, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi; Rifiuti speciali non pericolosi (30 kg), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo saltuario e occasionale

DEFINIZIONE DI TRASPORTO OCCASIONALE Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, per rifiuti non pericolosi o per rifiuti pericolosi non eccedenti i trenta chili non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno art 193 comma 5, così come modificato dall’art 16 del D.Lgs 205/2010

Caratteristica di pericolo H14 Caratteristica di pericolo H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7

Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 Pubblicato nella GU n.147 del Suppl. Ordinario n. 129 art 52, comma 1 “il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI … e' sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui … “ (soggetti obbligati) fermo restando, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di tenuta del registro, del Formulario, della denuncia MUD ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n SISTRI

Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 art 52 Comma 2 decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fissato il nuovo termine per l'entrata di operatività del Sistema SISTRI e' altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012 Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' fissato il nuovo termine per l'entrata di operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; e' altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno SISTRI Decreto Legge modificato in Legge del 7 agosto 2012 n. 134 Pubblicata nella GU n.187 del Suppl. Ordinario n. 171

… ricapitolando SOLO PER PRODUTTORI

NON PERICOLOSI PRODUZIONE SOLO RIFIUTI NON PERICOLOSI (ANCHE PIU’ DI SETTE) CONDIZIONI NECESSARIE PER NON PRESENTARE IL MUD IMPRESA CON DIPENDENTI DA UNO A DIECI +

PRODUZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI (NE BASTA UNO) OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MUD + IMPRESA CON DIPENDENTI DA UNO A DIECI

SE NE PRODUCE DA UNO A SETTE SE OGNI RIFIUTO E’ CONFERITO AD UN MASSIMO DI TRE TRASPORTATORI E TRE DESTINATARI PUO’ SCEGLIERE FRA MODALITA’ SEMPLIFICATA (CARTACEA) O MODALITA’ TELEMATICA IMPRESA CON DIPENDENTI DA UNO A DIECI CHE PRODUCE UNO O PIU’ RIFIUTI PERICOLOSI

SE NE PRODUCE PIU’ DI SETTE MODALITA’ TELEMATICA IMPRESA CON DIPENDENTI DA UNO A DIECI CHE PRODUCE UNO O PIU’ RIFIUTI PERICOLOSI ANCHE SE NE PRODUCE MENO DI SETTE MA UN RIFIUTO E’ CONFERITO A PIU’ DI TRE TRASPORTATORI O TRE DESTINATARI MODALITA’ TELEMATICA

IMPRESA CON PIU’ DI DIECI DIPENDENTI E’ OBBLIGATA A PRESENTARE IL MUD INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE I RIFIUTI SIANO NON PERICOLOSI* O PERICOLOSI * DERIVANTI DA ATTIVITA’ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E TRATTAMENTO ACQUE RIFIUTI ED EMISSIONI

IMPRESA CON PIU’ DI DIECI DIPENDENTI PUO’ SCEGLIERE FRA MODALITA’ SEMPLIFICATA (CARTACEA) O MODALITA’ TELEMATICA SE NE PRODUCE DA UNO A SETTE SE OGNI RIFIUTO E’ CONFERITO AD UN MASSIMO DI TRE TRASPORTATORI E TRE DESTINATARI

SE NE PRODUCE PIU’ DI SETTE MODALITA’ TELEMATICA IMPRESA CON PIU’ DI DIECI DIPENDENTI ANCHE SE NE PRODUCE MENO DI SETTE MA UN RIFIUTO E’ CONFERITO A PIU’ DI TRE TRASPORTATORI O TRE DESTINATARI MODALITA’ TELEMATICA

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