Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.

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Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi

Gai 3.88: Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. Ed ora passiamo alle obbligazioni, delle quali la più importante suddivisione si fa in due specie: infatto ogni obbligazione nasce o da contratto o da delitto.

Gai 3.89: Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu. E prima vediamo queste che nascono da contratto. Ve ne sono di quattro generi: l’obbligazione si contrae o con la dazione della cosa o con le parole (pronuncia di parole solenni), o con la scritturazione o con il consenso.

Gai Consensu fiunt obligationes in emptionibus et venditionibus, locationibus conductionibus, societatibus, mandatis. Le obbligazioni si formano con il solo consenso nelle vendite, le locazioni, le società, i mandati.

Gai Ideo autem istis modis consensu dicimus obligationes contrahi, quod neque verborum neque scripturae ulla proprietas desideratur, sed sufficit eos, qui negotium gerunt, consensisse. Unde inter absentes quoque talia negotia contrahuntur, veluti per epistulam aut per internuntium, cum alioquin verborum obligatio inter absentes fieri non possit. Diciamo in questi casi che le obbligazioni si contraggono mediante consenso, in quanto non si richiedono speciali parole o scritti, ma è sufficiente che coloro che compiono l’affare abbiano consentito. Quindi anche tra assenti si hanno luogo questi negozi, come per lettera o con un messaggero, mentre diversamente l’obbligazione verbale non può avere luogo tra assenti.

Gai Item in his contractibus alter alteri obligatur de eo, quod alterum alteri ex bono et aequo praestare oportet, cum alioquin in verborum obligationibus alius stipuletur alius promittat et in nominibus alius expensum ferendo obliget alius obligetur. Similmente in questi contratti ogni parte si obbliga nei confronti dell’altra per quello che l’una all’altra deve prestare secondo il bene e l’equo, mentre nelle obbligazioni verbali l’uno stipula e l’altro promette ed in quelle letterali l’uno obbliga inserendo il credito nella colonna delle spese, l’altro è obbligato.

Gai Emptio et venditio contrahitur, cum de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit ac ne arra quidem data fuerit. Nam quod arrae nomine datur, argumentum est emptionis et venditionis contractae. La compravendita si contrae quando si è convenuto il prezzo, benché non sia stato ancora pagato, ed anche se non sarà stata data un’arra. Infatti ciò che viene dato a titolo di arra è solo una prova della compravendita.

Gai Pretium autem certum esse debet. Nam alioquin si ita inter nos convenerit, ut quanti Titius rem aestimaverit, tanti sit empta, Labeo negavit ullam vim hoc negotium habere; cuius opinionem Cassius probat. Ofilius et eam emptionem et venditionem esse putavit; cuius opinionem Proculus secutus est. Il prezzo, poi, dev’essere certo. Se infatti si converrà tra di noi che la cosa sarà venduta secondo la stima fatta da Tizio, Labeone negò che questo negozio fosse valido, e la sua opinione è approvata da Cassio. Ofilio ritenne che (in questo caso) vi fosse compravendita, e Proculo seguì la sua opinione.

Gai Item pretium in numerata pecunia consistere debet. Nam in ceteris rebus an pretium esse possit, veluti homo aut toga aut fundus alterius rei pretium esse possit, valde quaeritur. Nostri praeceptores putant etiam in alia re posse consistere pretium; unde illud est, quod vulgo putant per permutationem rerum emptionem et venditionem contrahi, eamque speciem emptionis venditionisque vetustissimam esse; Il prezzo, inoltre, dev’essere in denaro contante. È oggetto di discussione se il prezzo possa consistere in altre cose, come uno schiavo, una toga, un fondo o un’altra cosa. I nostri maestri pensano che il prezzo possa consistere anche in un’altra res; così pensano comunemente che la compravendita si contragga con la permuta di cose, e che questo tipo di vendita sia antichissimo:

argumentoque utuntur Graeco poeta Homero, qui aliqua parte sic ait: ἔ νθεν ἄ ρ' ο ἰ ν ί ζοντο καρηκομ ό ωντες Ἀ χαιο ί, ἄ λλοι μ ὲ ν χαλκ ῶ ι, ἄ λλοι δ' α ἴ θωνι σιδ ή ρωι, ἄ λλοι δ ὲ ῥ ινο ῖ ς, ἄ λλοι δ' α ὐ τ ῆ ισι β ό εσσιν, ἄ λλοι δ' ἀ νδραπ ό δεσσι (Hom. Il. 7, ) et reliqua. Diversae scholae auctores dissentiunt aliudque esse existimant permutationem rerum, aliud emptionem et venditionem… Citano il poeta greco Omero, che dice da qualche parte: “qui dunque gli Achei dalle lunghe chiome compravano il vino, alcuni con rame, altri con lucido ferro, altri ancora con pelli di bue, altri con i buoi stessi, altri ancora con schiavi”(Iliade 7,vv.472-5). Altri giuristi (i Proculiani) dissentono e ritengono che una cosa sia la permuta, altra sia la compravendita…

D (Ulpiano, Commentari a Sabino, 28): Huiusmodi emptio ‘quanti tu eum emisti’,‘quantum pretii in arca habeo’, valet: nec enim incertum est pretium tam evidenti venditione: magis enim ignoratur, quanti emptus sit, quam in rei veritate incertum est. Una compravendita regolata da una siffatta clausola: “al valore del prezzo a cui tu lo comprasti”, “a quanto denaro ho in cassa” è valida: né infatti appare incerto il prezzo di una vendita tanto manifesta: infatti il prezzo risulta piuttosto ignorato che non incerto nella verità oggettiva. SUL PREZZO

Istituzioni di Giustiniano III.23.3: Cum autem emptio et venditio contracta sit (...), periculum rei venditae statim ad emptorem pertinet, tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit. itaque si (...) fundus vi fluminis totus vel aliqua ex parte ablatus sit, sive etiam inundatione aquae aut arboribus turbine deiectis longe minor aut deterior esse coeperit emptoris damnum est, cui necesse est, licet rem non fuerit nactus, pretium solvere. Una volta perfezionata una compravendita il rischio del perimento della cosa venduta passa subito al compratore, anche se quella cosa non gli è stata ancora consegnata. Quindi, se (...) il fondo sia stato spazzato via in tutto o in parte dalla violenza del fiume, oppure anche sia stato ridotto nelle dimensioni o versi in condizioni peggiori a causa dell’inondazione dell’acqua o per l’abbattimento delle piante ad opera del turbine: il danno è del compratore, che deve pagare il prezzo, anche se non abbia ottenuto la cosa. SUL PERICULUM REI VENDITAE

Segue: Istituzioni di Giustiniano, III.23.3: Quiquid enim sine dolo malo et culpa venditoris accidit, in eo venditor securus est, sed et si post emptionem fundo aliquid per alluvionem accessit, ad emptoris commodum pertinet: nam et commodum eius debet, cuius periculum est. Pertanto per tutto quanto accade senza dolo o colpa del venditore, il venditore è esente da rischi. Ma se dopo la compravendita il fondo si incrementa di qualchecosa per alluvione, tale incremento viene a vantaggio del compratore: infatti anche i vantaggi devono essere di colui che sopporta i rischi.

D pr. (Ulpiano, commento all’editto degli edili curuli, 2): Aediles aiunt:’Qui iumenta vendunt, palam recte dicunto, quid in quoque eorum morbi vitiique sit, utique optime ornata vendendi causa fuerint, ita emptoribus traderentur. Si quid ita factum non erit (...) morbi autem vitiive causa inemptis faciendis in sex mensibus, vel quo minoris cum venirent fuerint, in anno iudicium dabimus’. Gli edili dichiarano: ”coloro che vendono animali da tiro e da soma devono attestare manifestamente e con precisione le malattie e i vizi che ciascun animale abbia e, comunque siano stati preparati e abbelliti a scopo di vendita, così li consegnino ai compratori. Se qualcosa di quanto precritto non sarà stato fatto, daremo azione entro sei mesi per la rescissione della compravendita a causa della malattia o del vizio, oppure entro l’anno per la riduzione al minor valore che tali animali avevano al momento della loro vendita.

Vegetus Montani Imperatoris Aug(usti) ser(vi) Iucun/diani vic(arius) emit mancipioque accepit pu/ellam Fortunatam sive quo alio nomine/ est natione Diablintem de Albiciano/ (denariis) sescentis/ ea(m)que puella(m) de qua agitur sanam tradi/tam esse, erronem fugitivam non esse / praestari. quod si qu[i]s eam puellam de / qua agitur part[em]ve quam [quis ex] ea e[vi]/cerit, quo m[i]nu[s Vege]tum M[ontani imp(eratoris)] Caesaris ser(vi) [vi]c(arium) eu[mv]e [a]t que[m] ea res// [pertinebit, habere possidereque recte liceat tantam (duplam) pecuniam recte dari stipulatus est Vegetus spopondit Albicianus …

Vegeto, vicario di Montano Giocondiano schiavo dell’Imperatore Augusto, ha acquistato e ricevuto per mancipatio una ragazza di nome Fortunata o quale che sia il suo nome, originaria dei Diablinti, da Albiciano, per 600 denari. Si garantisce che la ragazza di cui si tratta è sana, non è vagabonda abituale né fuggitiva. Nel caso in cui qualcuno avrà evitto la ragazza di cui si parla oppure una quota di essa, così che Vegeto, vicario di Montano a sua volta schiavo di Cesare, o un suo eventuale avente causa non potrà più legittimamente avere o possedere la schiava stessa, Albiciano promette che sarà versata una somma pari a (oppure: doppia di) quella versata da Vegeto …

LEX COMMISSORIA D Pomponius libro 35 ad Sabinum Cum venditor fundi in lege ita caverit: "Si ad diem pecunia soluta non sit, ut fundus inemptus sit", ita accipitur inemptus esse fundus, si venditor inemptum eum esse velit, quia id venditoris causa caveretur … Se il venditore ha così predisposto: “se nel giorno prestabilito il prezzo non sarà pagato, il fondo non sia venduto”, così si ritiene che il fondo non sia venduto, se il venditore non vuole che sia venduto, dal momento che questo è stato stabilito a causa del venditore…

D Paulus libro quinto ad Sabinum: In diem addictio ita fit: "Ille fundus centum esto tibi emptus, nisi si quis intra kalendas ianuarias proximas meliorem condicionem fecerit, quo res a domino abeat.” Il patto di riserva di un termine avviene così: “Quel fondo sia acquistato da te a cento, a meno che entro le prossime Calende di Gennaio io non trovi una condizione più vantaggiosa per disfarmene”

Gai Locatio autem et conductio similibus regulis constituitur; nisi enim merces certa statuta sit, non videtur locatio et conductio contrahi. La locazione è sottoposta a regole simili: se infatti non si è convenuta una mercede certa, non sembra sia stata contratta una locazione. Gai Adeo autem emptio et venditio et locatio et conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur, ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emptio et venditio contrahatur an locatio et conductio, veluti si qua res in perpetuum locata sit. A tal punto la vendita e la locazione hanno una somigianza tra loro,che, in certi casi,ci si chiede se vi sia una compravendita o una locazione, come nel caso in cui si sia locata una cosa in perpetuo.

Gai Institutiones 3.146: Item (quaeritur) si gladiatores ea lege tibi tradiderim, ut in singulos, qui integri exierint, pro sudore denarii XX mihi darentur, in eos vero singulos, qui occisi aut debilitati fuerint, denarii mille, quaeritur, utrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur. Si chiede, ancora, se sia stata contratta una vendita o una locazione, nel caso in cui io ti abbia consegnato dei gladiatori con l’intesa che, per tutti quelli che saranno usciti dal combattimento indenni, per la fatica mi siano dati 20 denari; e che, per quelli che saranno uccisi o resi inutilizzabili (per il combattimento), (mi siano dati) 1000 denari.

Et magis placuit eorum, qui integri exierint, locationem et conductionem contractam videri, at eorum, qui occisi aut debilitati sunt, emptionem et venditionem esse; idque ex accidentibus apparet, tamquam sub condicione facta cuiusque venditione aut locatione. Iam enim non dubitatur, quin sub condicione res venire aut locari possint. È sembrato più convincente (ritenere) che ci sia stato un contratto di locazione riguardo a quelli che sono usciti dal combattimento indenni, e di vendita per quelli che sono stati debilitati o uccisi. E questo appare dalle circostanze, come se ogni gladiatore sia stato oggetto di compravendita o di locatio-conductio sotto condizione. Oggi, infatti, non si dubita che le cose possano essere vendute o locate sotto condizione.

D : Paulus libro secundo sententiarum. Lege Rodia cavetur, ut si levandae navis gratia iactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum est. La legge Rodia stabilisce che “se sono state gettate delle merci in mare per alleggerire una nave, tutti debbono contribuire a sopportare la perdita che è stata fatta per la salvezza di tutti”.

D pr., Paulus libro 34 ad edictum: Si laborante nave iactus factus est, amissarum mercium domini, si merces vehendas locaverant, ex locato cum magistro navis agere debent: is deinde cum reliquis, quorum merces salvae sunt, ex conducto, ut detrimentum pro portione communicetur, agere potest. Se a causa dell’avaria di una nave vengono lanciate delle merci (in mare), i proprietari di queste merci perdute, se hanno locato le merci per il trasporto, devono agire con l’azione locati contro il magister navis. Questi, invece, può agire ex conducto contro tutti gli altri che hanno avuto le merci salve, in modo che le perdite siano ripartite proporzionalmente fra tutti.

Gai Societatem coire solemus aut totorum bonorum aut unius alicuius negotii, veluti mancipiorum emendorum aut vendendorum Magna autem quaestio fuit, an ita coiri possit societas, ut quis maiorem partem lucretur, minorem damni praestet. Quod Quintus Mucius contra naturam societatis esse censuit Siamo soliti costituire una società o di tutti i beni o per uno specifico affare, come per comprare o vendere schiavi Vi fu un grande dibattito circa la possibilità di costituire una società nella quale uno dei soci abbia un maggior guadagno rispetto alle perdite. Quinto Mucio ritenne che questo fosse contro la natura della società.

Sed Servius Sulpicius, cuius etiam praevaluit sententia, adeo ita coiri posse societatem existimavit, ut dixerit illo quoque modo coiri posse, ut quis nihil omnino damni praestet, sed lucri partem capiat, si modo opera eius tam pretiosa videatur, ut aequum sit eum cum hac pactione in societatem admitti... Ma Servio Sulpicio, il cui parere poi prevalse, stimò che potesse sussistere una società di tale tipo, e sostenne che si poteva costituire una società in modo tale che qualcuno non soffrisse di nessuna perdita, ma avesse parte nei guadagni, se la sua opera apparisse tanto preziosa da farlo ammettere a queste condizioni nella società…

D Ulpianus libro 30 ad Sabinum: Aristo refert Cassium respondisse societatem talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret, et hanc societatem Leoninam solitum appellare: et nos consentimus talem societatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret: iniquissimum enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non etiam lucrum spectet. Aristone riferisce che Cassio rispose che una società di tale natura, che un socio avesse solo i guadagni, un altro solo le perdite, non poteva essere contratta, e questa società era solito chiamarla leonina: e noi siamo d’accordo che una tale società sia nulla, se uno ottiene un guadagno, e l’altro non solo non ha nessun guadagno, ma subisce anche una perdita. Infatti questo tipo di societas, nel quale uno subisce perdite ma nessun guadagno, è molto iniquo.

155. Mandatum consistit, sive nostra gratia mandemus sive aliena; itaque sive ut mea negotia geras sive ut alterius, mandaverim, contrahitur mandati obligatio, et invicem alter alteri tenebimur in id, quod vel me tibi vel te mihi bona fide praestare oportet. Si ha mandato sia che diamo l’incarico in favore nostro che in favore di terzi. Pertanto sia che ti abbia incaricato di gerire i miei affari, sia quelli di un altro, si contrae l’obbligazione di mandato, e l’uno all’altro reciprocamente saremo tenuti per ciò che, o io a te, o tu a me, debba prestare in buona fede.