GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL GOVERNO Il Governo della Repubblica Italiana è un organo complesso del sistema politico italiano, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri che insieme formano il Consiglio dei Ministri che costituisce il vertice del potere esecutivo. Ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi.
CARATTERISTICHE GENERALI Il Governo è un organo costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione Italiana e in quanto concorre, in posizione d'indipendenza rispetto ad altri organi dello Stato alla formulazione dell'indirizzo politico.Il titolo III, sezione II, della Costituzione ne determina la disciplina e le funzioni. È presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al quarto posto nell’ordine delle cariche italiane (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei Deputati e prima del presidente della Corte Costituzionale), pur essendo di fatto quella di maggior rilievo nella vita politica generale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Egli ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del capo dello Stato, e di scegliere, quindi, i ministri (art.92/c.2 Cost.). Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo. Inoltre egli "dirige la politica generale del governo", "mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri mm" (art.95/c.1 Cost.). Il presidente del Consiglio dei ministri è responsabile della politica generale del governo, i Ministri lo sono collegialmente per gli atti del Consiglio e individualmente per gli atti dei propri Ministeri. Egli non può impartire ordini ai singoli ministri sui propri settori ma solo direttive.
I MINISTERI Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione italiana che viene chiamato ministero o dicastero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge, ai sensi dell'art. 95, comma 3, Cost., dal D. Lgs. n. 300/1999, (legge Bassanini), riportata in vita dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) i ministeri sono fissati in 12. Con la legge 13 novembre 2009 n. 172 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali viene suddiviso in due: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute, portando il numero dei dicasteri a 13. Con la legge 24 giugno 2013 n.71 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali viene rinominato Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Accanto ai ministri responsabili di un ministero, possono esservene altri, chiamati ministri senza portafoglio, che non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono incarichi particolari e spesso sono chiamati a dirigere speciali dipartimenti organizzati in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Essi fanno comunque parte a pieno titolo del consiglio dei ministri.
ELENCO DEI MINISTERI
ELENCO DEGLI ATTUALI MINISTRI
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Il Consiglio dei Ministri si occupa di: Determinare la politica generale del Governo. Risolvere i conflitti di competenza tra i Ministri. Deliberare i disegni di legge da presentare alle Camere,i decreti legge,i decreti legislativi e i regolamenti governativi. Prendere le decisioni fondamentali di politica estera.
I SOTTOSEGRETARI Fanno parte del governo, ma in modo subordinato. Essi vengono designati dal consiglio dei ministri e decadono con le dimissioni del governo. A differenza dei ministri, essi non partecipano alle riunioni del consiglio; il loro compito è quello di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega loro e di rappresentarlo nelle sedute del parlamento. Alcuni sottosegretari, cui viene assegnata la responsabilità di un dipartimento all'interno di un ministero, assumono la carica di vice-ministri.
LA NOMINA Il presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal presidente della Repubblica dopo una serie di consultazioni che vede coinvolti i presidenti dei due rami del parlamento, gli ex presidenti della repubblica e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.Anche i ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono nominati dal presidente della Repubblica. Ottenuta la nomina, il governo giura nelle mani del presidente della Repubblica ed entro dieci giorni dalla sua formazione si reca in entrambe le camere del Parlamento, le quali, tramite una mozione motivata e votata per appello nominale (detta "mozione di fiducia”), gli accordano o meno la fiducia. Il governo dura in carica finché ha la fiducia del Parlamento .
FUNZIONI ED ELEGGIBILITA’ Il governo è l'organo situato a vertice dell'amministrazione dello Stato. Esercita l’iniziativa legislativa, può richiedere il passaggio in aula (e non in commissione) di proposte di legge,presenta annualmente il rendiconto dello stato. I ministri possono essere indicati dal presidente del Consiglio anche tra persone al di fuori dei membri del Parlamento. In questo caso hanno comunque diritto a partecipare alle sedute del Parlamento, diritto che si permuta in obbligo se richiesto dai membri del Parlamento.
DIMISSIONI E SFIDUCIA Nel caso in cui il governo rassegni le proprie dimissioni al presidente della Repubblica(dimissioni che possono essere respinte e che quando vengono accettate sono accolte con riserva), lo stesso governo dimissionario rimane comunque in carica,fino al giuramento del governo successivo. La crisi di governo si presenta invece nel caso in cui le camere non presentino mozione di fiducia,o presentino mozione di sfiducia. La formalizzazione dell'apertura della crisi di governo determina l’arresto, alla Camera e al Senato di ogni attività parlamentare legata al rapporto con l'esecutivo
24/05/1915-24/05/2015
FINE-ALUNNI:PASQUALE SETA ADELE VIA