Stati unitari, Stati composti

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Stati unitari, Stati composti Stato Unitario  Decentramento amministr. o burocratico Stato Composto  Decentramento politico Decentramento politico: - Enti territoriali (fini gen.) - Organi rappresentativi Autonomia politica (Regioni, Province e Comuni: poteri propri) Decentramento amm.: - Enti funzionali - Organi burocratici Gerarchicamente organizzati (es. Prefetture rispetto Min. Interno: poteri derivati)

Ordinamento Italiano Italia (Cost. del ’48 e riforma del 2001): da Stato Regionale  ‘Repubblica delle Autonomie’ Art. 5 (Unità e indivisibilità; promozione autonomie) Art. 114 (Repubblica = Stato + Regioni+Enti Locali) Ciascun Ente (Regioni, Ee.Ll.) ha Autonomia Politica costituzionalmente garantita: Autonomia Statutaria (114.2; 123 cost.) Autonomia normativa (legisl./regol.: 117 cost.) + amministrativa (118 cost.) + finanziaria (119 cost.)

Riforma Titolo V del 2001 e nuovo riparto competenze legislative Comp. regionali residuali (117.4) Tutto ciò che non espress. riservato al legislatore statale… Compet. escl. statali (117.2) -Pol. estera -Difesa, sicurezza -moneta -giurisdizione -cittadinanza … Comp. concorrente (117.3) -sanità -istruzione -governo territorio -energia -tutela, sicurezza lavoro … Legge st./legge r. Principio/dettaglio

Autonomia amministrativa: (dal parallelismo tra funzione legislativa e ammin. al…) principio di sussidiarietà (118 cost.): - amministrazione spetta ai Comuni, ma può essere assorbita da livelli di governo superiori se livello più basso insufficiente/inadeguato; - assorbimento avviene con legge (st. o reg.) nel rispetto del principio di leale collaborazione (controllo della C. cost.) {FLESSIBILITÀ delle competenze, ammin. e legisl. } Con Sussidiareità, Cost. non fissa regola puntuale di attribuz. funzioni ammin. (titolarità), bensì solamente un criterio metodologico che legislatore (soprattutto statale) deve seguire (sotto pena di eventuale annullam. legge ex Corte cost. x violazione 118 cost.). C.d. “chiamata in sussidiarietà”: presupposto = esigenze unitarie non frazionabili  assorbimento a livello superiore (statale) di funzioni amministrative; Principio legalità  disciplina di poteri amministrativi (p.a.) debba aversi in una legge (statale, in tal caso, non regionale)  alterazione delle competenze legislative regionali (come fissate in Cost., a. 117). A livello procedimentale: nec. coinvolgimento Regioni/e, attraverso intesa o simili (in Conferenza o con singola/e Regione/i interessata/e). Es. Lavori pubblici (materia non statale, incidente anche su urbanistica: di competenza regionale concorrente) e piano di infrastrutture strategiche nazionale (localizzazione, procedimenti ammin., ecc.): Corte cost. 303/2003 aveva imposto previo accordo tra Stato e Regioni (in Conferenza) su individuaz. opere interesse naz. e loro localizzaz. [giurisprudenza cost. successiva assai meno garantista verso Regioni] 118.1 Cost.: Sussidiarietà – Differenziazione - Adeguatezza

Principio di Leale Collaborazione Separazione di competenze tra “Centro e Periferia” (stato fed./stati federati; stato/regioni…) {ma in pratica politiche pub. difficili da separare} Leale coll. = modo d’esercizio di competenze “proprie” ma “intrecciate” con “altrui”, la cui violazione  annullam. parziale atto (legge, o atto ammin.) ex Corte cost. (varietà dei moduli concreti: Intesa Forte; debole; parere vincolante o non…) Non scatta obbligo di leale collaborazione tra Stato e Regioni (e/o Eell.) se una competenza è (chiaramente) prevalente. Parere di Conferenza Stato-Regioni (o altre 2 conferenze) obbligatorio prima dell’adozione atti statali (ma non sempre vincolante: es. legge finanziaria: C. cost. 437/01) Opp. Parere obbl. e vincolante (intesa forte: es. assorbimento funzioni amministrative regionali o locali in base al principio di Sussidiarietà, 118 cost.)

Raccordi tra livelli di governo (“centro/periferia”) Raccordi “istituzionali”: Commissione parlam. Bicamerale x quest. reg. (126.1 cost.) integrata da esponenti reg. e locali (a. 11, l. cost. 3/2001, mai attuato!) 1) Conferenza Stato-Regioni 2) Conferenza Stato-Città 3) Conferenza Unificata [poteri consultivi e coordinam. attribuiti da leggi ordin. ≠ organi cost.: “Intergovernative” , permanenti; riunite almeno ogni 6 m.; presiedute da PdCM] Vertici degli esecutivi naz./reg./locali Conferenza Stato-Regioni (ecc.) Fonti generali: legge 400/88 a. 12.1, l. “Bassanini” 59/97 (d.lgs.281/97) + l. “La Loggia” 131/03 (rinviano a pareri conformi della Conf., specie per potere sostitutivo, a.120 Cost.) + singole leggi di settore che impongono raccordi (intese, pareri, ecc.) {es.: Conferenza permanente per coordinam. finanza pubblica c/o Conf. Unificata  parere su schema di DEF (documento di economia e finanza)} Riunita: ogni 6 m. e ogniqualvolta il PdCM lo ritenga opportuno, anche tenendo conto istanze Presidenti Regioni...Tendenza all'infittirsi (bisettimanale, considerando anche Conf. Unificata) e al gonfiarsi dell'OdG; ambiguità evoluz. (rif. Bassanini: rafforzam. Conf.St./Reg., + concorrenza Conf. S./Città; tra 97-05, 290 leggi attribuiscono compet. a Conf. S./R, 185 leggi a Conf. Unificata, 46 a S/Città; Sede ove si concordano modalità di partecipazione Regioni a lavori organismi UE, Sessione "comunitaria" della Conferenza, Regioni si esprimono su politica comunitaria Esecutivo e segnalano questioni di partic. interesse a delegazione permanente presso istituzioni UE. A partire dall’inizio del 2010 è stata introdotta la prassi di approvare un calendario semestrale degli incontri e delle sessioni delle CSR e CU. Questo è un dato significativo perché fino ad oggi le conferenze venivano convocate di volta in volta dal Governo, che è sempre stato rispettoso della convenzione bisettimanale, ma con il calendario semestrale questa risulta in qualche modo più stabilizzata, oltre ad essere l’organo stesso che approva il calendario delle proprie sedute e non più soltanto il Governo che lo convoca unilateralmente. INTESA FORTE: C. cost. 233/2004, con cui la Corte annullò una delibera del CIPE che fissava le condizioni per la costruzione di una metropolitana leggera nella città di Bologna senza rispettare le procedure cooperative (che prevedevano l’acquisizione dell’intesa con la Regione) fissate nella l. 443/2001, nota anche come legge obiettivo o legge Lunardi. C. cost. 285/05: sostegno al cinema italiano (d.lgs. 28/04): materia concorrente della "promozione e organizzaz. attività culturali", per programmazione è nec. intesa paritaria in sede di Conferenza, trattandosi di materie di compe. regionale, è imposto da Cost. che Regioni recuperino almeno potere di codecisione in fasi programmaz./normaz. secondaria. C. cost. 50/08: fondo politiche famiglia (politiche rientranti in materia "servizi sociali", compe. residuale Regioni; ma concrete destinazioni del fondo possono coinvolgere anche compe. statali, come l’osservatorio su pedo-pornografia, rientrante in prevenzione reati, o le adozioni, rientrante in "ordinamento civile"--> intreccio materie--> intesa in Conferenza (forte); poi per altro intervento, ove sembrano prevalere aspetti competenziali statali (violenza sessuale e di genere), sufficiente parere Conferenza.

Altri Raccordi (supremazia Stato): Potere sostitutivo dello Stato (Gov.) rispetto a organi Regione, Comuni, Prov. e Città M. - a determinate condizioni (120.2 Cost.) - e con determinate garanzie (Sussidiarietà e Leale Cooperazione) * Scioglimento “sanzionatorio” Consiglio/revoca Pres. (art. 126.1 cost.)