Istituzioni di diritto romano Diritti reali - In bonis habere, possesso
In bonis habere L’in bonis habere è un istituto formatosi attraverso l’attività del pretore e volto a tutelare rapporti non contemplati dal ius civile Es.: poniamo il caso che un soggetto avesse venduto la proprietà di una res mancipi con la traditio Cosa avrebbe acquistato l’acquirente?
In bonis habere Esclusivamente il possesso, perché le res mancipi potevano essere trasferite esclusivamente con la mancipatio o l’in iure cessio L’acquirente solo con il decorso del tempo, avrebbe potuto acquistare la proprietà per mezzo dell’usucapione: esistevano, infatti, tutti i requisiti per acquistare la proprietà per usucapione (res habilis, bona fides, iusta causa) In questo caso, dunque, proprietario giuridicamente rimaneva il venditore e questo avrebbe potuto esporre il compratore ad un’azione di rivendica
In bonis habere Per tutelare l’acquirente, il pretore elaborò due strumenti di difesa L’exceptio rei venditae et traditae L’actio Publiciana
In bonis habere L’exceptio rei venditae et traditae (eccezione della cosa venduta e tradita): eccezione con la quale il disponente della cosa paralizzava l’azione di rivendica di chi aveva trasferito la proprietà L’actio Publiciana era un’azione con la quale il disponente che aveva perduta la detenzione della cosa poteva riacquistarla nei confronti di chiunque lo avesse privato del bene
In bonis habere L’actio Publiciana era un’azione c.d. ficticia, cioè fittizia Per poter offrire la tutela si fingeva, infatti, che si fosse già realizzato un elemento che avrebbe condotto all’acquisto della proprietà: nel nostro caso, il decorso del tempo utile ad usucapire la cosa
In bonis habere Sostanzialmente il pretore ordinava al giudice di giudicare fingendo che fosse già decorso il tempo necessario all’usucapione Gaio dice in proposito che sulla cosa esistevano due proprietà, una giuridica del venditore e una di fatto del compratore: un duplex dominium Questa è una aberrazione, perché la proprietà è unica, ma Gaio arriva a ciò perché si trova in difficoltà nello spiegare questo particolare tipo di situazione
Possesso Il possesso è la disponibilità di fatto di una cosa con l’intenzione di averla per sé con esclusione di altri Due sono gli elementi del possesso: Animus Possidendi Corpus
Possesso Il corpus indica la disponibilità di fatto della cosa L’animus possidendi il fatto che la si vuole tenere per sé escludendo gli altri Il possesso si distingue, dunque, dalla proprietà che prevede un rapporto di dominio sulla cosa che si basa sul suo acquisto a titolo originario o derivativo
Possesso E si distingue altresì dalla semplice detenzione, cioè dalla disponibilità di fatto della cosa senza che vi sia l’animus di tenerla per sé escludendo gli altri Potevano essere possessori coloro i quali avevano la piena capacità giuridica e di agire, mentre l’oggetto doveva essere in commercio, corporale ed avere una individualità propria
Possesso Affinché vi sia possesso, i due elementi del corpus e dell’animus devono essere presenti contemporaneamente: se si perde la disponibilità della cosa o non si ha più l’animus di tenerla per sé, non si ha più il possesso sulla cosa Basti pensare al postliminium: quando il cittadino romano rientrava in patria, riacquistava tutti i diritti tranne il possesso, perché rapporto di fatto che era stato interrotto (perdita del corpus, perdita della capacità giuridica e d’agire)
Possesso Il fatto che i due elementi debbano coesistere, evidenzia un’ulteriore differenza con la proprietà: il proprietario rimane tale anche se non vuole più esserlo, se non ha l’animus Tuttavia vi furono delle eccezioni a questa regola della necessaria coesistenza dei due elementi
Possesso Un caso viene presentato dalle fonti, quello del c.d. saltus hiberni et aestivi, cioè di pascoli che vengono abbandonati in particolari periodi dell’anno I giuristi ritengono che il possesso su questi campi perduri anche nei periodi in cui sono lasciati, purché il possessore mantenga l’animus e torni ad utilizzare il campo terminato il periodo di abbandono
Possesso Un altro esempio è quello del servus fugitivus, cioè dello schiavo che fugge In questo caso il dominus conserva il possesso con l’animus e, dunque, anche in assenza del rapporto materiale con lo schiavo (corpus) Inoltre se lo schiavo durante la fuga entri in possesso di alcune cose, le possiederà per conto del dominus
Possesso Il possesso era tutelato con gli interdetti Gli interdetti erano un procedimento introdotto dal pretore per tutelare quelle situazioni che non erano previste dal ius civile
Possesso Gli interdetti a tutela del possesso erano di due tipi Interdicta retinendae possessionis Interdicta recuperandae possessionis
Possesso Gli interdicta retinendae possessionis tutelavano da atti di turbativa del possesso Gli interdicta recuperandae possessionis servivano a restituire al possessore che ne fosse stato spogliato della disponibilità della cosa
Possesso Gli interdicta retinendae possessionis si distinguevano in: Interdictum uti possidetis Interdictum utrubi
Possesso Interdictum uti possidetis serviva a vietare atti di turbativa o di molestia del possesso Il pretore su semplice domanda dell’interessato intimava al soggetto di cessare la turbativa Interdictum utrubi si vietavano atti di turbativa del possesso di cose mobili
Possesso L’interdictum recuperandae possessionis pare fosse stato creato durante le guerre civili e diretto a reprimere la violenza armata