IL PARLAMENTO
LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA La Costituzione è composta di 139 articoli, a cui si aggiungono diciotto “disposizioni transitorie e finali”. Gli articoli dal 1°al 12 costituiscono i "I principi fondamentali" (Preambolo ). Vi è poi la Parte Prima (artt. da 13 a 54), che disciplina "I diritti e i doveri dei cittadini”. Segue la Parte Seconda (artt. da 55 a 139), che riguarda "L'ordinamento della Repubblica", e quindi il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Magistratura, le Autonomie locali ecc. 2
Principi fondamentali LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1 – 12 Preambolo Principi fondamentali 13 – 54 Parte Prima Diritti e doveri dei cittadini 55 – 139 Parte Seconda Ordinamento della Repubblica I - XVIII Disposizioni transitorie e finali
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ORGANI COSTITUZIONALI PARLAMENTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GOVERNO MAGISTRATURA CORTE COSTITUZIONALE
La LEGISLATURA è il periodo in cui resta in carica il Parlamento La LEGISLATURA è il periodo in cui resta in carica il Parlamento. Salvo scioglimento anticipato delle Camere da parte del presidente della Repubblica, la legislatura dura CINQUE anni. Ogni cinque anni il corpo elettorale deve eleggere il Parlamento attraverso le ELEZIONI POLITICHE.
PARLAMENTO COMPOSTO DA DUE CAMERE BICAMERALISMO PARLAMENTO COMPOSTO DA DUE CAMERE Secondo l’articolo 55 della Costituzione, il Parlamento si compone della Camera dei deputati (la cui sede è a palazzo Montecitorio a Roma) e del Senato della Repubblica (la cui sede è a palazzo Madama).
BICAMERALISMO PERFETTO: LE DUE CAMERE HANNO LE STESSE FUNZIONI
I SISTEMI PARLAMENTARI POSSONO ESSERE: MONOCAMERALI BICAMERALI BICAMERALISMO PERFETTO (ITALIA) BICAMERALISMO IMPERFETTO (FRANCIA, GRAN BRETAGNA, GERMANIA, USA ECC.)
DIFFERENZE TRA LE DUE CAMERE 315 membri elettivi + i senatori a vita Composizione Elettorato attivo Elettorato passivo Sistema elettorale Camera dei deputati 630 membri elettivi 18 anni 25 anni Proporzionale con sbarramento su base nazionale Senato della Repubblica 315 membri elettivi + i senatori a vita 40 anni Proporzionale con sbarramento su base regionale
I SENATORI A VITA SONO: COLORO CHE HANNO RICOPERTO LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CITTADINI NOMINATI SENATORI A VITA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER MERITI PARTICOLARI IN CAMPO SOCIALE, SCIENTIFICO, POLITICO, ECONOMICO, ARTISTICO ECC.
I PARLAMENTARI IMMUNITA’ PER LE OPINIONI E I VOTI ESPRESSI; IMMUNITA’ PENALE: immunità per l’arresto, le perquisizioni e le intercettazioni; l’autorità giudiziaria deve richiedere l’autorizzazione a procedere alla Camera a cui appartiene il parlamentare; DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO INDENNITA’
INSIEME DI NORME CHE REGOLANO LE ELEZIONI IL SISTEMA ELETTORALE INSIEME DI NORME CHE REGOLANO LE ELEZIONI PROPORZIONALE: ogni partito ottiene un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti. Il territorio è diviso in collegi plurinominali. MAGGIORITARIO: il territorio è diviso in collegi uninominali, in cui viene eletto solo il candidato che ottiene più voti.
LE ELEZIONI POLITICHE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO SISTEMA ELETTORALE CON SOGLIE DI SBARRAMENTO 1946 sistema proporzionale 1993 sistema misto (prevalentemente maggioritario con correzione proporzionale) 2005 proporzionale corretto (con soglie di sbarramento)
Funzione di controllo del Governo LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO Funzione legislativa Funzioni del Parlamento in seduta comune Funzione di indirizzo politico con il Governo Funzione di controllo del Governo
LA FUNZIONE LEGISLATIVA L'iter di formazione di una legge ordinaria (artt. 71 - 74 Cost.) comprende le seguenti fasi: 1) INIZIATIVA LEGISLATIVA 2) ESAME E APPROVAZIONE DI UNA CAMERA 3) ESAME E APPROVAZIONE DELL’ALTRA CAMERA 4) PROMULGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5) PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE.
1 – L’INIZIATIVA LEGISLATIVA L'INIZIATIVA LEGISLATIVA è la facoltà di presentare a uno dei due rami del Parlamento una proposta di legge. Tale facoltà viene attribuita dall'articolo 71 della Costituzione ai soggetti seguenti: ciascun membro del Parlamento; Governo (in questo caso il progetto si chiama disegno di legge); ogni Consiglio regionale; Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (C.N.E.L.); 50 000 elettori (leggi di iniziativa popolare).
2 – L’ESAME E L'APPROVAZIONE DI UNA CAMERA PROCEDURA ORDINARIA: la discussione avviene alla COMMISSIONE PERMANENTE che agisce IN SEDE REFERENTE: (la commissione è un organo composto da un numero limitato di parlamentari. Le commissioni sono divise per materia: istruzione, salute, bilancio ecc.). La commissione presenta una relazione all'assemblea, che discute il progetto, lo modifica e lo approva, oppure lo respinge. Se questo viene approvato, viene inviato all'altra Camera, dove si seguirà il medesimo procedimento.
PROCEDURA IN SEDE REDIGENTE PROCEDURA IN SEDE REDIGENTE. La commissione approva e redige il progetto; l’assemblea può solo approvarlo o respingerlo. PROCEDURA IN SEDE DELIBERANTE. La commissione discute e approva il progetto di legge. Il progetto di legge non passa all’esame dell’assemblea.
3 – L’ESAME E L'APPROVAZIONE DELL’ALTRA CAMERA Quando le Camere hanno approvato lo stesso testo, il progetto diviene legge. Se la seconda Camera lo approva con qualche modifica (EMENDAMENTO), il progetto torna alla prima Camera per l'approvazione delle modifiche. Spesso un progetto passa più volte da una Camera all'altra prima di arrivare al testo definitivo. Le due Camere DEVONO APPROVARE UN PROGETTO DI LEGGE NELLO STESSO TESTO. Se una Camera potesse modificare unilateralmente un progetto di legge, non si potrebbe parlare di BICAMERALISMO PERFETTO.
4 – LA PROMULGAZIONE E’ una dichiarazione solenne con cui il Presidente della Repubblica afferma l’avvenuta approvazione della legge. Al Presidente spetta un controllo di legittimità costituzionale (il progetto di legge contiene norme incostituzionali?). Il Presidente ha il potere di rinviare il progetto di legge alle Camere spiegandone i motivi (messaggio motivato), e chiedendo una nuova deliberazione (POTERE DI VETO SOSPENSIVO). Se le Camere approvano nuovamente la legge (anche senza modifiche), questa deve essere promulgata (art. 74 Cost.). Il Presidente può dunque esercitare il potere di veto sospensivo solo una volta.
5 - LA PUBBLICAZIONE La legge viene pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE. Di solito, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, periodo durante il quale la legge non produce effetti (VACATIO LEGIS), essa entra in vigore ed è obbligatoria per tutti.
IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE COSTITUZIONE RIGIDA PROCEDURA AGGRAVATA IL PARLAMENTO DEVE APPROVARE UNA LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. PROCEDURA AGGRAVATA Il progetto di legge deve essere approvato DUE volte da ciascuna Camera, a distanza di tre mesi tra la prima e la seconda approvazione. MAGGIORANZA ASSOLUTA? MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3? Promulgazione Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. REFERENDUM APPROVATIVO o COSTITUZIONALE, se lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera
LE ALTRE FUNZIONI DEL PARLAMENTO FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO CONSISTE NELL’INDIVIDUARE GLI OBIETTIVI CHE LO STATO DEVE PERSEGUIRE E GLI STRUMENTI PER RAGGIUNGERLI. TALE FUNZIONE E’ ESERCITATA DAL PARLAMENTO ATTRAVERSO L’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO.
LE ALTRE FUNZIONI DEL PARLAMENTO FUNZIONE DI CONTROLLO DEL GOVERNO IL GOVERNO DEVE OTTENERE LA FIDUCIA DA PARTE DI OGNI CAMERA OGNI ANNO IL PARLAMENTO APPROVA IL BILANCIO DELLO STATO PRESENTATO DAL GOVERNO I PARLAMENTARI POSSONO CHIEDERE CHIARIMENTI AI MEMBRI DEL GOVERNO ATTRAVERSO LE INTERROGAZIONI (semplici domande rivolte per iscritto), LE MOZIONI (deliberazioni su determinati argomenti), LE INTERPELLANZE (domanda su una condotta o decisione del Governo).
LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE FUNZIONE DI CORPO ELETTORALE ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (art. 83 Cost.) GIURAMENTO del Presidente della Repubblica (art. 91 Cost.) MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.) ELEZIONE DI 1/3 DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (art. 135 Cost.) ELEZIONE DI 1/3 DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (art. 104 Cost.)
IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE OGNI CAMERA APPROVA UN PROPRIO REGOLAMENTO ORGANI INTERNI DELLE CAMERE PRESIDENTE + UFFICIO DI PRESIDENZA COMMISSIONI PERMANENTI + COMMISSIONI SPECIALI GRUPPI PARLAMENTARI + GRUPPO MISTO
ORGANI INTERNI DELLE CAMERE REGOLAMENTI PARLAMENTARI: sono approvati a maggioranza da ogni Camera. Regolano l’organizzazione e il funzionamento di ogni Camera. ORGANI INTERNI DELLE CAMERE - PRESIDENTE: è eletto all’inizio della legislatura. Rappresenta in modo imparziale la Camera, organizza i lavori parlamentari e regola le discussioni. - COMMISSIONI PERMANENTI Intervengono nel procedimento di formazione delle leggi. Si occupano degli ambiti di intervento legislativo di maggior importanza (difesa, istruzione, ecc.).. Sono formate da un numero limitato di parlamentari, in rappresentanza di ogni partito politico. - GRUPPI PARLAMENTARI: sono composti dai parlamentari di un medesimo partito politico. Eleggono al proprio interno un Presidente (capogruppo), con il compito di collaborare con il Presidente della propria Camera.