Diritti e doveri degli studenti Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 7
Sergio Cicatelli2 Gli studenti protagonisti Direttiva 133/96, art. 1: «Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali». Regolamento: DPR 567/96; DPR 156/99.
Sergio Cicatelli3 Lo statuto degli studenti (1998) DPR , n. 249: “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. Di fatto rivolto agli studenti della scuola secondaria di II grado. Art. 1, Vita della comunità scolastica: riferimenti ai principi della Costituzione e alla Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia (1989).
Sergio Cicatelli4 Diritti degli studenti (art. 2) formazione di qualità, valorizzazione della propria identità e libertà, riservatezza, informazione, dialogo costruttivo con i responsabili della scuola, valutazione trasparente e tempestiva, autovalutazione, partecipazione alla vita della scuola, libertà di apprendimento, rispetto della cultura e della religione di appartenenza, ambiente salubre e sicuro, strutture adeguate, recupero di svantaggi e difficoltà, libertà di associazione.
Sergio Cicatelli5 Doveri degli studenti (art. 3) obbligo di frequenza, rispetto delle disposizioni organizzative e delle norme di sicurezza, rispetto delle strutture scolastiche, assolvimento dei propri impegni di studio, rispetto formale e sostanziale di tutto il personale della scuola, impegno a comportarsi in maniera consona al modello di scuola delineato, responsabilità nei confronti dell'ambiente scolastico e della qualità della vita che in esso si conduce.
Sergio Cicatelli6 Disciplina (art. 4) 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari […]. 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. […] Art. 5: Impugnazioni e organo di garanzia.
Sergio Cicatelli7 Modifiche allo Statuto (DPR 235/07) DPR , n. 235: “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. Interviene solo sulle sanzioni disciplinari, introducendo un regime più severo.
Sergio Cicatelli8 Nuove sanzioni disciplinari Possibilità di sospensioni superiori a 15 giorni. In casi di estrema gravità, è possibile la sospensione per l’intero anno o l’esclusione da scrutini ed esami. In caso di reclami, è previsto il parere vincolante di un organo di garanzia regionale. Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità): «Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie». Cfr. Nota Ministeriale , prot 3602.
Sergio Cicatelli9 Legge 169/08 Articolo 2 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
Sergio Cicatelli10 Vincoli al voto negativo DM 5 del , art. 3.1: «Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno». La valutazione insufficiente: esclude dalla promozione o dagli esami; è attribuita dal Consiglio di classe solo per comportamenti di particolare gravità; è assegnata in seguito a sanzioni disciplinari di sospensione superiore a 15 giorni; deve essere adeguatamente motivata. Il DM 5/09 è stato subito abrogato dal DPR 122/09.
Sergio Cicatelli11 Regolamento della valutazione DPR , n. 122 Il comportamento è valutato mediante un giudizio nella scuola primaria e mediante un voto illustrato da una nota nella scuola secondaria di I grado; nella secondaria di II grado è stato sempre valutato con un voto. La valutazione del comportamento fa media, determina la promozione e concorre al credito scolastico.
Sergio Cicatelli12 Regolamento della valutazione Art. 7.2: «La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR , n. 249 e successive modificazioni [regolamento d’istituto], e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto legge, dei comportamenti: a.previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del DPR 249/98 e successive modificazioni [sospensione intero anno]; b.che violino i doveri di cui ai commi 1,2, e 5 dell’art. 3 del DPR 249/98 e successive modificazioni [frequenza, rispetto, danni]».