Le procedure legislative

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Le procedure legislative
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Le procedure legislative Corso di Diritto UE(7) Le procedure legislative

Articolo 289 TFUE   1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294. 2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale. 3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi. 4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

La proposta della Commissione La Commissione come “motore” dell’Unione La Commissione come portatrice dell’interesse comune (art. 17.1 TUE) Chi può sollecitare la Commissione a presentare una proposta? - P.E.: art. 225 TFUE - Consiglio: art. 241 TFUE - Consiglio europeo: arg. Ex. Art. 15.1 TUE

segue - l’iniziativa dei cittadini: art. 17.4 TUE - - reg. n. 211/2011/UE - - - Registrazione presso la Commissione di una proposta d'iniziativa dei cittadini, a cura degli organizzatori; - - - Raccolta delle dichiarazioni di sostegno di non meno di un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri; - - - Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri; - - - Presentazione dell'iniziativa alla Commissione; - - - Esame dell'iniziativa da parte della Commissione e sua comunicazione in merito alle conclusioni giuridiche e politiche.

La modifica della proposta Articolo 293 TFUE   1. Quando‚ in virtù dei trattati‚ delibera su proposta della Commissione‚ il Consiglio può emendare la proposta solo deliberando all'unanimità‚ salvo nei casi di cui all'articolo 294‚ paragrafi 10 e 13, agli articoli 310, 312, 314 e all'articolo 315, secondo comma. 2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.

Da parte del Consiglio (par. 1) Significato del termine “emendare” Requisito dell’unanimità Obbligo di deliberare sulla proposta della Commissione? - delibera implicita di rigetto (quando è previsto un termine per la conclusione di una procedura: Corte giust. C-76/01 P. Eurocoton, II.3.3. p. 119)

Da parte della Commissione (par. 2) Perché la Commissione può scegliere di modificare la propria proposta? Ritiro della proposta Condizioni: Corte giust. C-409/13 Consiglio c. Commissione (II prova di esonero)

La procedura legislativa ordinaria Storia: dalla procedura di consultazione alla procedura di co-decisione, passando dalla procedura di cooperazione (differenze) La disciplina dell’art. 294 TFUE Una procedura a tre Le tre fasi: la non necessità di arrivarci e il c.d. “trilogo” Casi speciali: consultazione di altri organi; casi in cui il Consiglio delibera sempre all’unanimità

Le procedure legislative speciali Carattere atipico delle procedure legislative speciali Le procedure tipo consultazione - il parere (meramente) consultivo del P.E. - l’importanza della consultazione: Corte giust. 138/79, Roquette Frères, III.4.2. p. 122 s. - i requisiti: la consultazione effettiva e regolare: Corte giust. C-65/93, P.E. c. Consiglio, III.4.2. p. 124

segue La seconda consultazione: Corte giust. 41/69, Chemiafarma, III.4.2, p. 124 s. La procedura di approvazione (già di parere conforme) Es. art. 19.1 TUE, III.4.3, p. 125

Le procedure nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) (art. 67 e ss. TFUE) Pluralità delle procedure e varianti rispetto ai modelli Art. 75, primo comma, TFUE (proc. Legisl. ordinaria) Art. 81.3 (proc. Consultazione) Art. 86.1 (proc. Approvazione) C.d. emergency brake: art. 82.3 Altro caso speciale: art. 86.1