La nuova Classificazione dei rifiuti Seminario DPT Politiche Ambientali 30 luglio 2015.

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La nuova Classificazione dei rifiuti Seminario DPT Politiche Ambientali 30 luglio 2015

Classificazione dei rifiuti tra norme vecchie e nuove A livello Comunitario: Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE Decisione 2014/955/EU che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio: introduce alcune (poche) modifiche all’Elenco Europeo dei rifiuti; introduce alcune definizioni, fornisce alcune nuove indicazioni sulla valutazione e classificazione dei rifiuti(*). Regolamento 2014/1357/EU che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE intervenendo in maniera sostanziale sulle caratteristiche di pericolo. La decisione e il regolamento allineano i criteri di classificazione dei rifiuti ai criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose disciplinate dal regolamento 2008/1272/CE (regolamento CLP) Le nuove norme europee sono automaticamente esecutive in tutti gli Stati membri a partire dal 1° giugno 2015

Classificazione dei rifiuti tra norme vecchie e nuove A livello Nazionale: D.lgs 152/2006 – Testo Unico Ambientale: art. 184 Allegati D e I Cosa cambia con le novità comunitarie?

Art. 184 d.lgs 152/06 «Classificazione» 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. ….. 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto. 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.

Quindi la classificazione di un rifiuto era ed è un processo complesso che coinvolge l’identificazione del rifiuto, l’assegnazione del codice e la valutazione della pericolosità

Allegato D - dlgs 152/06: Elenco Europeo dei rifiuti PRIMA della legge 116/2014

Allegato D - dlgs 152/06: Elenco Europeo dei rifiuti DOPO la legge 116/2014

* Valutazione e classificazione: le novità della decisione 2014/955

Le novità della normativa comunitaria: Le novità della normativa comunitaria superano dal 1° giugno 2015 gli allegati D ed I del Testo Unico Ambientale Sarebbe utile un atto di recepimento che chiarisca il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa (anche alla luce del «pasticcio» del dlgs 116/2014) e che Chiarisca alcuni aspetti relativi al recepimento delle novità comunitarie (periodo transitorio, attribuzione di alcune caratteristiche di pericolo etc…)

Cosa cambia nella procedura….. La metodologia non cambia…. … Cambiano però i criteri soprattutto nell’attribuzione delle caratteristiche di pericolo: La nuova classificazione può portare ad una diversa allocazione delle proprietà di pericolo (non solo per alcuni rifiuti possono cambiare le caratteristiche di pericolo ma può succedere che rifiuti prima classificati come non pericolosi con la nuova classificazione risultino pericolosi) In alcuni casi la trasposizione dalla vecchia alla nuova classificazione può risultare complessa Può essere necessario, in alcuni casi, riclassificare rifiuti già classificati con le vecchie regole

Temi ancora aperti: Da un punto di vista normativo: Possibili chiarimenti tramite Linee Guida comunitarie; Auspicabile intervento normativo nazionale; Da un punto di vista operativo: Gestione del transitorio; Come può cambiare la nostra azione di supporto alle imprese?

Grazie per l’attenzione!