Ing. Andrea Fabbri Via Niccolò Machiavelli, 17 – Bagno a Ripoli (FI) Codice Fiscale: FBBNDR85M24A564C Partita I.V.A.: Telefono: 380/ – FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI (studenti) D. Lgs. 81/2008, art. 37, c. 2 e s.m.i. Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 I.S.I.S. "BENEDETTO VARCHI" Viale Matteotti, 50 – Empoli (FI)
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 2 L’ ACCORDO STATO-REGIONI Già dal 2008, quando è stato emanato l’ormai noto “Testo unico” sulla sicurezza, fu previsto che i lavoratori (oltre che i preposti ed i dirigenti) dovessero essere formati sui rischi e sui principali temi della prevenzione e protezione. Nel Dicembre 2011 è stato sancito l’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano per l’effettuazione di tale formazione, che dovrà essere fornita all’inizio del rapporto di lavoro oppure entro i termini previsti nel caso in cui il lavoratore sia già in servizio. La formazione dovrà essere aggiornata periodicamente ed al massimo ogni 5 anni. Prima parte FORMAZIONE GENERALE Comune a tutti i lavoratori di qualsiasi categoria e settore, contiene la presentazione dei concetti generali sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro. Seconda parte FORMAZIONE SPECIFICA Personalizzata e riferita alle mansioni, ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di occupazione.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 3 DURATE MINIME IN BREVE Aggiornamenti: almeno 6 ore ogni 5 anni (diversi per lavoratori, preposti e dirigenti) a meno di trasferimenti o variazioni di mansione (in quest’ultimo caso è necessario integrare la sola formazione specifica, in quanto quella generale è considerata permanente).
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 4 Prima parte FORMAZIONE GENERALE Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione Organizzazione della prevenzione aziendale Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo e assistenza
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 5 DOVE SI PARLA DI SICUREZZA? Tutto ciò che riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è contenuto nel cosiddetto “Testo unico”, ovvero il D. Lgs. 81/2008 del 9 Aprile Tale decreto è stato più recentemente integrato e coordinato con il D. Lgs. 106/2009 del 3 Agosto Il D. Lgs. 81/2008 (con le successive modifiche) eredita le prescrizioni del D. Lgs. 626/1994 del 19 Settembre 1994, che attuava alcune normative europee in merito al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e pone l’attenzione al Servizio di Prevenzione e Protezione ed alle figure a questo collegate.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 6 UN PRIMO QUADRO D’INSIEME Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono a questi equiparati soci lavoratori, tirocinanti, associati in partecipazione, studenti che usino laboratori o attrezzature, agenti, videoterminali ed i volontari. D. Lgs 81/2008 e s.m.i. SALUTE Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale (bio-psico-sociale), non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità. Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale (bio-psico-sociale), non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità. SICUREZZA Attività finalizzata a rendere minimi i rischi
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 7 RISCHI E DANNI Quando si parla di rischio di intende la probabilità che si verifichino eventi che producono danni fisici alla salute, intesa sia come benessere biologico (malattie, infortuni), psichico (disagio, problemi comportamentali) e sociale (rapporti con il prossimo e con la società) Definizione completa Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Il rischio ed il danno sono dunque legati da un sistema causa-effetto: quando qualcuno subisce un danno è possibile vederlo come il risultato (e quindi l’effetto) proveniente da una situazione sfavorevole che intrinsecamente nasconde un rischio (e quindi la causa).
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 8 COME SI VALUTA UN RISCHIO Trattandosi di una probabilità, un rischio può essere valutato come il risultato di un’operazione matematica, che tiene conto sia della frequenza con cui un evento può avvenire, ovvero la vera e propria probabilità, sia dei danni che può provocare alla salute di chi lo subisce, ovvero la cosiddetta magnitudo. Esempio La magnitudo di un terremoto può rispecchiare i danni provocati alle strutture presenti in zona (è alla base della Scala Mercalli). Il rischio di un terremoto può essere pertanto valutato tenendo conto della magnitudo che può assumere e della frequenza temporale con cui avviene.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 9 I PASSI DELLA VALUTAZIONE 1.Individuare i pericoli ed i rischi; 2.Valutare ed attribuire un ordine di priorità ai rischi; 3.Decidere l’azione preventiva; 4.Intervenire con azioni concrete; 5.Controllo e riesame. PIANO DI MIGLIORAMENTO
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 10 PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (P)
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 11 MAGNITUDO DEL DANNO (D)
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 12 LA MATRICE DEI RISCHI Rischio = Probabilità x Danno R = P x D
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 13 RISCHI E PRIORITÀ
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 14 PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO RISCHIRISCHI PER LA SICUREZZA (infortuni) Sono dovuti a strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze e preparati pericolosi, incendio ed esplosioni. PER LA SALUTE (igiene) Agenti chimici, fisici e biologici. TRASVERSALI (salute + sicurezza) Sono dovuti all’organizzazione del lavoro, fattori ergonomici, fattori psicologici, condizioni di lavoro difficili.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 15 GUIDA PRATICA ALL’ERGONOMIA Disciplina scientifica che si occupa della comprensione delle interazioni tra gli esseri umani e gli altri elementi di un sistema. Professione che applica teorie, principi, dati e metodi per progettare nell’ottica dell’ottimizzazione del benessere umano e della prestazione di tutto il sistema. Ergonomia In altre parole… Adattare il lavoro all’uomo e non viceversa; Adattare il lavoro all’uomo e non viceversa; Rendere difficili le cose sbagliate e facili le cose giuste; Rendere difficili le cose sbagliate e facili le cose giuste; … Ergonomia Fisica: postura, movimenti, movimentazione manuale dei carichi, … Organizzativa: analisi del processo di lavoro Cognitiva: misure psicofisiologiche e di prestazione, …
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 16 ERGONOMIA ED INCIDENTI INTERDISCIPLINARE Sono coinvolti sia gli esperti, sia il gruppo di lavoro. Approccio ergonomico PARTECIPATIVO I lavoratori devono essere in grado di contribuire alla sicurezza. SISTEMICO Analizzare il processo attraverso gli errori. Non è importante però analizzare solamente gli incidenti che avvengono in seno agli errori, ma anche i quasi-incidenti (near-miss), trattati nella seconda parte (formazione specifica). Ad esempio non è solo importante capire il perché si sia verificato un infortunio, ma se si verificano casi in cui lo si è scampato per poco (non-infortunio). Un valido metodo per questa analisi può essere installare una cassetta in cui i lavoratori denunciano anonimamente eventuali situazioni di potenziale pericolo, oppure istituire un registro dei mancati infortuni.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 17 TIPI DI ERRORE Errori attivi: associati alle prestazioni di prima linea. Errori latenti: associati ad attività distanti dal luogo dell’incidente. Esempio comune: oltrepassare un incrocio con il semaforo rosso. Esempio lavorativo: il non funzionamento di una protezione che provoca un incidente. Esempio comune: uno sversamento di petrolio in mare che provoca danni ambientali. Esempio lavorativo: un manager o un delegato non compie scelte razionali ed espone i lavoratori ad incidenti.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 18 NATURA E CAUSA DEGLI INCIDENTI
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 19 LA METAFORA DEL GROVIERA Imprevisto Incidente
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 20 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Quando parliamo di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro è comune tirare in ballo il cosiddetto Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.). Definizione completa Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Parlando però di Servizio di Prevenzione e Protezione la mente si rivolge quasi automaticamente ad una serie di persone e figure che lo compongono, sempre presenti in una qualsiasi realtà lavorativa in cui siano impiegati e quindi occupati lavoratori.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 21 PRESENTAZIONE DEI PROTAGONISTI Il Datore di Lavoro (ed eventuali Dirigenti) Il preposto Il lavoratore R.S.P.P. Azienda (A.S.P.P.) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il medico competente
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 22 I COMPITI DEL S.P.P. (art. 33) Individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; Individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; Effettuare la valutazione dei rischi; Effettuare la valutazione dei rischi; Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure; Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure; Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; Partecipare alla riunione periodica; Partecipare alla riunione periodica; Fornire informazioni ai lavoratori. Fornire informazioni ai lavoratori.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 23 I RAPPORTI CON IL S.P.P. Datore di Lavoro Dirigente del sito Responsabile settore 1 Responsabile settore 3 Responsabile settore 2 Responsabile attività 2 Responsabile attività 1 Responsabile attività 3 Responsabile reparto 2 Responsabile reparto 1 Responsabile reparto3 LAVORATORIR.L.S. Medico competente R.S.P.P.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 24 DI CHE COSA SI OCCUPA IL R.S.P.P.? È il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (definizione S.P.P.: “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”), ovvero una struttura obbligatoriamente istituita dal datore di lavoro e organizzata con dipendenti dell’azienda o con soggetti esterni. L’RSPP non è però un vero e proprio “responsabile della sicurezza”, ma bensì un consulente del datore di lavoro, su cui continuano a ricadere le eventuali responsabilità relative alla sicurezza. Inoltre ciascun lavoratore deve farsi carico della propria sicurezza e di quella altrui. Ciò presuppone la conoscenza delle misure di prevenzione e protezione da adottare.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 25 RAPPORTI CON I LAVORATORI InformazioneFormazioneAddestramento Non sono però tre fasi lontane dalla vita lavorativa. Sono passi che si fanno in gruppo e collegialmente, con la voglia di proporre un’idea propria e discuterla costruttivamente con gli altri, verso un unico coro di voci.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 26 IL DATORE DI LAVORO Il Datore di Lavoro è il vertice dell’organizzazione della sicurezza aziendale, ed è colui su cui ricade la responsabilità di applicare le norme previste della vigente normativa in merito. Definizione: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”. Da questa definizione discende quella di Azienda, ovvero il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 27 IL DIRIGENTE Il Dirigente è colui che nella specifica area/reparto/ufficio attua le direttive che provengono dal Datore di Lavoro. Definizione: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”. Spesso e volentieri il Dirigente risulta essere un caporeparto od un fiduciario del Datore di Lavoro. Il ruolo del Dirigente non è pertanto solamente derivante da una specifica nomina o designazione del Datore di Lavoro, ma può essere ricondotto a questo qualora il lavoratore abbia un evidente rapporto di esecuzione delle volontà del Datore di Lavoro nei confronti degli altri dipendenti.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 28 Obblighi: D.L., DIRIGENTI (art. 18) Nominare il Medico Competente; Nominare il Medico Competente; Designare preventivamente gli addetti all’emergenza; Designare preventivamente gli addetti all’emergenza; Adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi e l’evacuazione dei luoghi di lavoro; Adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi e l’evacuazione dei luoghi di lavoro; Fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.); Fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.); Richiedere ai lavoratori di osservare le norme vigenti, le disposizioni in materia di sicurezza, l’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I.; Richiedere ai lavoratori di osservare le norme vigenti, le disposizioni in materia di sicurezza, l’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I.; Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto della loro salute e sicurezza; Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto della loro salute e sicurezza; Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; Adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento; Adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento; Elaborare i documenti per le ditte che svolgono lavori in appalto. Elaborare i documenti per le ditte che svolgono lavori in appalto.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 29 L’ A.S.P.P. È l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (possono essere anche più di uno), è una sorta di corrispondente del R.S.P.P. all’interno della realtà lavorativa e per essere nominato deve frequentare un programma di formazione svolto da enti accreditati e consistente in un modulo generale, denominato «A», ed un modulo specifico in base al settore occupazionale, denominato «B» (si tratta di una parte del percorso di formazione per R.S.P.P.). Il modulo «B» deve essere aggiornato al massimo ogni 5 anni. Definizione: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione”. La nomina degli A.S.P.P. non è obbligatoria, ma è quasi naturale in tutte le realtà lavorative in cui il datore di lavoro non può essere presente in qualità di referente per la sicurezza, ed in cui la presenza del R.S.P.P., che per legge deve essere uno solo per ciascuna organizzazione, non riesce a coprire facilmente tutte le unità locali.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 30 IL R.L.S. È il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (come un portavoce o un’interfaccia tra i lavoratori ed il Servizio di Prevenzione e Protezione) e ha diritto ad un particolare programma di formazione svolto da enti accreditati. Viene eletto direttamente dai lavoratori, attraverso una riunione ed il relativo verbale. Il nominativo dovrà essere poi comunicato all’I.N.A.I.L. Qualora il rappresentante non sia stato nominato viene assegnato d’ufficio un R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), che si comporta come un “R.L.S. esterno” (accede ai locali, si confronta con i lavoratori, viene chiamato in causa per la redazione dei documenti, ecc…). Per ottenere un R.L.S.T. il datore di lavoro deve iscrivere l’azienda ad un “fondo di solidarietà” e pagare un contributo relativo a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore. Definizione: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 31 Attribuzioni: R.L.S. (art. 50) Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; È consultato sulla designazione del R.S.P.P.; È consultato sulla designazione del R.S.P.P.; È consultato in merito all’organizzazione della formazione; È consultato in merito all’organizzazione della formazione; Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; Riceve una formazione adeguata; Riceve una formazione adeguata; Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; Partecipa alla riunione periodica; Partecipa alla riunione periodica; Fa proposte in merito all’attività di prevenzione; Fa proposte in merito all’attività di prevenzione; Avverte il responsabile dell’attività lavorativa dei rischi individuati; Avverte il responsabile dell’attività lavorativa dei rischi individuati; Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 32 IL PREPOSTO Definizione: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Il preposto è pertanto un sovrintendente, viene nominato direttamente dal Datore di Lavoro, ed ha diritto ad una specifica formazione. Non ha il compito di adottare le necessarie misure di protezione ma di fare osservare quelle che sono state predisposte da altri (Datore di Lavoro o Dirigenti). Il “Testo Unico” è in questo caso più “flessibile” rispetto al caso del R.L.S., in quanto la mancata nomina di un preposto non è sanzionata. In caso di incidente ci si riconduce però ad un “preposto di fatto” (caposquadra, persone con più esperienza, ecc…) che viene caricato delle colpe.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 33 Obblighi: PREPOSTO (art. 19) Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali, dell’utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I. messi a loro disposizione; Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali, dell’utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I. messi a loro disposizione; Informare i diretti superiori in caso di persistenza dell’inosservanza; Informare i diretti superiori in caso di persistenza dell’inosservanza; Verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; Verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I., sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I., sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; Frequentare appositi corsi di formazione (art. 37 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Frequentare appositi corsi di formazione (art. 37 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro; Richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro; Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato; Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato; Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. IN CASO DI LAVORO ORDINARIO IN CASO DI EMERGENZA
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 34 IL MEDICO COMPETENTE Definizione: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”. Con “sorveglianza sanitaria” si intende: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. In pratica la sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei seguenti casi: Movimentazione manuale dei carichi; Movimentazione manuale dei carichi; Movimenti ripetuti degli arti superiori (se evidenziati dal D.V.R.); Movimenti ripetuti degli arti superiori (se evidenziati dal D.V.R.); Attività a videoterminali (tempo al computer > 20 ore/settimana); Attività a videoterminali (tempo al computer > 20 ore/settimana); Esposizione ad agenti fisici (rumore, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche); Esposizione ad agenti fisici (rumore, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche); Quando si suppongono rischi per la salute; Quando si suppongono rischi per la salute; Agenti biologici. Agenti biologici.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 35 Compiti: MEDICO COMPETENTE Effettuare gli accertamenti sanitari preventivi per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati; Effettuare gli accertamenti sanitari preventivi per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati; Effettuare gli accertamenti sanitari periodici per tenere controllato lo stato di salute dei lavoratori; Effettuare gli accertamenti sanitari periodici per tenere controllato lo stato di salute dei lavoratori; Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione; Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione; Collaborare con il R.S.P.P. nella valutazione dei rischi. Collaborare con il R.S.P.P. nella valutazione dei rischi.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 36 IL LAVORATORE Definizione: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il volontario che effettua il Servizio Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 37 Obblighi: LAVORATORI (art. 20) Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale; Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale; Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e segnalarne eventuali carenze; Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e segnalarne eventuali carenze; Segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente, secondo le proprie competenze; Segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente, secondo le proprie competenze; Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal Medico Competente. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal Medico Competente.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 38 GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 39 LE SANZIONI Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede anche una serie di sanzioni in caso di inadempienza da parte dei soggetti precedentemente individuati. Tali sanzioni sono riassumibili in cinque categorie: Arresto; Arresto; Arresto o ammenda; Arresto o ammenda; Ammenda; Ammenda; Sanzione amministrativa pecuniaria; Sanzione amministrativa pecuniaria; Sospensione dell’attività. Sospensione dell’attività. Quest’ultima disposizione può scattare in caso di impiego di personale non risultante da scritture o altra documentazione in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti, reiterate violazioni della disciplina dei tempi di lavoro e di riposo (con riferimento alle specifiche gravità di esposizione agli infortuni) e gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. Alcuni esempi: mancata elaborazione del D.V.R., del Piano di Emergenza, del P.O.S., del Piano di Sicurezza e Coordinamento; mancata formazione ed addestramento dei lavoratori e del R.L.S.; mancata nomina del Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione).
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 40 Sanzioni: DATORE DI LAVORO
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 41 Sanzioni: D.L., DIRIGENTI (1/2)
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 42 Sanzioni: D.L., DIRIGENTI (2/2)
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 43 Sanzioni: PREPOSTO, M.C.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 44 LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE L’ordine delle parole prevenzione e protezione non è casuale: indica una naturale consecutività delle due azioni nel tempo. Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. Protezione: difendersi da ciò che può arrecare danno. In altre parole è prima necessario pensare a prevenire, e quindi fare in modo che gli incidenti avvengano il meno possibile attuando comportamenti e procedure atte a minimizzare i rischi, Solo quando il rischio, nonostante le misure di prevenzione adottate, colpisce uno o più persone si deve pensare alle misure per proteggersi. ATTENZIONE: anche le misure di protezione devono essere preventivate ed attuate per tempo, in modo da risultare pienamente efficaci in caso di necessità.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 45 IN MATEMATICA… P D Rischio non accettabile Rischioaccettabile Protezione Prevenzione Prevenzione e protezione
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 46 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Anche la sorveglianza sanitaria può essere intesa come prevenzione e protezione. La prima dal punto di vista di mantenere il lavoratore in salute, la seconda per valutare la possibilità di ridurre gli effetti dei rischi. Definizione: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ”. Alla base della sorveglianza sanitaria c’è il Medico Competente. Una volta individuate le categorie di lavoratori a rischio (vedere le prossime diapositive) il medico provvede a compiere una serie di visite ed a prescrivere analisi o prestazioni specialistiche in funzione dei rischi valutati nell’organizzazione.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 47 VIGILANZA, CONTROLLO ED ASSISTENZA Alla base delle attività di vigilanza, controllo ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ci sono le Regioni e lo Stato. L’INAIL, oltre alle attività ex-ISPESL, accerta gli aspetti assicurativi. Aziende Sanitarie Locali A.S.L. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro Ex-ISPESL (ora assorbito da INAIL) Ispettorati del Lavoro Vigili del Fuoco Carabinieri La maggior parte degli obblighi sono a carico delle Regioni, rimangono di competenza dello Stato i controlli omologativi su macchine ed apparecchi in genere.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 48 A.S.L. (1/2) La struttura operativa è denominata P.S.A.L. (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). Le attività che svolge sono: Rilievo, accertamento e controllo degli agenti nocivi presenti negli ambienti di lavoro; Rilievo, accertamento e controllo degli agenti nocivi presenti negli ambienti di lavoro; Individuazione delle misure idonee all’eliminazione o riduzione dei fattori di rischio; Individuazione delle misure idonee all’eliminazione o riduzione dei fattori di rischio; Elaborazione di mappe di rischio; Elaborazione di mappe di rischio; Studio e verifica della compatibilità degli strumenti urbanistici e dei piani di insediamenti industriali con le esigenze di salvaguardia ambientale; Studio e verifica della compatibilità degli strumenti urbanistici e dei piani di insediamenti industriali con le esigenze di salvaguardia ambientale; Informazione ed assistenza alle imprese in materia di prevenzione; Informazione ed assistenza alle imprese in materia di prevenzione; Indagini per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità; Indagini per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità; Accertamenti sanitari successivi al ricorso del lavoratore contro il giudizio di idoneità del medico competente; Accertamenti sanitari successivi al ricorso del lavoratore contro il giudizio di idoneità del medico competente; Verifiche periodiche sullo stato di efficienza e conservazione di ascensori e montacarichi, dispositivi di sicurezza, protezione e controllo dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione e pressione atmosferica, installazioni e dispositivi di protezione contro scariche atmosferiche, impianti di messa a terra. Verifiche periodiche sullo stato di efficienza e conservazione di ascensori e montacarichi, dispositivi di sicurezza, protezione e controllo dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione e pressione atmosferica, installazioni e dispositivi di protezione contro scariche atmosferiche, impianti di messa a terra.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 49 A.S.L. (2/2) Gli operatori dei servizi ispettivi possono essere nominati dal prefetto Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Gli ispettori possono visitare le Aziende in qualsiasi momento, mantenendo il segreto sui processi di lavorazione di cui vengono a conoscenza. Le A.S.L. hanno la competenza di tutte le denunce, autorizzazioni ed esoneri previsti dalla normativa di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 50 Ex-ISPESL È un organo tecnico-scientifico per quanto riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro nonché promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Acquisisce ed archivia i dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori occupati in aziende ove esistono rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici, impiego di piombo, amianto o radiazioni ionizzanti, esposizione a rumore; Acquisisce ed archivia i dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori occupati in aziende ove esistono rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici, impiego di piombo, amianto o radiazioni ionizzanti, esposizione a rumore; Effettua controlli tecnici richiesti da altri Enti o Uffici; Effettua controlli tecnici richiesti da altri Enti o Uffici; Effettua controlli sulle caldaie; Effettua controlli sulle caldaie; Vigila sui rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate realtà industriali. Vigila sui rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate realtà industriali.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 51 SERVIZIO ISPEZIONI DEL LAVORO (1/2) È un ufficio periferico del Ministero del Lavoro e previsto presso la Direzione Provinciale del lavoro, che ha il compito, fra l’altro, di vigilare sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro e sicurezza sociale. Costruzioni edili o genio civile; Costruzioni edili o genio civile; Lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi; Lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi; Lavori in cassoni ad aria compressa e lavori subacquei. Lavori in cassoni ad aria compressa e lavori subacquei. Esercita un’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati: Controlli sanitari e vigilanza sull’esecuzione delle norme di sicurezza sulle sostanze radioattive; Controlli sanitari e vigilanza sull’esecuzione delle norme di sicurezza sulle sostanze radioattive; Collaudi e verifiche periodiche di ascensori e montacarichi installati presso stabilimenti industriali o aziende agricole; Collaudi e verifiche periodiche di ascensori e montacarichi installati presso stabilimenti industriali o aziende agricole; Rilascio dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore; Rilascio dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore; Rilascio dei patentini per la conduzione degli impianti termici; Rilascio dei patentini per la conduzione degli impianti termici; Vigilanza per la prevenzione degli infortuni negli impianti e servizi gestiti dalle FFSS; Vigilanza per la prevenzione degli infortuni negli impianti e servizi gestiti dalle FFSS; Ricevimento di denunce di malattia professionale, trasmesse poi all’A.S.L.; Ricevimento di denunce di malattia professionale, trasmesse poi all’A.S.L.; Vigilanza in attività che comportino rischi particolarmente elevati, previa informazione al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente per territorio e secondo program- mi concordati periodicamente per evitare sovrapposizione di interventi. Vigilanza in attività che comportino rischi particolarmente elevati, previa informazione al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente per territorio e secondo program- mi concordati periodicamente per evitare sovrapposizione di interventi. Competenze
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 52 SERVIZIO ISPEZIONI DEL LAVORO (2/2) Svolgere attività di vigilanza ovunque e prestato lavoro subordinato al fine di accertare il rispetto di tutte le leggi sul lavoro e la previdenza sociale; Svolgere attività di vigilanza ovunque e prestato lavoro subordinato al fine di accertare il rispetto di tutte le leggi sul lavoro e la previdenza sociale; Accertare e reprimere gli illeciti penali consumati in materia di lavoro; Accertare e reprimere gli illeciti penali consumati in materia di lavoro; Vigilare sull’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro; Vigilare sull’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro; Fornire tutti i chiarimenti che sono richiesti circa le leggi sulla cui applicazione essi devono vigilare; Fornire tutti i chiarimenti che sono richiesti circa le leggi sulla cui applicazione essi devono vigilare; Rilevare l’ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause ed i loro risultati, gli effetti delle leggi che più interessano il lavoro; Rilevare l’ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause ed i loro risultati, gli effetti delle leggi che più interessano il lavoro; Raccogliere tutte le notizie ed informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; Raccogliere tutte le notizie ed informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; Compiere tutte le indagini delle quali sia incaricato il Ministero del Lavoro. Compiere tutte le indagini delle quali sia incaricato il Ministero del Lavoro. Altre attività
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 53 C.N.VV.F. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è un organo del Ministero dell’Interno, il cui personale riveste la qualifica di Polizia Giudiziaria. Ha tra i suoi compiti la verifica ed i controlli negli ambienti di lavoro, e più in dettaglio svolge: Esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili; Esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili; Esame preventivo dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo della prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti; Esame preventivo dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo della prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti; Visite per il controllo della realizzazione delle prescrizioni impartite; Visite per il controllo della realizzazione delle prescrizioni impartite; Visite periodiche e controlli di prevenzione incendi; Visite periodiche e controlli di prevenzione incendi; Visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell’inizio delle lavorazioni per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco; Visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell’inizio delle lavorazioni per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco; Visite di controllo, al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, per manifestazione di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato; Visite di controllo, al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, per manifestazione di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato; Valutazione dei rapporti di sicurezza di installazioni, impianti o depositi a rischio di incidente rilevante, attraverso il Comitato Tecnico Regionale o Interregionale per la prevenzione incendi; Valutazione dei rapporti di sicurezza di installazioni, impianti o depositi a rischio di incidente rilevante, attraverso il Comitato Tecnico Regionale o Interregionale per la prevenzione incendi; Formazione e Addestramento delle squadre antincendio. Formazione e Addestramento delle squadre antincendio.
I.S.I.S. “BENEDETTO VARCHI” “Formazione generale dei lavoratori (studenti)” 54 INAIL Lo Stato ha stabilito l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività rischiose contro i danni fisici ed economici che ai predetti possono derivare da infortuni o malattie professionali. L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali) gestisce questa assicurazione obbligatoria. Ha compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza dell’Istituto; Ha compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza dell’Istituto; Svolge attività di prevenzione, vigilanza ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro, con interesse a ridurre le spese legate alle prestazioni agli infortuni; Svolge attività di prevenzione, vigilanza ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro, con interesse a ridurre le spese legate alle prestazioni agli infortuni; Dispone di ispettori per svolgere vigilanza amministrativa, effettuare accertamenti tecnici in occasione di infortuni di particolare gravità e per verificare l’esistenza di malattie professionali quali risultano dalle denunce che per legge vengono trasmesse allo stesso Istituto; Dispone di ispettori per svolgere vigilanza amministrativa, effettuare accertamenti tecnici in occasione di infortuni di particolare gravità e per verificare l’esistenza di malattie professionali quali risultano dalle denunce che per legge vengono trasmesse allo stesso Istituto; Garantisce al lavoratore che subisce un infortunio o contrae una malattia professionale (anche se non assicurato dal Datore di Lavoro) l’indennizzo per la mancata retribuzione, il risarcimento per il danno, il massimo recupero possibile della capacità lavorativa perduta, il sostegno economico ai familiari in caso di morte; Garantisce al lavoratore che subisce un infortunio o contrae una malattia professionale (anche se non assicurato dal Datore di Lavoro) l’indennizzo per la mancata retribuzione, il risarcimento per il danno, il massimo recupero possibile della capacità lavorativa perduta, il sostegno economico ai familiari in caso di morte; Svolge le funzioni precedentemente attribuite all’ISPESL (vedere diapositive precedenti). Svolge le funzioni precedentemente attribuite all’ISPESL (vedere diapositive precedenti).