Diritto e ordinamento islamico
ISLAM: impostazione monista - identificazione del potere politico e del potere religioso; compenetrazione tra religione e diritto – sovrapposizione religione e politica …alcune definizioni Shari’ah: la legge rivelata. E’ la via indicata da Allah attraverso i suoi profeti (dimensione religiosa) e, allo stesso tempo, è la via da seguire per regolare e valutare la condotta umana (dimensione giuridica). La Shari’ah regola sia il foro interno che quello esterno di ogni musulmano. E’immutabile e definitiva in quanto dettata da Allah. Fiqh: scienza del diritto che ha per oggetto la Shari’ah; in altri termini è la scienza giuridica che descrive e dichiara la legge rivelata
Le fonti del diritto islamico Corano: libro sacro dell’Islam; contiene la rivelazione che Maometto ha ricevuto da Dio. Sunna: sono detti, fatti, comportamenti, consuetudini riferiti al profeta Maometto e basati su una serie di tradizioni o racconti (Hadith) Igma: è il consenso della comunità; “dove è il consenso della comunità musulmana, lì è la verità” Qiyas: ragionamento analogico
La società Umma: società, comunità dei credenti Imam: il principe, capo della umma; autorità umana istituita da Dio, detentore del il potere supremo (sia religioso che politico) Alim: sapienti in materia religiosa, nonché giurisiti
Criticità 1)Velo islamico 2)Dir. al ricongiungimento familiare 3)Poligamia: poligamia diacronica o matrimonio monoandrico poliginico simultaneo
4) Rapporti tra i coniugi/educazione figli: - Preminenza dell’uomo sulla donna -potere di correzione del padre/marito - divieto di riconoscere il figlio naturale 5) Scioglimento matrimonio: ripudio – atto unilaterale non recettizio
Velo islamico Corano 1) Sura 24 (la Luce), versetto 30 - E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto...” 2) Sura 33 (al-Ahzab), versetto 59 - O Profeta, di' alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli (…) così da non essere molestate
Italia -Art. 85, R.D. 773/1931, T.U. Leggi pubblica sicurezza: “E’ vietato comparire mascherati in luogo pubblico” -Art. 5, L. 152/75, Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico: “E’ vietato l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”
-Min. Interno – Circ. n. 4 del 1995 – autorizza l’uso del copricapo nelle foto destinate alle carte d’identità, purchè risultino ben visibili i tratti del viso Francia legge 228 del 2004 sui simboli religiosi “E’ vietato nelle scuole, nei collèges e nei licei pubblici portare segni o abiti mediante i quali gli allievi manifestino in modo ostensibile un’appartenenza religiosa” legge 11 ottobre proibisce l’occultamento del volto negli spazi pubblici (burqa)
Dir. al ricongiungimento familiare L. 30 dicembre 1986, n. 943 COLLOCAMENTO DI LAVORATORI - Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine Art. 4. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale ammesso il lavoratore e sempre che quest’ultimo sia in grado di assicurare a loro normali condizioni di vita.