D.Lgs. 81/2008 - Titolo VIII - Capo III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI.

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D.Lgs. 81/ Titolo VIII - Capo III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Vibrazioni DEFINIZIONI VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO : LE VIBRAZIONI MECCANICHE CHE, SE TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO NELL'UOMO, COMPORTANO UN RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

IN PARTICOLARE DISTURBI VASCOLARI, OSTEOARTICOLARI, NEUROLOGICI O MUSCOLARI ;

Vibrazioni DEFINIZIONI VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO : LE VIBRAZIONI MECCANICHE CHE, SE TRASMESSE AL CORPO INTERO, COMPORTANO RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Vibrazioni DEFINIZIONI VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO : IN PARTICOLARE LOMBALGIE E TRAUMI DEL RACHIDE; c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore; d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore

Vibrazioni DEFINIZIONI ESPOSIZIONE GIORNALIERA A VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO A(8): [MS-2]: VALORE MEDIATO NEL TEMPO, PONDERATO IN FREQUENZA, DELLE ACCELERAZIONI MISURATE PER UNA GIORNATA LAVORATIVA NOMINALE DI OTTO ORE;

Vibrazioni DEFINIZIONI ESPOSIZIONE GIORNALIERA A VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO A(8): [MS- 2]: VALORE MEDIATO NEL TEMPO, PONDERATO, DELLE ACCELERAZIONI MISURATE PER UNA GIORNATA LAVORATIVA NOMINALE DI OTTO ORE

D.Lgs. 81/2008 Art. 201 VIBRAZIONI Valori limite di esposizione e valori di azione a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;

D.Lgs. 81/2008 Art. 201 VIBRAZIONI Valori limite di esposizione e valori di azione 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2.

D.Lgs. 81/2008 Art. 201 VIBRAZIONI Valori limite di esposizione e valori di azione per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.

Vibrazioni trasmesse al Sistema mano-braccio: Hand Transmitted Vibration HAV Vibrazioni trasmesse al Corpo intero: Whole Body Vibration WBV Vibrazioni meccaniche

D.Lgs. 81/2008 Articolo 202 Vibrazioni Valutazione dei rischi Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

D.Lgs. 81/2008 Art Vibrazioni Misure di prevenzione e protezione a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI; e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

D.Lgs. 81/2008 Art. 204 Vibrazioni Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

D.Lgs. 81/2008 Art. 204 Vibrazioni Sorveglianza sanitaria 2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.