Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi cd. Divorzio.

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Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi cd. Divorzio breve E NTRATA IN VIGORE : 26 M AGGIO 2015

A RTICOLO 1 Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi.» sono sostituite dalle seguenti:,, A RTICOLO 2 A RTICOLO 3 1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: « Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato …». 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data. L EGGE D IVORZIO C ODICE C IVILE D IRITTO TRANSITORIO

S ESSIONE 1 Termini per la domanda divorzile

A BBREVIAZIONE DEI TERMINI PER LA PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DIVORZILE C OMPARIZIONE DEI CONIUGI INNANZI AL P RESIDENTE NELLA PROCEDURA DI SEPARAZIONE decorso ininterrotto di 3 anni Proponibilità della domanda di divorzio decorso ininterrotto di 6 MESI – 1 ANNO

S EPARAZIONE G IUDIZIALE 12 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 708 c.p.c. S EPARAZIONE G IUDIZIALE TRASFORMATA IN CONSENSUALE 6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente S EPARAZIONE CONSENSUALE 6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 711 c.p.c.

N EGOZIAZIONE A SSISTITA E ACCORDI DAVANTI ALL ’ UFFICIALE DI S TATO C IVILE Dopo la presentazione del progetto di DDL sul divorzio breve, la legge 162 del 2014 ha modificato, nelle more, l’art. 3 n. 2 lettera b), proprio nel periodo in cui si innestano le modificazioni introdotte dalla riforma. Non si registra, così, un coordinamento perché non è specificato se per le negoziazioni assistite e per gli accordi conclusi dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile, la decorrenza sia quella di 1 anno o di 6 mesi; una interpretazione razionale dovrebbe condurre ad applicare il termine di 6 mesi poiché si tratta, in questi casi, di procedure comunque da qualificare come consensuali.

S EPARAZIONE G IUDIZIALE 12 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 708 c.p.c. S EPARAZIONE G IUDIZIALE TRASFORMATA IN CONSENSUALE 6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente S EPARAZIONE CONSENSUALE 6 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 711 c.p.c. N EGOZIAZIONE A SSISTITA ??? 6 MESI dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato S EPARAZIONE INNANZI ALL ’U FFICIALE DELLO S TATO C IVILE ???? 6 MESI dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L’art. 6 comma IV del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162 prevede che la l’accordo raggiunto a seguito della convenzione «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali» che sostituisce. L’art. 12 comma IIIdel d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162 prevede che la « l'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali» che sostituisce

I N CASO DI CD «PC CONGIUNTE »? 12 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 708 c.p.c. N ON SI PUÒ APPLICARE IL TERMINE DI 6 MESI PERCHÉ PRESUPPONE LA « TRASFORMAZIONE » DEL RITO 6 mesi solo «quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» Quindi: RITO: VG Definizione: DECRETO S ONO NORME DI « STRETTA INTERPRETAZIONE »: NON AMMESSA L ’ ANALOGIA

Trib. Milano, sez. IX civ., 22 luglio 2015 (Pres. Est. Enrica Manfredini) Il termine di sei mesi per instaurare il procedimento di divorzio, a seguito di separazione consensuale, per effetto della norma di cui all’art. 1 l n. 55 che ha modificato l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è applicabile ove il procedimento di separazione contenzioso venga trasformato, previo mutamento del rito, in separazione consensuale, e pertanto detto termine di mesi sei non è applicabile laddove il procedimento di separazione sia stato definito con sentenza, sia pure su conclusioni congiunte delle parti, dovendo in tale ipotesi applicarsi il termine annuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.

DUBBI INTERPRETATIVI IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL RITO Nella separazione giudiziale, i coniugi compaiono dinanzi al Presidente f.f. all’udienza ex art. 708 c.p.c. Da questa data, decorre il termine di 1 anno per presentare domanda di divorzio. Se il giudizio contenzioso si trasforma in consensuale, i coniugi possono beneficiare del termine di 6 mesi. Tuttavia, ben può capitare che il giudizio si trasformi a distanza di tempo dall’udienza ex art. 708 c.p.c. (ad esempio, davanti al giudice istruttore). Può dunque capitare che non sia affatto conveniente, per i coniugi, calcolare il termine di 6 mesi dall’udienza ex art. 711 c.p.c. piuttosto che il termine di 1 anno dall’udienza ex art. 708 c.p.c. Si consideri, ad esempio, il caso in cui il rito viene trasformato a distanza di 8/9 mesi dall’udienza ex art. 708 c.p.c. Pertanto, dovrebbe ritenersi che, in caso di trasformazione del rito, il termine di 6 mesi decorra comunque dall’udienza ex art. 708 c.p.c. e non anche dalla successiva udienza ex art. 711 c.p.c.

Diritto intertemporale 1. L’abbreviazione dei termini si applica ai procedimenti in corso 2. Anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data. I nuovi termini, quindi, si applicano in ogni procedimento in cui ancora la decisione (separativa) sullo status non sia passata in giudicato

S ESSIONE 3 Rapporti tra i giudizi di separazione e divorzio

Rapporti tra separazione e divorzio P ROVVEDIMENTI E CONOMICI P OTESTÀ DECISORIA LIMITATA P ROVVEDIMENTI CD. D E F UTURO P OTESTÀ DECISORIA PRECLUSA Una volta depositato il ricorso di divorzio (e almeno finché questi non abbia provveduto con le misure provvisorie), il giudice della separazione non può più assumere alcun provvedimento de futuro, appartenendo la relativa competenza al solo giudice divorzile (v. Corte App. Catania, 6 febbraio 2014, Pres. Zappia, est. Russo) C. App. MILANO (Canziani) Sino alla pronuncia dei provvedimenti provvisori del divorzio (e non per il semplice fatto del deposito del ricorso divorzile)

Misure organizzative T RIB. M ILANO 25 MAGGIO 2015 T RIB. R OMA T RIB. G ENOVA DDL: «qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale» Criterio di assegnazione degli affari: «cd. connessione ex lege 55/2015» DISPONE (…) CHE LA CAUSA DI DIVORZIO DEPOSITATA A PARTIRE DALLA DATA DEL VENGA ASSEGNATA AL MAGISTRATO INVESTITO DELLA TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE OVE ANCORA PENDENTE ; T RIB. T ORINO