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Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto Monteviale : Viale Zileri, 4/13 – Villa Zileri-Motterle Tel Fax Milano: Via Bigli, 2 Telefono Fax C.F. e P.IVA Nuove disposizioni in materia di diritto penale dell’ambiente: che cosa cambia per le imprese ? Angelo Merlin, docente di diritto penale dell’ambiente LUISS Business School – Divisione Università LUISS Guido Carli – ROMA – Vice Presidente ASSORECA Fiera Ecomondo Rimini – 4 Novembre 2015

2 Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto 1.La tutela dell’ambiente prima della L. 68/ Influenza del diritto dell’Unione sul diritto penale dell’ambiente 3.Alcune novità della riforma 4.Il nuovo Titolo VI-bis del libro secondo del codice penale 5.Che cosa devono conoscere le imprese 6.Due “lucide” osservazioni Indice degli argomenti

3 Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto Presenza di numerose ipotesi di reati contravvenzionali contenute, principalmente, nel d.lgs. 152/06 che incentrano il proprio nucleo precettivo nella violazione di normative di natura tecnica o di provvedimenti amministrativi e, quindi, finalizzate a perseguire condotte prodromiche all’inquinamento e, spesso, sganciate da un reale nocumento al “bene ambiente” Delitti di “attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti” (art. 260 del d.lgs. 152/06 volto a coprire la criminalità ambientale “strutturata”) e di “combustione illecita di rifiuti” (art. 256 bis del d.lgs. 152/06) Reati contenuti nel codice penale del 1930 e spesso utilizzati, per tutelare l’ambiente, attraverso “forzature interpretative” in forma di “supplenza giudiziaria” (art. 674 c.p. “getto pericoloso”, art. 734 c.p. “distruzione o deturpamento di bellezze naturali”, artt. 434 e 449 c.p. c.d. “disastro ambientale“, art. 635 c.p. “danneggiamento delle acque”, art. 423-bis c.p. “incendio boschivo”, art. 659 c.p. “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, art. 439 “avvelenamento di acque o di altre sostanze alimentari”, etc…) 1. La tutela penale dell’ambiente prima della L. 68/2015

4 Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto La Direttiva 2008/99/CE impone agli Stati membri uno standard minimo di tutela penale, limitato alla violazione ambientali concretamente lesive del bene ambiente. Le condotte devono essere punite qualora: “provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora” (art.3). La volontà del legislatore europeo è quella (pur non precludendo al legislatore nazionale la possibilità di anticipare comunque la soglia di tutela sul piano del pericolo astratto) di imporre un modello di tutela dell’ambiente che recuperi l’elemento dell’evento di danno o, quantomeno, quello del pericolo concreto Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che i reati ambientali siano puniti “con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive” Deve essere prevista, per questa tipologia di reati, la responsabilità delle persone giuridiche Il disegno europeo è stato disatteso dal d.lgs. 121/2001 (salva l’estensione della responsabilità degli enti per alcuni reati contro l’ambiente) che non ha per nulla modificato l’assetto complessivo della materia (salvo introdurre due nuove contravvenzioni nel codice penale) 2. Influenza del diritto dell’Unione sul diritto penale dell’ambiente

5 Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto La legge 68/2015 (in vigore dal ) introduce nel codice penale un autonomo titolo (Titolo VI-bis) riguardante i delitti contro l’ambiente. La collocazione del Titolo VI-bis “a ridosso” del titolo concernente i delitti contro l’incolumità pubblica risponde ad un preciso obiettivo del legislatore: tutelare l’ambiente anche al fine di garantire le condizioni per lo sviluppo bio-psichico dell’uomo in modo che il bene giuridico ambiente risulti valorizzato proprio dal legame con la persona umana Prevede incriminazioni di danno e di pericolo concreto con elevati livelli edittali di pena I nuovi delitti introdotti sono costruiti secondo una “progressione criminosa verso l’alto” al fine di coprire diverse offese al bene ambiente Viene modificato il regime di punibilità delle contravvenzioni ambientali “formali” (che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette) previste dal d.lgs. 152/06 prevedendo una speciale causa di estinzione similare a quella già vigente in materia di salute e sicurezza 3. Alcune novità della riforma

6 Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto Le nuove fattispecie delittuose: ① Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p); previsto anche nella forma colposa e qualora l’evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambiente). Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex d.lgs. 231/2001 ② Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 453-ter c.p.) ③ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); previsto anche nella forma colposa e qualora l’evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambiente). Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex d.lgs. 231/2001 ④ Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex d.lgs. 231/2001. ⑤ Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) ⑥ Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) 4. Il nuovo Titolo VI-bis del libro secondo del codice penale

7 Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto Le nuove norme spostano l’attenzione dalla violazione “formale” del precetto alle conseguenze sull’ambiente che la violazione stessa ha determinato, imponendo una adeguata valutazione del “rischio di cagionare una compromissione all’ambiente”; valutazione che dovrà comprendere (oltre alle “classiche” matrici suolo, sottosuolo e acque) anche beni ambientali sino ad ora mai indagati (ecosistemi, biodiversità della flora e della fauna) o poco indagati (aria) Nei contesti di “rischio incerto” (es. utilizzo di sostanze chimiche “emergenti” come i PFAS o PFOA o nuovi materiali come i “nanomateriali”) occorre far riferimento alla c.d. “epistemologia dell’incertezza” declinata dalla Suprema Corte secondo le seguenti tre categorie: (i) orbita della prevedibilità; (ii) la figura dell’imprenditore- modello; (iii) l’evitabilità dell’evento E’ necessario valorizzare l’aspetto precauzionale descritto dall’art. 301 del d.lgs. 152/06 che si applica in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute o per l’ambiente. Il “dovere di sapere” e quindi di acquisire informazione sui rischi è di pertinenza delle imprese: è un dovere che va costantemente implementato nel contesto del più generale dovere degli Enti di auto-organizzarsi efficacemente sul terreno della prevenzione del rischio-reato 5. Che cosa devono conoscere le imprese

8 Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto In caso di condanna per alcuni dei nuovi delitti ambientali è obbligatoria la confisca “delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commettere il reato” (es. impianti o mezzi serviti a realizzare il reato) E’ possibile che la confisca abbia ad oggetto anche beni di valore equivalente di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità (es. beni intestati a terze persone fisiche o a persone giuridiche) Il legislatore concede “all’inquinatore” la possibilità di evitare la confisca qualora abbia provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi In caso di condanna per uno dei nuovi delitti ambientali il giudice ordina (obbligatoriamente) il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi. L’obbligo di ripristino verrà imposto non solo al condannato ma anche alla società da cui lo stesso dipende o di cui è amministratore Il legislatore ha previsto una riduzione significativa della pena (dalla metà ai due terzi) se l’indagato/imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado provvede “concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi”. Strumento di carattere premiale in ossequio ad una concezione preventivo-integratrice del diritto penale 5. …(segue)…

9 Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto Il reato di impedimento del controllo (art. 452-septies) impone di adottare comportamenti “trasparenti” nel caso di accertamenti e controlli in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro Il nuovo reato di omessa bonifica (art. 452-terdecies) induce nuove valutazioni rispetto alla sussistenza dell’obbligo di bonifica (es. in conseguenza della relazione di riferimento in sede AIA oppure nel caso di ricezione di una ordinanza amministrativa rivolta al proprietario incolpevole) La possibilità di ricorso a strumenti investigativi penetranti (es. intercettazioni telefoniche) unitamente alla possibile applicazione di misure cautelari personali restrittive della libertà e alla “prescrizione lunga” (per i delitti ambientali di nuovo conio i termini di prescrizione sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari di cui all’art. 157 c.p.) cancellano l’immagine distorta secondo la quale i reati ambientali sono “illeciti minori” 5. …(segue)…

10 Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto “Volete prevenire i delitti ? Fate che le leggi siano chiare, semplici e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impegnata a distruggerle”, Cfr. C. Beccaria, De’ delitti e delle pene, Milano, 1973, p.128 “L’esistenza di leggi e norme non è sufficiente a lungo periodo per limitare i cattivi comportamenti anche quando esista un valido controllo. Affinchè la norma giuridica produca effetti rilevanti e duraturi è necessario che la maggior parte dei membri della società l’abbia accettata a partire da motivazioni adeguate, e reagisca secondo una trasformazione personale. Solamente partendo dal coltivare solide virtù è possibile la donazione di sé in un impegno ecologico”, Cfr. Papa Francesco, Laudato sì, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p Due “lucide” osservazioni