Diritto privato Capacità di agire
Capacità giuridica e capacità di agire La capacità giuridica come visto è l’idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive. Designa il momento statico della persona. La capacità di agire è l’idoneità a compiere attività giuridica. Designa il momento dinamico della persona.
Capacità e incapacità Il codice del 1942 introduceva una netta distinzione tra soggetti capaci e soggetti incapaci (minore, interdetto, inabilitato). Questi ultimi soggetti possono compiere atti attraverso la sostituzione di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore (minori e interdetti) oppure attraverso la assistenza del curatore (minore emancipato e inabilitato). Gli atti compiuti da soggetti incapaci in violazione delle norme sulla loro sostituzione o assistenza sono ANNULLABILI (ART. 1425).
Minore Nel sistema di diritto privato la minore età assume rilevanza come qualità del soggetto incidente, in primis, sotto il profilo della sua inidoneità ad agire ex art. 2 c.c. La condizione del minore si distingue però da quella di altri soggetti incapaci in quanto coloro che sono tenuti alla sua rappresentanza sono gravati anche da un onere di cura e allevamento del minore stesso (artt. 147 e 357 c.c.) volto a ridurre nel tempo la sua condizione di incapacità e di dipendenza secondo un progetto di assistenza educativa all’interno del quale possa compiersi lo sviluppo della sua personalità. A detti doveri di cura, istruzione ed educazione corrispondono situazioni soggettive attive in capo al minore fondamentali rispetto al suo essere persona per il diritto e del tutto peculiari rispetto a quelle riconosciute in capo alle persone fisiche maggiorenni.
Minore Dalla nascita fino al compimento della maggiore età il codice civile considera la persona fisica inidonea ad attendere ai propri interessi prevedendo che nel compimento di atti giuridici ex art. 320 il minore sia sostituito dai genitori o, in assenza di questi ex art. 343, dal tutore salve le ipotesi di minore emancipato ex artt. 390 ss. ovvero del minore infrasedicenne che abbia contratto matrimonio a seguito di autorizzazione del giudice ex art. 84 c.c.
Minore Art. 320 I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. I genitori non possono compiere atti eccedenti la ordinaria amministrazione (v. elenco non tassativo di cui all’art. 320) né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego. L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare.
Minore Già nelle norme sull’emancipazione emerge come il nostro ordinamento apra a valutazioni in punto di fatto in ordine alla maturità del minore ai fini del riconoscimento di una sua idoneità a compiere taluni atti.
Minore età ed emancipazione L’art. 84 sancisce che “il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la maturità psicofisica …”può autorizzare al matrimonio chi ha compiuto i sedici anni. La valutazione della maturità del minore infrasedicenne non può però spingersi fino ad ammetterne l’emancipazione in assenza di matrimonio stante il disposto dell’art. 390 sulla cui costituzionalità, per disparità di trattamento tra minori coniugati e non, si è pronunciata la nostra Corte Costituzionale affermando che : “È manifestamente inammissibile, in quanto implica scelte discrezionali riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale degli art. 390 e 397 c.c., nella parte in cui non consentono ai minori ultrasedicenni non coniugati, la possibilità, riservata solo a coloro che contraggono matrimonio, di ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale, in riferimento all’art. 3 cost.”( Corte cost. [ord.], 30-11-1988, n. 1057, in Foro it., 1989, I, 1314 (m))
Minore età ed emancipazione Il minore emancipato può compiere da solo gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione (art. 394). Per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare (394). L’emancipato può essere autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore, ad esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore. In tal caso può agire senza l’assistenza del curatore nell’esercizio dell’impresa e nel compimento di atti di straordinaria amministrazione anche estranei all’esercizio dell’impresa (397).
Minore età e diritto Oltre al caso dell’emancipazione la minore età è considerata in maniera flessibile anche rispetto ad altri aspetti. Si consideri infine la rilevanza che il nostro codice dà alla maturità dimostrata dal minore che abbia dissimulato la propria maggiore età attraverso artifizi e raggiri. L’art. 1426, infatti, esclude, per tali ipotesi, l’impugnabilità degli atti del minore . Del resto la giurisprudenza interpreta l’art. 1426 dando rilevanza esclusivamente ad attività raggiranti che denotino una particolare abilità ritenendo irrilevante che il minore si sia limitato esclusivamente a tacere la propria minore età presentandosi come moglie maritata o abbia approfittato del proprio aspetto fisico.
Minore età e diritto Inoltre il nostro codice, anche nelle ipotesi in cui si ha un’assoluta incapacità di agire del minore, dà rilevanza agli intenti del minore riconoscendo il diritto di questi ad essere ascoltato in relazione alle decisioni che lo riguardano. Si pensi a quanto sancito all’art. 155 - sexies introdotto dalla legge sull’affido condiviso: “il giudice può assumere, a istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
Minore età e diritto Ancora si ritiene che il minore abbia capacità di compiere gli atti della vita quotidiana in quanto escludere che questi abbia la capacità di compiere simili atti importerebbe un’esclusione dello stesso dalla vita di relazione.
L’interdetto giudiziale Il maggiorenne o il minore emancipato infermo di mente abituale, al fine di assicurare la necessaria adeguata proporzione dei suoi interessi, può essere dichiarato interdetto (art. 414). Le disposizioni sulla tutela dei minori si applicano agli interdetti (424).
Inabilitato Il maggiore di età che non versi in uno stato di infermità tale da giustificarne la interdizione può essere inabilitato. In particolare possono essere inabilitate le persone che espongono sé e i propri familiari a gravi pregiudizi economici per prodigalità o per abuso di sostanze stupefacenti o alcool nonché il sordomuto o cieco dalla nascita non educati (art.415).
Inabilitato Le disposizioni sulla curatela minore emancipato si applicano all’inabilitato (art. 424). Quanto all’esercizio dell’impresa commerciale quest’ultimo può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare (art.425).
Interdetto e inabilitato art. 417: L'interdizione e la inabilitazione possono essere promosse dagli stessi interdicendi o inabilitandi, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente , dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero
Interdetto legale Ex art. 1441 l’incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse. Si individua così una forma di incapacità sanzionatoria anziché protettiva.
Amministrazione di sostegno Art. 404: La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Amministrazione di sostegno Art.405: Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno.
Amministrazione di sostegno Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (v. art. 417).
Amministratore di sostegno Il decreto di nomina deve contenere l'indicazione ex art. 405 : 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Amministrazione di sostegno La normativa sull’amministrazione di sostegno introdotta nel 2004 interviene come risposta alle esigenze di tutela di quanti, versando in una condizione psico-fisica che li rende solo in parte o solo temporaneamente inidonei ad attendere in concreto ai propri interessi, troverebbero una risposta inadeguata negli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e nella tutela dell’incapace naturale di cui all’art. 428 c.c. Parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene che la norma potrebbe trovare applicazione anche in casi più gravi al fine di evitare che gli strumenti “incapacitanti” ledano allo svolgimento della personalità e alla vita di relazione del diversamente abile.
Amministrazione di sostegno L’interdizione e l’inabilitazione, infatti, per come disciplinate prima della novella del codice civile attuata dalla suddetta L. 9.1.2004, sebbene volte a dare assistenza al soggetto incapace attraverso la nomina di un tutore o di un curatore, costituiscono provvedimenti incapacitanti in assoluto.
Amministrazione di sostegno Attraverso l’amministrazione di sostegno si è inteso apprestare una tutela adattabile alle esigenze del soggetto. Il nuovo istituto, infatti, limita la capacità del beneficiario solo in relazione ad alcuni atti stabiliti, caso per caso, dal giudice tutelare il quale provvede a nominare per il compimento di simili attività un soggetto che possa prestare assistenza adeguata. SUPERAMENTO DELLA DISTINZIONE CAPACI-INCAPACI
Incapacità naturale Il soggetto che non sia dichiarato incapace per legge (come il minore) o giudizialmente (l’interdetto e l’inabilitato) può versare comunque in uno stato di incapacità transitoria. A suo favore si può invocare la disposizione contenuta nell’art. 428.
Incapace naturale ART. 428 Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.
Incapace naturale L’art. 428 si applica anche per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio in base all’art. 427 ultimo comma.