L’ASSORBIMENTO DEI VIZI DI COSTITUZIONALITA’ NEL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE.

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Transcript della presentazione:

L’ASSORBIMENTO DEI VIZI DI COSTITUZIONALITA’ NEL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE

LA TECNICA DELL’ASSORBIMENTO DEI VIZI DI COSTITUZIONALITA’ Perché la Corte costituzionale ricorre a tale tecnica? Essa rinviene il proprio fondamento giuridico nel principio di economia processuale, inteso come quel principio processuale in forza del quale il giudice è tenuto ad evitare attività ritenute superflue ai fini della definizione del giudizio Come si dirà meglio poco più oltre, tale tecnica si estrinseca infatti nel circoscrivere la decisione ad una parte soltanto dei vizi lamentati nel giudizio e nel dichiarare assorbiti gli altri, la cui valutazione è ritenuta evidentemente inutile ai fini della pronuncia costituzionale

ESEMPIO Se è sollevata la questione di costituzionalità della disposizione legislativa x per la violazione, poniamo caso, degli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost., la Corte può ritenere che, una volta accertata, poniamo caso, la lesione dell’art. 3 Cost., non c’è più alcun bisogno di valutare se risultano lesi anche gli altri tre articoli costituzionali, perché in ogni caso la disposizione legislativa dovrebbe essere comunque dichiarata incostituzionale: infatti, anche qualora la Corte non ravvisasse la lesione degli artt. 24, 41 e 97 Cost., la disposizione sottoposta al suo giudizio andrebbe comunque dichiarata illegittima perché è stata già acclarata la violazione dell’art. 3 Cost.

L’UTILIZZO DELLA TECNICA DELL’ASSORBIMENTO DEI VIZI E’ UN POTERE NON UN DOVERE DELLA CORTE Il ricorso alla tecnica dell’assorbimento dei vizi di costituzionalità non costituisce, per così dire, un obbligo per la Corte costituzionale, ma essa può decidere se ricorrervi o meno del tutto discrezionalmente Nel caso dell’esempio fatto prima la Corte potrebbe benissimo, una volta ravvisata la violazione dell’art. 3 Cost., decidere di esaminare anche tutti gli altri articoli costituzionali (gli artt. 24, 41 e 97) oppure invece di esaminarne uno solo (o alcuni soltanto) e di assorbire gli altri

LA TECNICA DELL’ASSORBIMENTO DEI VIZI DI COSTITUZIONALITA’ La tecnica dell’assorbimento dei vizi presuppone che la Corte costituzionale sia investita dal giudice a quo della questione di costituzionalità di una disposizione legislativa per la violazione di diversi parametri costituzionali e non di uno soltanto: se la Corte, ad es., fosse investita della questione di costituzionalità della disposizione legislativa x per la supposta violazione del solo – poniamo caso – art. 3 Cost., nessuna possibilità vi sarebbe di ricorrere alla tecnica dell’assorbimento dei vizi

LA TECNICA DELL’ASSORBIMENTO DEI VIZI DI COSTITUZIONALITA’ La Corte costituzionale accerta la lesione soltanto di uno o di alcuni ma non di tutti i vizi di costituzionalità indicati dal giudice a quo

LA TECNICA DELL’ASSORBIMENTO DEI VIZI DI COSTITUZIONALITA’ Tecnicamente l’assorbimento si realizza con una dichiarazione esplicita della Corte che, dopo aver accertato la fondatezza del dubbio posto su un parametro, dichiara con una formula finale che ogni altro vizio deve considerarsi assorbito

LA TECNICA DELL’ASSORBIMENTO DEI VIZI DI COSTITUZIONALITA’ Riassumendo, la Corte dichiara l’incostituzionalità della disposizione sottoposta al suo giudizio sulla base del previo accertamento della fondatezza del dubbio manifestato dal giudice a quo con riferimento al contrasto di quella data norma con una certa disposizione costituzionale e al contempo decide di non passare all’esame della fondatezza del dubbio relativo al contrasto di quella stessa norma con le altre disposizioni costituzionali pure evocate dal giudice a quo In una parola soltanto la Corte si esprime sulla sussistenza di uno o alcuni dei vizi denunciati dal giudice a quo e non si pronuncia sulla sussistenza degli altri vizi indicati dal giudice a quo

I CASI IN CUI E’ IMPOSSIBILE CHE LA CORTE POSSA UTILIZZARE LA TECNICA DELL’ASSORBIMENTO La Corte non può ricorrere alla tecnica dell’assorbimento dei vizi nelle decisioni processuali (in modo particolare nelle decisioni di inammissibilità e nelle decisioni di restituzione degli atti al giudice a quo…) perché in questi casi la Corte per vari motivi (in particolare, per la mancanza di elementi necessari alla corretta instaurazione del giudizio di fronte alla Corte) non scende nel merito della questione sollevata, cioè non esamina i vizi di costituzionalità prospettati dal giudice a quo

LE DECISIONI DI INAMMISSIBILITA’ Le decisioni di inammissibilità sono pronunciate per vari motivi: ad es., il difetto di rilevanza o di motivazione sulla rilevanza; l’inadeguata o carente motivazione sulla non manifesta infondatezza; la carente motivazione in ordine a specifici parametri; l’erroneità del presupposto interpretativo da cui ha tratto origine il promovimento della questione; la richiesta di una pronuncia manipolativa a contenuto non costituzionalmente obbligato; materia riservata alla discrezionalità legislativa; la sopravvenuta carenza di oggetto conseguente alla declaratoria di illegittimità della norma denunciata ecc. La Corte in tutti questi casi non scende nell’esame del merito della questione sottopostale

Le decisioni di restituzione degli atti al giudice a quo La decisione di restituzione degli atti al giudice a quo è pronunciata in varie ipotesi: il caso più frequente è quello dei sopravvenuti interventi legislativi che abrogano o modificano la disposizione legislativa impugnata dal giudice a quo, al quale si restituiscono gli atti affinché valuti nuovamente, in conseguenza di quei sopravvenuti interventi legislativi, la rilevanza e la non manifesta infondatezza La Corte anche in questa ipotesi non scende nell’esame del merito della questione sottopostale

ASSORBIMENTO DEI VIZI E DECISIONI PROCESSUALI Nel caso delle decisioni processuali e segnatamente di quelle di inammissibilità (semplice o manifesta) e di restituzione degli atti al giudice a quo, poiché la Corte non scende nel merito della questione, nessun vizio di costituzionalità può essere assorbito

I CASI IN CUI LA CORTE COSTITUZIONALE PUO’ RICORRERE ALLA TECNICA DELL’ASSORBIMENTO La Corte può utilizzare questa tecnica in relazione alle decisioni in cui scende nel merito della questione di costituzionalità e più in particolare la Corte può ricorrervi nelle pronunce di accoglimento La Corte può ricorrere alla tecnica dell’assorbimento nelle sentenze di accoglimento «secche» La Corte può ricorrere alla tecnica dell’assorbimento anche nelle altre “tipologie” di sentenze di accoglimento: in modo particolare, può utilizzarla nelle sentenze di accoglimento «interpretative» e in quelle di accoglimento «manipolative» (sia nelle additive sia nelle sostitutive)

L’ORDINE DI ESAME DEI VIZI DI COSTITUZINOALITA’ La prassi dimostra che l’individuazione del vizio (o dei vizi) di costituzionalità di cui la Corte costituzionale decide di occuparsi per primo (o per primi) e di quelli che resteranno assorbiti rimane affidata ad una valutazione puramente discrezionale, anzi del tutto arbitraria, della stessa Corte La Corte costituzionale nella sentenza n° 262 del 2009 ha chiarito che rientra nei suoi poteri stabilire, anche per economia di giudizio, l’ordine con cui affrontare i vizi di costituzionalità sottoposti ad essa e dichiarare assorbiti gli altri

LA TECNICA DELL’ASSORBIMENTO DEI VIZI E LE DECISIONI DI INFONDATEZZA Anche la decisione di infondatezza è, come quella di accoglimento, una decisione nel merito della questione sottoposta alla Corte: tuttavia, la tecnica dell’assorbimento in questo caso non può essere utilizzata dalla Corte Infatti nei casi in cui rigetta la questione di costituzionalità sollevata la Corte deve passare in rassegna tutti i vizi prospettati nell’ordinanza di rimessione e spiegare perché i parametri costituzionali invocati dal giudice a quo – nessuno escluso – non possono ritenersi violati dalla disposizione impugnata Nella decisione di infondatezza la Corte dunque non può assorbire nessuno dei vizi prospettati nell’atto introduttivo, dovendoli invece esaminare tutti

ALCUNI CASI DI DECISIONI DINFONDATEZZA IN CUI LA CORTE HA IMPIEGATO LA TECNICA In alcuni casi la Corte ha tuttavia impiegato la tecnica dell’assorbimento dei vizi anche in decisioni non di accoglimento ma di rigetto Ad esempio, la sentenza n° 288 del 2007: la Corte, investita della questione di costituzionalità di una disposizione di legge siciliana in materia di ineleggibilità e di incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere per la ipotizzata lesione degli artt. 3, 27 e 51 Cost., esclude che si sia verificata una violazione dell’art. 3 Cost., dichiara l’infondatezza della questione e si pronuncia espressamente nel senso che «restano assorbiti gli altri profili della questione di legittimità costituzionale prospettata nell’ordinanza di rimessione»

LA MOTIVAZIONE DELL’ASSORBIMENTO DEI VIZI DI COSTITUZIONALITA’ La Corte costituzionale generalmente non motiva l’assorbimento dei vizi di costituzionalità, cioè non esprime le ragioni che l’hanno portata a ricorrere alla tecnica in questione Secondo alcuni studiosi, la Corte potrebbe procedere all’assorbimento solo alla condizione che motivi congruamente lo stesso, cioè che indichi le ragioni che l’hanno spinta a non procedere all’esame di alcuni vizi di costituzionalità