MAI NATI L’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA
La maternità non è un dovere morale Non è nemmeno un fatto biologico E’ una scelta cosciente «Lettera a un bambino mai nato» Oriana Fallaci
Mai due estranei legati allo stesso destino furono più estranei di noi. Mai due sconosciuti uniti nello stesso corpo furono più sconosciuti, più lontani di noi. «Lettera a un bambino mai nato» Oriana Fallaci
L’aborto è definito come l’interruzione precoce della gravidanza rispetto al suo termine fisiologico Può essere spontaneo o provocato (IVG)
Nella maggior parte dei paesi europei e dell’occidente l’interruzione volontaria della gravidanza è legale e regolamentata dalla legge. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda tutti i paesi del mondo a dotarsi di leggi che legalizzino e regolamentino l’IVG al fine di garantire la libera scelta delle donne e scongiurare le morti o le gravi complicazioni causate da pratiche abortive e/o interventi chirurgici insicuri.
PORTOGALLO illegale, punibile con pena detentiva di 3 anni. Dal 1984: Malformazioni del feto Stupro Grave rischio di salute della madre SPAGNA legale dal 1985 entro la 12° settimana di E.G. FRANCIA legale da 1974 entro la 12° settimana di E.G. GERMANIA illegale. Riconosciute quattro cause di non punibilità Pericolo di vita o della salute della donna Violenza carnale Feto affetto da gravi malattie o malformazioni Circostanze socio - economiche
AUSTRIA legale dal 1975 entro i primi tre mesi di gestazione POLONIA legale dal 1993 entro il terzo mese di gestazione in caso di : Malformazioni del feto Problemi di salute della madre Stupro o incesto SVIZZERA legale dal 2002 entro la 12° settimana di E.G. per tutte le donne ROMANIA legale dal 1958 con il decreto 463
ALBANIA legale fino alla 12° settimana di gestazione IRLANDA E MALTA illegale GRECIA – SVEZIA – FINLANDIA legale; non riconosciuta obiezione di coscienza REGNO UNITO legale fino alla 24° settimana di gestazione se validi motivi AFRICA illegale e non sicuro. 29 aborti ogni 1000 donne in età fertile
ASIA sempre più diffuso «aborto selettivo» CINA diffuso dal 1979 INDIA illegale dal 1994, diffuso tra le donne che aspettano una femmina
ITALIA In Italia il diritto all’aborto fu richiesto dalle donne di Seveso, nel 1976, dopo l’esplosione di una importante industria chimica che causò la nascita di feti malformati Legale dal 1978 è regolato dalla Legge n.194/78
Legge 22 maggio 1978, n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1978, n. 140) Articolo 1 Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
Articolo 4 Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o ad un medico di sua fiducia. Articolo 6 L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a)quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Articolo 7 I processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell’ospedale per l’intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
Cause che possono mettere a repentaglio la vita della gestante: Cancro (seno e cervice uterina) Malattie cardiache Gravidanza extrauterina Malattie metaboliche Malattie a trasmissione genetica
Cause fetali: Sindrome di Down o trisomia 21 Sindrome di Edwards o trisomia 18 Sindrome di Patau o trisomia 13 Spina bifida Rosolia
Articolo 12 La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all’articolo 7, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela.
Articolo 13 Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall’interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell’infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo…….
Metodi abortivi legali in Italia Le tecniche più sicure: aborto chirurgico e farmacologico
La tecnica chirurgica è maggiormente usata in Italia Utilizzata fino a 14 – 15 settimane di gravidanza Si effettua in regime di Day – Hospital Eseguire preventivamente degli esami Nell’80% dei casi in sedazione generale Preparazione della cervice uterina prima della procedura per via orale o vaginale in caso di: Età <18 anni Nessuna gravidanza precedente Gravidanza > a 10 settimane
Metodo di Karman Introduzione di un catetere che aspira il contenuto dell’utero e il materiale abortivo, seguito da una pulizia della cavità uterina Nei casi di aborto terapeutico o presenza di malformazioni, il materiale viene inviato al laboratorio istologico per essere analizzato
Terminata la procedura la paziente viene svegliata e riaccompagnata in camera Terapia antibiotica Terapia antalgica Rientro al proprio domicilio Complicanze Perforazione uterina Lacerazione della cervice uterina Formazione di sinechie (aderenze) uterine Infezione / shock settico Complicanze legate all’anestesia
La tecnica farmacologica è un’opzione non chirurgica per chi vuole interrompere la gravidanza nel rispetto della legge 194 La molecola con cui è possibile praticare l'aborto farmacologico ha ricevuto l'autorizzazione dell'Agenzia italiana per il farmaco per essere messa in commercio nelle strutture ospedaliere di tutto il Paese nel Sempre nel rispetto della Legge 194, che disciplina l’interruzione volontaria di gravidanza nel nostro Paese, la cosiddetta pillola abortiva può essere somministrata solo in ambito ospedaliero e con obbligo di ricovero dal momento dell’assunzione del farmaco sino alla certezza dell’avvenuta interruzione della gravidanza escludendo la possibilità che si verifichino successivi effetti teratogeni
“Il farmaco che si somministra si chiama mifepristone (Ru486 è il suo nome commerciale) e agisce sul progesterone, un ormone che favorisce e assicura il mantenimento della gravidanza per le sue diverse azioni sulle strutture uterine, bloccandone l'azione”. Per aumentare l’efficacia della molecola serve un’altra sostanza: la prostaglandina (il prodotto più usato è il misoprostol). L’associazione mifepristone / misoprostol rappresenta la modalità più diffusa per l’induzione dell’aborto medico ed è stata inserita nell’elenco dei farmaci essenziali per la salute riproduttiva dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006
In pratica la paziente assume due farmaci: il mifepristone prepara il terreno e la prostaglandina, somministrata due giorni dopo, provoca l'espulsione del materiale abortivo entro poche ore. Una seconda dose di prostaglandina riduce la percentuale di espulsioni tardive e aumenta l'efficacia. L’espulsione del materiale abortivo avviene mediante sanguinamento e contrazioni. In pratica è come se si avesse il ciclo mestruale, per alcune donne è più intenso per altre meno. Rispetto ai metodi tradizionali l’aborto con la Ru486 non richiede né anestesia né l’intervento chirurgico e, se usata correttamente, funziona nel 95% dei casi. Qualora non funzioni si deve poi ricorrere al raschiamento tradizionale.
Gli studi condotti riportano una serie di effetti collaterali legati principalmente all’utilizzo delle prostaglandine: Il dolore di tipo crampiforme che può variare da nulla a forte e aumenta in prossimità dell'espulsione, riducendosi nettamente subito dopo. Nausea (34-72%), Vomito (12-41%) Diarrea (3-26%). Il sanguinamento, massimo al momento dell'espulsione, è variabile per quantità e durata, con perdite ematiche che persistono per almeno una settimana e, in forma ridotta, anche più a lungo.
Eventuali complicanze possono essere: Emorragia Anemia con necessità di trasfusione Infezione per materiale abortivo trattenuto in utero Shock settico
Dopo circa due settimane dall’ IVG eseguire un controllo ginecologico Evitare i bagni in vasca e preferire le docce Non usare assorbenti interni Riprendere l’attività sessuale dopo due - tre settimane Adottare un metodo contraccettivo per evitare nuove gravidanze La pillola anticoncezionale può essere usata iniziata subito o entro 7 giorni Il ciclo mestruale tornerà entro 40 – 50 giorni
La decisione di ricorrere all’aborto, checché ne dicano coloro che da diverse posizioni (politiche, religiose, ecc.) da anni combattono contro la libera scelta delle donne su questo argomento, non è mai facile, per quanto valide e ragionate siano le motivazioni che hanno indotto a prenderla. I tempi e le modalità per elaborare questa esperienza sono diversi per quanto diverse sono le donne che la vivono, ma è certo che occorre tempo e lavoro su sé stessi per farlo in maniera efficace.
Articolo 9 Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. ….. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. ….. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. ……
Un medico che si dichiara obiettore di coscienza non può rifiutarsi di curare la paziente che si è sottoposta a interruzione volontaria di gravidanza in ospedale. Lo afferma la Cassazione, che ha confermato la condanna a un anno di carcere, per omissione di atti d’ufficio, con interdizione dall’esercizio della professione medica, a una dottoressa di un presidio ospedaliero in provincia di Pordenone, che, come medico di guardia la sera in cui la paziente ha abortito, si era rifiutata di visitare e assistere la donna, nonostante le richieste di intervento dell’ostetrica che temeva un’emorragia.
Secondo una relazione del ministero della Salute risalente allo scorso anno, in Italia ben 7 ginecologi su 10 si rifiutano di effettuare interventi di aborto volontario per motivi etici. Nel Molise sono obiettori il 93,3% dei ginecologi, il 92,9% a Bolzano, il 90.2% in Basilicata, l’87,6% in Sicilia, l’86,1% in Puglia, l’81,8% in Campania, l’80,7% nel Lazio e in Abruzzo. Su 94 ospedali con un reparto di ostetricia e ginecologia, solo 62 effettuano interruzioni volontarie di gravidanza, cioè solo il 65,5% del totale. Alcune parti del nostro paese rimangono quasi completamente scoperte. Di fatto nelle province di Isernia, Benevento, Crotone, Carbonia-Iglesias e Fermo, è praticamente impossibile abortire.
In Francia tutti gli ospedali pubblici hanno l’obbligo, per legge, di rendere disponibili i servizi di interruzione della gravidanza. In Inghilterra è obiettore solo il 10% dei medici ed esistono centri di prenotazione aperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tutti gli operatori che decidono di lavorare nelle strutture di pianificazione familiare non possono dichiararsi obiettori. In Svezia il diritto all’obiezione di coscienza non esiste proprio. Gli specializzandi in ginecologia e ostetricia che pensano che l’aborto sia una cosa sbagliata vengono indirizzati verso altre specializzazioni.
È femminicida un Paese in cui le istituzioni non garantiscono alle donne la protezione del loro diritto alla salute fisica o psichica, qualora non aderiscano al ruolo che la società attribuisce loro? È femminicida l’inerzia dell’Italia che, calpestando ogni bilanciamento di diritti fondamentali, lascia al caso l’applicazione della Legge 194/78?