Le innovazioni normative a livello nazionale e regionale sulla certificazione delle competenze ultimo aggiornamento: settembre 2016
L’Ue promuove la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva degli Stati membri attraverso l’APPRENDIMENTO PERMANENTE (OT 10.3), ovvero la formazione continua - lifelong learning – dei cittadini che ha luogo non solo in contesti formali, ma anche in contesti non formali e informali – lifewide learning. CAMBIA LA PROSPETTIVA La formazione professionale non è più solo un processo, ma un risultato che tutela e promuove il patrimonio professionale e culturale dell’individuo e valorizza l’acquisizione di competenze al di fuori di percorsi formativi strutturati e intenzionali. Il contesto europeo STRATEGIA EUROPA 2020
Il contesto normativo nazionale LEGGE n. 92/2012 Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita L’individuo è protagonista attivo dell’apprendimento Acquisisce competenze che possono essere validate e certificate Anche in contesti informali e non formali, in modo intenzionale e non intenzionale. La legge n. 92/2012 pone le basi per la costruzione di un compiuto sistema nazionale di certificazione delle competenze. LEGGE FORNERO
Legge n. 92/ 2012 – Articolo 4 definisce l’apprendimento permanente delega il Governo ad adottare decreti legislativi per definire norme generali e LEP utili a individuare e validare gli apprendimenti non formali e informali con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze delega il Governo a definire: a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo; b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino. art. 4, co. 51 art. 4, co. 58 art. 4, co. 68
DECRETO LEGISLATIVO N. 13/2013 dà attuazione alla Legge n. 92/2012 e definisce i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Promuove l’apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale (Art. 1). Il contesto normativo nazionale DELEGA AL GOVERNO
Il Decreto legislativo n. 13/2013 si articola in due linee di intervento prioritarie: 1. costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 2. definizione degli standard minimi del servizio di certificazione (processo, attestazione e sistema nazionale di certificazione). Il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015: istituisce il QNQR, ovvero il QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI E DELLE RELATIVE COMPETENZE definisce una cornice di riferimenti comuni per l’operatività dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze di titolarità regionale dà attuazione alla prima linea d’intervento per la costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione. Dal D.lgs. n. 13/2013 al D.i. del 30 giugno 2015
LINEA DI INTERVENTO UNO Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali Dal D.lgs. n. 13/2013 al D.i. del 30 giugno 2015
Il quadro nazionale delle qualifiche regionali Il QNQR è un tassello del Repertorio nazionale, previsto dall’art. 8, d. lgs. 13/2013. E’ una banca dati organizzata in 24 settori economico professionali (SEP), ciascuno declinato in processi produttivi, aree di attività (ADA) e singole attività di lavoro che compongono le ADA. Costituisce il riferimento operativo unitario sia per il riconoscimento delle qualifiche regionali in termini di contenuti professionali presidiati che per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Sarà reso pubblicamente accessibile e consultabile sul sito del MLPS. E’ uno strumento aperto, può essere modificato e aggiornato. QNQR SEP PROCESSO PRODUTTIVO ADA ATTIVITÀ DI LAVORO ATTIVITÀ DI LAVORO ATTIVITÀ DI LAVORO
La funzione del QNQR Il QNQR consente di correlare tra loro le qualificazioni regionali. Ovvero, rende possibile: Verificare e mettere a confronto i contenuti professionali (competenze e profili) descritti nei diversi Repertori regionali; Rendere leggibili e riconoscibili i contenuti professionali sulla base di una comune rappresentazione del lavoro; Disporre di un parametro di prestazione professionale per costruire prove di valutazione congruenti.
Il Gruppo Tecnico Competenze (GT) GT COMPETENZE Composto da MLPS MIUR Regioni e PPAA col supporto tecnico di: ISFOL Tecnostruttura ATTIVITÀ PRELIMINARI Individuazione degli ATE Ambiti tipologici di esercizio: descrivono le qualità del contesto di esercizio di una attività lavorativa, esemplificandola. Gli elementi che li costituiscono sono: i Risultati attesi, il livello EQF e le schede esemplificative di caso Elaborazione dei RA Risultati attesi: elementi utili ad affinare le associazioni tra le competenze riferite alle qualificazioni regionali (QR) e le attività di lavoro di riferimento nazionale. Danno luogo ai Gruppi di correlazione/equivalenza tra QR Individuazione dei GdC Gruppi di correlazione: aggregati di attività di lavoro dotati di una valenza funzionale rispetto al meccanismo di correlazione e di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze a livello nazionale
La correlazione tra le qualificazioni regionali La correlazione è un processo orientato alla progressiva standardizzazione delle qualifiche regionali nella prospettiva di implementazione del Repertorio nazionale. Sono correlabili le qualificazioni regionali che, in termini di competenze, presidiano le stesse attività di lavoro. Le qualificazioni regionali correlabili, vagliate e validate dall’apposito Gruppo Tecnico Competenze, sono considerate automaticamente equivalenti.
LINEA DI INTERVENTO DUE Definizione degli standard minimi del servizio di certificazione (processo, attestazione e sistema nazionale di certificazione) Dal D.lgs. n. 13/2013 al D.i. del 30 giugno 2015
Nel Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 sono confluiti i contenuti metodologici principali di tre documenti sugli standard di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze elaborati dal GT Competenze: Proposta di declinazione degli elementi minimi di attestazione, ossia elementi minimi informativi che dovranno essere presenti sia nei documenti rilasciati in esito al processo di individuazione e validazione sia in esito alle procedure di certificazione Elementi minimi di processo per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze, di cui al D. lgs. n. 13/2013 Declinazione operativa della governance dei sistemi di validazione e certificazione e prima ricognizione/valutazione di impatto sui sistemi di accreditamento. Dal D. lgs. n. 13/2013 al D.i. del 30 giugno
D.I. 30 giugno 2015, il ruolo di Regioni e PPAA ARTICOLI 4, 5, 6, 7, 8, 9 D.I. 30 GIUGNO 2015 Compongono il GT Competenze, insieme al MLPS e il MIUR, supportati da ISFOL e Tecnostruttura (dal 2013) Provvedono a dare attuazione al D.I. Garantiscono forme idonee di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali a livello territoriale Monitorano e valutano, congiuntamente col MLPS, l’attuazione del D.I. Danno impulso alla manutenzione ordinaria del QNQR se è necessaria la modifica o l’integrazione di repertori regionali già afferenti al QNQR o in funzione dell’accesso di nuovi repertori regionali
Servizi di IVC, il ruolo di Regioni e PPAA ARTICOLI 4, 5, 6, 7, 8, 9 D.I. 30 GIUGNO 2015 Assicurano il rispetto degli standard minimi di processo e di sistema Disciplinano le modalità di organizzazione delle prove di valutazione a comprova del possesso delle competenze da validare ovvero da certificare Regolamentano l’organizzazione e i termini di conclusione dei servizi di IVC Assicurano, al termine dei servizi di IVC, il rilascio e la registrazione dei Documenti di validazione e del Certificato, conformemente agli standard previsti dal d. lgs. n. 13/2013 e alle informazioni e denominazioni prescritte dal d. i. del 30 giugno Garantiscono l’operatività del D.I. attraverso l’organizzazione territoriale dei servizi (adozione di un quadro regolamentare unitario per l’organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di IVC delle competenze; pubblicazione sul proprio sito istituzionale di una sezione dedicata alla Certificazione delle competenze; personale addetto all’erogazione dei servizi di IVC)
Il lavoro di Regioni e PPAA nell’ambito del GT Competenze A livello nazionale: dal 2013 garantiscono la partecipazione ai lavori del GT che ha definito l’assetto metodologico per l’attuazione del d.lgs. n. 13/2013. A livello territoriale: si impegnano a dotarsi di un proprio repertorio di profili professionali e ad adottare una propria regolamentazione relativa ai servizi di Individuazione, validazione e certificazione (IVC) delle competenze, in linea con i contenuti del decreto del 30 giugno A tale scopo, Regioni e PPAA: hanno fatto ricorso a due tipologie di Accordo (traghettamento e maternage) per dotarsi di un proprio repertorio di qualificazioni e di una propria regolamentazione in termini di IVC delle competenze hanno preso in carico l’istruttoria di uno o più settori economico professionali per verificare la relativa sequenza descrittiva con esperti territoriali hanno associato le competenze descritte nelle proprie qualificazioni professionali alle attività nazionali, per procedere alla correlazione.
Accordi di Traghettamento e Maternage Per velocizzare il processo di dotazione di un proprio repertorio delle qualificazioni professionali e di una propria regolamentazione in termini di IVC delle competenze, le Regioni e PPAA hanno siglato accordi bilaterali o interregionali di Traghettamento e Maternage. Traghettamento: con apposito Protocollo una Regione o PA può prendere un intero Repertorio di qualificazioni professionali e di standard di certificazione di un’altra Regione e traghettarlo nella propria Maternage : una Regione o PA sprovvista di alcune qualificazioni può attingere al Repertorio di un’altra Regione e trasferire singole qualificazioni professionali nel proprio. Il Maternage è possibile anche attingendo al bacino informatico comune (il QNQR), che raccoglie tutte le qualificazioni professionali regionali esistenti Tali strumenti comportano vantaggi per le Regioni e PPAA. Infatti: - agevolano l’allineamento dei territori che sono più indietro - permettono risparmi economici - valorizzano esperienze e investimenti già realizzati.
Quadro sintetico dei repertori regionali di qualificazioni Repertori regionali esistenti 1. Basilicata 2. Liguria 3. Piemonte 4. Toscana 5. Umbria 6. Valle d’Aosta 7. Emilia-Romagna 8. Lombardia 9. FVG ( DGR n luglio 2015 approvato nuovo Rep. qualif.) 10. Lazio 11. Molise 12. Puglia (Traghettamento con Toscana) 13. Sardegna (Traghettamento con Toscana) 14. Marche (Traghettamento con Toscana) 15. Campania (Maternage) 16. Veneto (Traghettamento con Lombardia) 17. Abruzzo (istituito con DGR n.1101/2015) 18. Sicilia (Traghettamento Piemonte) 19. P.A. Bolzano ( istituito con Deliberazione n. 788/2016 ) 20. P.A. Trento ( in fase di costruzione attraverso Maternage –D.dirigente n agosto 15) 21. Calabria (istituito con DGR n.335/2015 e in fase di costruzione – Maternage) Prima linea di intervento aprile 2016 settembre 2015 Legenda: Regioni e PA dotate di Repertorio Regioni e PA con Repertorio in fase di costruzione Regioni e PA senza Repertorio
Quadro sintetico dei sistemi regionali di certificazione Sistemi regionali di certificazione esistenti 1. Emilia-Romagna 2. Lombardia 3. Toscana 4. Umbria 5. Valle d’Aosta 6. Piemonte (in corso di completamento) 7. Sardegna (in corso di completamento) 8. Veneto (in corso di completamento) 9. Basilicata 10. Campania 11. Liguria 12. FVG 13. Puglia 14. P. A. Bolzano In fase di progressiva normazione 1. Abruzzo 2. Calabria 3. Lazio 4. Marche 5. P.A. Trento 6. Sicilia In attesa di aggiornamenti 1. Molise Seconda linea di intervento settembre 2015 aprile 2016
GT Competenze, lavoro svolto Completato il lavoro sulla correlabilità dei Repertori regionali sui 24 settori economico professionali Creati i gruppi di correlazione Individuati gli ambiti tipologici di esercizio (ATE), quali descrittori che esemplificano il contesto di esercizio di una attività lavorativa. Elaborati i Risultati attesi (RA) per ciascuna ADA dei SEP Edilizia, Produzioni alimentari e Servizi per l’educazione, la formazione e il lavoro Adeguate le competenze relative alle qualificazioni dei repertori regionali alle attività che caratterizzano le ADA di riferimento Validati tre settori economico professionali: Edilizia, Produzioni alimentari e Servizi per l’educazione, la formazione e il lavoro
GT Competenze, lavori in corso Avviata istruttoria per validare i restanti 21 SEP Avviata istruttoria tecnica per la costruzione dell’NQF (National qualification framework) nell’ambito del processo di referenziazione formale delle qualificazioni regionali ai livelli del quadro EQF Avviata la pubblicazione on line del QNQR reso consultabile e temporaneamente ospitato dal sito internet Avviato il ciclo di seminari territoriali a carattere informativo – divulgativo per illustrare le ricadute dell’applicazione del QNQR sui sistemi di istruzione/formazione professionale e lavoro Elaborata una proposta di lavoro per la redazione delle schede esemplificative di caso (che descrivono i dettagli dei contesti operativi di esercizio in cui vengono svolte le attività) con il supporto di esperti di contenuto.
A cosa serve il lavoro fatto Il riconoscimento e la spendibilità delle qualificazioni professionali tra le Regioni incidono profondamente sulle dinamiche occupazionali. Infatti, agevolano il matching tra domanda-offerta di lavoro; rendono percorribile il sistema dei crediti formativi, valorizzando le competenze acquisite; favoriscono la programmazione dell’offerta formativa collegata al mondo del lavoro; favoriscono i processi di individuazione delle competenze acquisite in percorsi non formali ed informali di apprendimento; favoriscono la costruzione delle prove di valutazione degli apprendimenti ai fini della validazione e della certificazione delle competenze acquisite; favoriscono l’accesso ai pubblici concorsi; favoriscono la mobilità occupazionale nazionale e a livello comunitario.
Conclusioni Le qualificazioni regionali validate sono spendibili sull’intero territorio nazionale e comunitario Gli apprendimenti sono messi in trasparenza La mobilità geografica e professionale è più agevole Il requisito della CONDIZIONALITA’ EX ANTE è soddisfatto: l’Italia garantisce, infatti, un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. Dà piena attuazione al quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l’apprendimento permanente