1 UOMINI CHIAVE LA TUTELA DELLE RISORSE. Analisi totale Aziende Italiane: principali evidenze Fonte: Ricerca Multifinanziaria Eurisko Aziende %

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1 UOMINI CHIAVE LA TUTELA DELLE RISORSE

Analisi totale Aziende Italiane: principali evidenze Fonte: Ricerca Multifinanziaria Eurisko Aziende % delle aziende ITA sono Composte da meno di 9 dipendenti Il 98% di esse hanno meno Di 20 dipendenti 4,3 milioni sono le imprese Sul territorio ITA Il 30% sono concentrate Nel nord ovest Il 57% ha un fatturato Tra 0 e €

Analisi Aziende totale aziende 90% 5% 2% 1% Aziende con 1-9 dipendenti Aziende con dipendenti Aziende con dipendenti Aziende con dipendenti Aziende con più di 500 dipendenti Aziende italiane per numero di dipendenti Aziende italiane – classificazione geografica Nord Ovest Nord Est Centro Sud 30% 23% 21% 26% Fonte: Ricerca Multifinanziaria Eurisko Aziende

Analisi Aziende Fatturato – coperture assicurative 57% 13% 19% 5% 3% 2% 1% 0% Fino a 500 mila € Da 500 a 1,1 milioni € Da 1,11 a 1,5 milioni € Da 1,51 a 2,6 milioni € Da 2,61 a 5 milioni € Da 5,1 a 15 milioni € Da 15,1 a 25 milioni € Oltre 25,1 milioni € Non indica Aziende italiane - Fatturato riclassificato Aziende italiane - Coperture assicurative acquistate 11% 78% 11% 1 sola copertura Più di una copertura assicurativa Nessuna copertura assicurativa Fonte: Ricerca Multifinanziaria Eurisko Aziende

Aziende italiane - Possesso polizze assicurative 70% 75% 59% 41% 10% 5% 10% 11% RCA Polizze Danni non Auto Malattia/Infortuni Vita Cauzione- Credito Polizze sui crediti commerciali Area Assistenza legale Non indica Analisi Aziende totale aziende Aziende italiane – Perché non ha acquistato nessuna polizza assicurativa? 79% 16% 3% 17% 0% Non indica Non ci è mai stata proposta Il rischio corso dall’azienda è molto contenuto - nullo L’investimento richiesto è troppo elevato Le condizioni contrattuali non garantiscono un equa copertura Fonte: Ricerca Multifinanziaria Eurisko Aziende

Analisi Aziende totale aziende Aziende italiane – Spesa assicurativa in % (fatto 100 il fatturato) 68% 20% 1% 11% Fino al 10% 11% - 30% 31% - 50% Oltre il 50% Non indica Aziende italiane - Canale d’acquisto preferito 82% 6% 2% 0% 12% Agenti assicurativi- agenzie Broker Banche Canale on line Altre risposte Non indica Fonte: Ricerca Multifinanziaria Eurisko Aziende Fonte *: L’Assicurazione Italiana 2007/ ANIA

 Attività personali, professionali e imprenditoriali. Realtà sempre più complessa!  distinguiamo tra RISCHI IMPRENDITORIALI e RISCHI PURI. IL CONCETTO DI RISCHIO RISCHI PURI NECESSITANO DI PIANIFICAZIONE E PREVENZIONE

Misurazione del rischio L’ATTIVITÀ DI RISK MANAGEMENT MAPPATURA dei rischi e pianificazione di soluzioni di protezione per l’azienda INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO ELIMINAZIONE O TRASFERIMENTO GESTIONE SOLUZIONE MONITORAGGIO RISK MANAGEMENT

I.Analisi del rischio II. Misurazione del rischio IV. Soluzione III. Gestione del rischio IL PROCESSO VIRTUOSO

OBIETTIVI/PRIORITÁ  Sopravvivenza  Tranquillità  Riduzione costi  Crescita profitti  Continuità di introiti  Buona immagine sociale  Patrim onio  Reddit o  Person e  Respo nsabilit à EVENTI AVVERSI Analisi Cosa desidera l’imprenditore Cosa potrebbe accadereQuali conseguenze L’ATTIVITÀ DI RISK MANAGEMENT IMPATTO NEGATIVO

CLIENTE Perché è consigliabile trasferire il rischio? Alcuni esempi:  spese di gestione più elevate di quelle dell’assicuratore;  limitata capacità di reperire fondi a breve per fronteggiare il danno;  Ridotta redditività per l’Azienda che si espone al rischio  servizi offerti dall’assicuratore dedicati al rischio specifico. Soluzione TRASFERIMENTO DEL RISCHIO ASSICURATORE L’ATTIVITÀ DI RISK MANAGEMENT

12 RISCHI PURI ART 2284 C.C. MORTE DEL SOCIO SALVO CONTRARIA DISPOSIZIONE DEL CONTRATTO SOCIALE, IN CASO DI MORTE DI UNO DEI SOCI ( MASSIMO 10 NELLE SOCIETA’ DI PERSONE ), I RESTANTI DEVONO LIQUIDARE AGLI EREDI, A MENO CHE PREFERISCANO SCIOGLIERE LA SOCIETA’ OVVERO CONTINUARLA CON GLI EREDI STESSI CONSENZIENTI. ART 2289 C.C. QUOTA DEL SOCIO USCENTE NEI CASI IN CUI IL RAPPORTO SOCIALE SI SCIOGLIE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO, QUESTI O I SUOI EREDI HANNO DIRITTO SOLTANTO AD UNA SOMMA DI DENARO CHE RAPPRESENTI IL VALORE DELLA QUOTA. LA LIQUIDAZIONE DELLA STESSA E’ COSTITUITA IN BASE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA’ NEL GIORNO IN CUI SI VERIFICA L’EVENTO. SE VI SONO OPERAZIONI IN CORSO, IL SOCIO IN OGGETTO ED I SUOI EREDI PARTECIPANO AGLI UTILI ED ALLE PERDITE INERENTI ALLA MEDESIMA OPERAZIONE. SALVO QUANTO DISPOSTO NELL’ART 2270 ( LIQUIDAZIONE ENTRO 6 MESI DELLA QUOTA DALLA DATA DELL’EVENTO ).

13 CHI E’ L’UOMO CHIAVE L’UOMO CHIAVE RAPPRESENTA UNA RISORSA FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO E LA CRESCITA DELL’IMPRESA. TUTTE QUELLE FIGURE PROFESSIONALI INTERNE ALL’AZIENDA CHE, NE COSTITUISCONO UN VANTAGGIO COMPETITIVO, SONO DA CONSIDERARSI APPUNTO “ UOMINI CHIAVE “

14 SECONDA PARTE

15 FIGURE CONTRATTUALI CONTRAENTE È la controparte della compagnia nel contratto di assicurazione. La società (di persone o di capitali) si tutela dal possibile danno derivante (morte dell’assicurato) alla propria attività. ASSICURATO È il soggetto alla vita del quale è collegato l’evento dannoso per la società. Può essere l’amministratore o una persona che riveste un ruolo chiave in azienda. BENEFICIARIO È il percettore del capitale maturato al verificarsi dell’evento. Il regime fiscale da applicare dipende dai soggetti beneficiari: Società stessa, Assicurato e/o Eredi

16 FATTISPECIE CONTRATTUALE CONTRAENTE ASSICURATO BENEFICIARIO DETERMINATO LA SOCIETÀ KEY MAN VARIA 1° CASO VARIA 2° CASO LA SOCIETÀ KEY MAN / EREDI DETERMINATO

17 IL CAPITALE ASSICURATO L’ammontare del capitale da assicurare sotto il profilo civilistico e fiscale, non risponde ad alcun limite massimo. Occorre rispettare un ragionevole principio di “ CONGRUITA’ “. L’entità della copertura quindi, va misurata in stretta relazione con l’oggetto del contratto, l’impatto o peso economico del KEY MAN. Nel caso l’uomo chiave sia socio in una società di persone, il capitale assicurato Potrà essere pari alla sua quota del valore patrimoniale nella società, al momento In cui viene stipulata la polizza.

18 BENEFICIARIO = SOCIETÀ DEDUCIBILITÀ PREMI ASSICURATIVI Art. 109 c. 5 del TUIR afferma che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi o di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. Al pari di altri beni aziendali ( immobili – macchinari – ecc… ) l’uomo chiave, ricopre un ruolo critico nell’attività dell’azienda, quindi viene assicurato per dare alla stessa in caso di decesso, la liquidità per superare la crisi per il suono mancato ed improvviso supporto. Principio di “ INERENZA + certezza + determinabilità del costo “: I PREMI ASSICURATIVI SONO DEDUCIBILI PER COMPETENZA DAL REDDITO D’IMPRESA AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO (IRES) E AI FINI (IRAP)

19 PERCEZIONE INDENNIZZO ASSICURATIVO L’INDENNIZZO ASSICURATIVO PERCEPITO DALL’ASSICURATO E/O DAI SUOI EREDI SARÀ ESENTE DA TASSAZIONE così come previsto dall’art. 6 c. 2 del TUIR che afferma “i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.” BENEFICIARIO = ASSICURATO / EREDI

20 PERCEZIONE INDENNIZZO ASSICURATIVO L’ammontare dell’indennizzo assicurativo è un componente positivo di reddito, l’art. 88 c. 3 del TUIR afferma che “sono considerate sopravvenienze attive le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del c. 1 art. 85 e lettera b) c. 1 art. 86 (indennità per la perdita o il danneggiamento di beni). Il capitale liquidato è una sopravvenienza attiva che però viene bilanciata dall’uscita motivata dai costi per cui era nata la polizza ( esempio: consulenze, ricerche di mercato,quote socio, mancati guadagni, ecc… art 89 nuovo T.U.I.R ). L’INDENNIZZO ASSICURATIVO PERCEPITO È DA CONSIDERARSI SOPRAVVENIENZA ATTIVA IMPONIBILE SIA AI FINI IMPOSTE SULREDDITO (IRES) CHE AI FINI (IRAP). BENEFICIARIO = SOCIETÀ

21 DEDUCIBILITÀ PREMI ASSICURATIVI In capo all’assicurato i premi assicurativi costituiscono un COMPENSO IN NATURA (FRINGE BENEFIT) e sono inquadrati nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF). Secondo l’art. 95 c. 5 del TUIR, “i compensi spettanti agli amministratori delle società […] sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti […]”, IN CAPO ALLA SOCIETÀ I PREMI ASSICURATIVI SONO CONSIDERATI COMPONENTE NEGATIVO DI REDDITO, PERCIÒ DEDUCIBILE PER CASSA AI FINI DELLE IMPOSTE IMPOSTE SUL REDDITO (IRES). BENEFICIARIO = ASSICURATO / EREDI

22 IMPUTAZIONE DEL PREMIO TEMPORANEA CASO MORTE T.C.M. (PURO RISCHIO) La polizza T.C.M. ha durata determinata (max. 25 anni) e prevede la corresponsione di un numero prestabilito di premi assicurativi. Il costo relativo ai premi oggettivamente determinato e certo, può essere rapportato al tempo, ne consegue che TALI COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO SONO DEDUCIBILI PER COMPETENZA, PER LE QUOTE EFFETTIVAMENTE MATURATE DELLA PRESTAZIONE – GARANZIA. CASO MORTE A VITA INTERA Nella polizza caso morte a vita intera non vi è una durata prestabilita, questa è legata al verificarsi dell’evento dal quale ci si vuole proteggere; ciò non consente di determinare la competenza del premio assicurativo pur oggettivamente determinato. TALI COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO SONO DEDUCIBILI PER CASSA (DEDUCIBILI INTERAMENTE NELL’ESERCIZIO IN CUI SONO PAGATI).

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