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D.L. 70/2011 Credito d’imposta per la ricerca - 25 gennaio

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Presentazione sul tema: "D.L. 70/2011 Credito d’imposta per la ricerca - 25 gennaio"— Transcript della presentazione:

1 D.L. 70/2011 Credito d’imposta per la ricerca - 25 gennaio 2012 -

2 La norma istitutrice “È istituito … per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio ...”

3 Le imprese beneficiarie
Il credito d’imposta è riservato a tutte le imprese, già esistenti o di prossima costituzione, che effettuano investimenti in progetti di ricerca commissionati a Uni o Enti di ricerca La ricerca agevolabile* Ricerca fondamentale; Ricerca industriale; Sviluppo sperimentale. *È esclusa la ricerca interna.

4 Aspetti fondamentali Automaticità: il credito è riconosciuto in automatico – a tal proposito non è infatti prevista la valutazione preventiva del progetto Esclusione: sono esclusi dagli investimenti agevolabili le spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese o relative a beni o servizi messi a disposizione delle Università Deducibilità: l’importo degli investimenti in progetti di ricerca è integralmente deducibile dall’imponibile delle imprese Momento di effettuazione: investimenti realizzati nei periodi d’imposta 2011 e 2012

5 Aspetti fondamentali Utilizzo del credito:
il credito compete in tre quote annuali di pari importo (anno di completamento dell’investimento e due anni successivi)*; Il credito è compensabile ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/97 ad esclusione del comma 2, lett. E), f), g), h-ter) e h-quater). Cumulabilità: le imprese destinatarie del credito d’imposta in oggetto potranno cumularlo con altre agevolazioni o contributi pubblici … salvo che le norme disciplinanti tali agevolazioni dispongano diversamente. Rilevanza del credito: Non concorre né ai fini IRES che IRAP; Non rileva ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’art. 61 TUIR; Non rileva per la determinazione della quota di spese a altri componenti negativi diversi da interessi passivi. *Il credito non utilizzato potrà esserlo nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità ordinarie.

6 Il metodo di calcolo L’importo del credito d’imposta spettante è pari al 90 per cento della quota di investimenti in ricerca che eccede la media dei “medesimi investimenti in ricerca” realizzati nei periodi d’imposta Per “medesimi investimenti in ricerca” si ritiene si intendano gli investimenti relativi a progetti commissionati ad Università ed Enti di ricerca. Ai fini del calcolo della media, sono presi in considerazione anche gli esercizi in cui tali costi non sono stati sostenuti – nell’ipotesi in cui in nessuno dei 3 esercizi siano stati sostenuti costi di ricerca, la percentuale del credito d’imposta sarà applicata all’intero ammontare dei costi sostenuti.

7 Cosa comporta per le aziende Esempio 1
Si ipotizzi la stipula di un contratto di ricerca di euro 100. Tale costo è a deduzione dai ricavi secondo i criteri ordinari e, quindi, nel corso degli anni risulterebbe a carico dell’azienda per la differenza tra l’esborso ed il carico fiscale (IRES 27,5 + IRAP 4,97 = 32,47) cioè per euro 67,53 Ipotizzando una media di investimento nel triennio pari a 40, l’eccedenza ai fini del credito d’imposta è uguale a 100 – 40 = 60 - Il credito di imposta fruibile è 60*90%= 54 - Complessivamente, per l’impresa si verificherebbe: Esborso complessivo - € 100,00 Risparmi d’imposta (deduzione) + € 32,47 Credito d’imposta + € 54,00 Totale - € 13,53

8 Cosa comporta per le aziende Esempio 2
Si ipotizzi la stipula di un contratto di ricerca di euro 100. Tale costo è a deduzione dai ricavi secondo i criteri ordinari e, quindi, nel corso degli anni risulterebbe a carico dell’azienda per la differenza tra l’esborso ed il carico fiscale (IRES 27,5 + IRAP 4,97 = 32,47) cioè per euro 67,53 Ipotizzando una media di investimento nel triennio pari a 0, l’eccedenza ai fini del credito d’imposta è uguale a 100 - Il credito di imposta fruibile è 100*90%=90 - Complessivamente, per l’impresa si verificherebbe: Si potrebbe parlare di “UTILE” (non fiscalmente rilevante) pari a: 22,97 euro Esborso complessivo - € 100,00 Risparmi d’imposta (deduzione) + € 32,47 Credito d’imposta + € 90,00 Totale + € 22,97


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