Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – -Gorizia, 27 ottobre 2016 II parte- 1.

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Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – -Gorizia, 27 ottobre 2016 II parte- 1

ESTENSIONI E LIMITI ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA E’ possibile prevedere con norme diverse dai criteri di giurisdizione l’estensione o la limitazione della giurisdizione italiana?

ESTENSIONI E LIMITI ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA ESTENSIONI Art. 6 l. 218/95- questioni preliminari LIMITI Art. 5 l. 218/95 – azioni reali su beni immobili Art. 11 l. 218/95 – difetto di giurisdizione Art. 7 l. 218/95 – litispendenza internazionale

ESTENSIONI DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA ART. 6 l. 218/95 – ESTENSIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA ALLE QUESTIONI PRELIMINARI, OVVERO ALLE QUESTIONI CHE RIGUARDANO L’ESISTENZA E LA VALIDITA’ DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA CHE CONDIZIONA COME PRESUPPOSTO L’APPLICAZIONE NEL FORO DI UNA NORMA MATERIALE STRANIERA CHE HA AD OGGETTO LA DISCIPLINA DI UN RAPPORTO INTERINDIVIDUALE

GIURISDIZIONE E QUESTIONI PRELIMINARI Legittimità dei figli – questione principale Validità del matrimonio – questione preliminare

GIURISDIZIONE E QUESTIONI PRELIMINARI Separazione e divorzio– questione principale Validità del matrimonio – questione preliminare

GIURISDIZIONE E QUESTIONI PRELIMINARI La norma dell’art. 6 l. 218/95 ha solo un significato in ambito giurisdizionale o anche in ordine all’individuazione della legge applicabile? Diverse opinioni in dottrina – Riconoscibilità delle situazioni giuridiche straniere nell’ordinamento del foro, senza necessità di individuare la l. applicabile come nell’art. 27 l. 218/95 – Indicazioni sulla legge applicabile alla questione preliminare

LEGGE APPLICABILE ALLE QUESTIONI PRELIMINARI Legge applicabile alle questioni preliminari Soluzione congiunta Legge applicabile alla questione principale Solo norme materiali Anche d.i.p. Soluzione disgiunta Lex fori Solo norme materiali Anche d.i.p. 8

LEGGE APPLICABILE ALLE QUESTIONI PRELIMINARI Separazione e divorzio Validità del matrimonio 9

LEGGE APPLICABILE ALLE QUESTIONI PRELIMINARI Validità del matrimonio ai fini di separazione e divorzio Lex fori Se invalido non si pronuncia separazione e divorzio Validità del matrimonio ai fini di separazione e divorzio Legge regolatrice di separazione e divorzio Inutile attività processuale in sede di separazione e divorzio 10

LEGGE APPLICABILE ALLE QUESTIONI PRELIMINARI E’ possibile trarre indicazioni sulla legge applicabile dall’art. 6 l. 218/95? Forse sì, in base all’analogia tra estensione della giurisdizione italiana e competenza della lex fori si può forse ritenere che l’art. 6 l. 218/95 indichi la soluzione disgiunta per la disciplina delle questioni preliminari. 11

LIMITI ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA Art. 5 l. 218/95 : per azioni reali su beni immobili siti all’estero è esclusa la giurisdizione italiana Ratio: vicinanza della fattispecie con un altro ordinamento – principio di prossimità che si attua generalmente con il criterio del collegamento più stretto 12

LIMITI ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA Art. 5 l. 218/95 : ambito di applicazione: – Tutte le azioni reali, qualunque sia il diritto fatto valere; – Tutti i criteri di giurisdizione: anche accettazione della giurisdizione. 13

LIMITI ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA Art. 11 l. 218/95 : difetto di giurisdizione Rimane comunque in vigore la disciplina del regolamento di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c., perché il rinvio che lo stesso fa all’art. 37 c.p.c. deve essere inteso come rinvio recettizio e quindi non rileva ai fini dell’art. 41 l’abrogazione dell’art. 37, 2° co. da parte della l. 218/95: Cass. S.u , n

DIFETTO DI GIURISDIZIONE Differente operatività Eccezione del convenuto che non ha accettato la giurisdizione italiana D’ufficio A: Se il convenuto è contumace B: Se si tratta di una controversia concernente un’azione reale avente ad oggetto beni immobili situati all’estero C: Se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma di diritto internazionale 15

DIFETTO DI GIURISDIZIONE Per effetto di una norma internazionale: novità della riforma del d.i.p. italiano – Varie fonti del diritto internazionale in materia di immunità dalla giurisdizione: degli Stati, degli organi, degli agenti diplomatici, delle organizzazioni internazionali 16

DIFETTO DI GIURISDIZIONE C) Limiti alla giurisdizione italiana derivanti da norme internazionali su immunità. Norme consuetudinarie Norme convenzionali: ad es. Conv. Vienna su rel. Diplomatiche; Conv. ONU, su immunità degli Stati 17

DIFETTO DI GIURISDIZIONE Delicati problemi di coordinamento con altre fonti: ad es. art. 6 Cedu e diritto all’equo processo Ad es. caso dei rapporti di lavoro con lo Stato straniero – tendenza a riconoscere l’immunità solo in caso di rapporti implicanti l’esercizio di sovranità dello Stato 18

DIFETTO DI GIURISDIZIONE Altri aspetti problematici: immunità dalla giurisdizione civile in caso di responsabilità dello Stato derivante dalla commissione di crimini internazionali In Italia rilevante l’orientamento della Cass. A partire dalla sent dell’ Ferrini; sent , n Mantelli – sentenza CIG : Germania/Italia 19

SENTENZA CIG 3/2/2012 – GERMANIA/ITALIA Controversia concernente la mancata applicazione dell’immunità alla Germania per crimini commessi nella IIWW La norma consuetudinaria che prevede l’immunità dalla giurisdizione può essere derogata in presenza di una violazione dello ius cogens? Tale aspetto era già stato trattato nella ordinanza del 6 luglio 2010 con cui la CIG ha respinto la counterclaim italiana – tuttavia la CIG lo affronta nella parte III della sent. escludendo che ciò sia possibile 20

SENTENZA CIG 3/2/2012 – GERMANIA/ITALIA Apporto fondamentale alla teoria dell’immunità; Tentativo dell’Italia di sottolineare la rilevanza della connessione con i diritti umani. Tentativo fallito: la Corte afferma che vi è violazione del diritto internazionale da parte dell’Italia pur non escludendo… 21

SENTENZA CIG 3/2/2012 – GERMANIA/ITALIA ……che alla responsabilità penale di un organo di Stato si possa affiancare quella dello Stato, ma distinguendo i piani di valutazione di tale responsabilità: CIG per la responsabilità degli Stati; giurisdizione interna no per regola di immunità dalla giurisdizione. 22

SENTENZA CIG 3/2/2012 – GERMANIA/ITALIA ARGOMENTI DELL’ITALIA:….assenza di rimedi alternativi a disposizione delle vittime determinava una situazione del tutto particolare che avrebbe giustificato una deroga all’immunità dello Stato dalla giurisdizione straniera. CIG RESPINGE TALE ARGOMENTO (par. 101): nega la rilevanza del fatto che il ricorso al giudice italiano costituisca per le vittime l’unico rimedio giurisdizionale esperibile. 23

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA n. 238 del Questione di legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento ex art. 10 Cost. della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Cost. nella sent nella parte in cui nega la giurisdizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi iure imperii dalla Germania (Terzo Reich). Questione posta da Tribunale di Firenze adito da 2 cittadini italiani deportati e da eredi di un terzo deportato nella IIWW x avere risarcimento dei danni subiti in seguito alla cattura di militari italiani da parte del Terzo Reich. 24

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA n. 238 del Art. 94 della Carta ONU obbliga lo Stato ad adeguarsi alle pronunce della CIG quando stabilisce l’obbligo per il giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione per crimini commessi sul territorio italiano. Art. 1 l n. 5 esecuzione Conv. N.Y 2004 CONTRASTO con Art. 2 e 24 Cost. 25

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA n. 238 del – TEORIA DEI CONTRO - LIMITI Art. 2 e 24 Cost.: sono principi supremi dell’ordinamento costituzionale e costituiscono limite all’ingresso di norme internazionalmente riconosciute ex art. 10 Cost. o in Trattati internazionali. 26

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA n. 238 del – TEORIA DEI CONTRO - LIMITI Per qualcuno si parla di scontro tra la Corte Cost. it. e la CIG…. Corte Cost. fa riferimento ai controlimiti istituzionali all’apertura dell’ordinamento italiano alle consuetudini internazionali. 27

LIMITI ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA Art. 7 l. 218/95: litispendenza internazionale. Novità nel sistema italiano di d.i.p. (art. 3 c.p.c. no litispendenza) – salvo Conv. Bruxelles Fondamenti: – Apertura ai valori giuridici stranieri; – Riconoscimento delle sentenze straniere; – Equivalenza delle giurisdizioni; – Economia processuale 28

LITISPENDENZA Litispendenza ≠ connessione Regole diverse nei sistemi processuali dei vari Stati: paesi di common law e di civil law 29

LITISPENDENZA Diverse figure di litispendenza Litispendenza interna: art. 39 c.p.c. eccezione di cosa giudicata Litispendenza comunitaria: art. 21 Conv. Brux. – art. 29 Reg. Brux. Ibis – riconoscimento automatico delle decisioni Litispendenza internazionale: art. 7 l. 218/95 – riconoscimento automatico delle decisioni 30

LITISPENDENZA PRESUPPOSTI IDENTITA’ DI: TITOLO OGGETTO PARTI 31

LITISPENDENZA IDENTITA’ DI: TITOLO OGGETTO PARTI LITISPENDENZA INTERNAZIONALE LITISPENDENZA COMUNITARIA: CGCE – Gubisch CGCE – Tatry CGCE – Drouot 32

LITISPENDENZA OPERATIVITA’ PROCESSUALE LITISPENDENZA INTERNAZIONALE ECCEZIONE SOSPENSIONE CON PREVISIONE LITISPENDENZA COMUNITARIA: D’UFFICIO SOSPENSIONE – VERIFICA COMPETENZA 33

LITISPENDENZA c.d. COMUNITARIA 34 - Disciplina prevista dal Reg. Bruxelles Ibis (art. 29): - Presupposti intesi in maniera più ampia che nella litispendenza internazionale; - rilevabilità d’ufficio; - effetto: sospensione del procedimento in attesa di verifica della competenza.

LITISPENDENZA c.d. COMUNITARIA 35 - Disciplina prevista dal Reg. Bruxelles II bis: - art. 19 – ampliamento dei casi in cui opera la litispendenza comunitaria; - rilevabilità d’ufficio; - effetto: sospensione del procedimento in attesa di verifica della competenza.

LITISPENDENZA INTERNAZIONALE 36 - Art. 7 l. 218/95: - ambito d’applicazione residuale; - connessione con automatica riconoscibilità delle decisioni; - rilevabile su eccezione di parte; - effetto: sospensione del procedimento con previsione degli effetti della sentenza straniera che concluderà il procedimento;

LITISPENDENZA INTERNAZIONALE 37 - Art. 7 l. 218/95: - presupposti – identità di parti, titolo, oggetto della controversia da intendersi ≠ da quelli della litispendenza comunitaria e ≠ da quelli della litispendenza interna

PRESUPPOSTI LITISPENDENZA 38 Litispendenza comunitaria Litispendenza internazionale Litispendenza interna

LITISPENDENZA INTERNAZIONALE 39 Interpretazione dei presupposti intermedia rispetto ai presupposti delle altre due fattispecie di litispendenza. Ad es. per valutare l’identità della causa si fa riferimento al fatto materiale invocato a fondamento della pretesa piuttosto che sulle norme sulle quali essa si fonda.

LITISPENDENZA INTERNAZIONALE 40 Operatività della litispendenza internazionale: – Eccezione di parte; – Valutazione da parte del giudice dei possibili effetti che la sentenza che conclude il procedimento straniero produrrà nell’ordinamento italiano: lett. A), B), C) dell’art. 64.

LITISPENDENZA INTERNAZIONALE 41 Effetti della litispendenza: – Provvisorio e sospensivo del procedimento nazionale; – Definitivo ed escludente in via permanente la giurisdizione italiana se il giudice straniero si sia pronunciato, la pronuncia sia definitiva e sia stata riconosciuta in Italia.

LITISPENDENZA 42 Litispendenza comunitaria Presupposti intesi più ampiamente Rilevabile d’ufficio Sospensione – verifica competenza Litispendenza internazionale Presupposti intesi meno ampiamente Rilevabile su eccezione di parte Sospensione con previsione: art. 64 l. 218/95

ALTRE NORME DI GIURISDIZIONE Art. 12 l. 218/95: il processo che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana ≠ art. 27 disp. Prel. C.c.: processo regolato dalla lex fori 43

ALTRE NORME DI GIURISDIZIONE Art. 8 l. 218/95 – determinazione della giurisdizione italiana: art. 5 c.p.c.: proposizione della domanda Favor per la giurisdizione: criteri di giurisdizione individuati successivamente: art. 72, 2° co., l. 218/95 44