IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA elezione ruolo e funzioni Maria Herta Palomba
RUOLO E’ il capo dello Stato Rappresenta l’unità nazionale (art. 87 cost) E’ garante della Costituzione La sua figura si pone al di fuori tre poteri fondamentali (legislativo, esecutivo, giudiziario) nei cui confronti svolge una funzione di impulso, moderazione e garanzia al fine di assicurare un corretto funzionamento dello Stato e l’equilibrio tra i diversi organi costituzionali.
SEDE PALAZZO DEL QUIRINALE
ELEZIONE art. 83 Cost. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 3 delegati di ogni regione (1 per la Val d’Aosta). L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Nelle prime tre votazioni occorre la maggioranza qualificata ( 2/3 dei componenti dell’assemblea). Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (metà +1 dei componenti).
REQUISITI art. 84 Cost * cittadinanza italiana * 50 anni * pieno godimento dei diritti civili e politici Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
DURATA Il Presidente della Repubblica dura in carica per 7 anni ed è rieleggibile (art.85 Cost.) I 7 anni decorrono dal giorno del giuramento di fedeltà alla Repubblica (art. 91 Cost.) L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
POTERI E FUNZIONI Il Presidente della repubblica ha dei poteri nei confronti del: - Parlamento - Governo - Magistratura
Poteri e funzioni nei confronti del potere legislativo - autorizza la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87 Cost.); (art.87 Cost.) - promulga le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art.73 Cost.);(art.73 Cost.) - rinvia alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art.74 Cost.);(art.74 Cost.) - emana i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art.87 Cost.);(art.87 Cost.) - indice i referendum (art.87 Cost.) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta.(art.87 Cost.)
Poteri e funzioni nei confronti del potere esecutivo - nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art.92 Cost.);(art.92 Cost.) - accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art.93 Cost.);(art.93 Cost.) - nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art.87 Cost.);(art.87 Cost.) - presiede il Consiglio Supremo della difesa e detiene il comando delle Forze Armate italiane (art.87 Cost.);(art.87 Cost.) - decreta lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art.126 Cost.);(art.126 Cost.) - decreta lo scioglimento delle Camere o anche una sola di esse (art.88 Cost.);(art.88 Cost.)
Poteri e funzioni nei confronti del potere giudiziario - presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (art.104 Cost.);(art.104 Cost.) - nomina un terzo dei componenti della Corte Costituzionale (art.135 Cost.);(art.135 Cost.) - concedere la grazia e commuta le pene (art.87 Cost.)(art.87 Cost.)
Poteri e funzioni nei confronti delle Camere - indice le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art.87 Cost.)(art.87 Cost.) - nomina fino a cinque senatori a vita (art.59 Cost.); (art.59 Cost.) - invia messaggi alle Camere (art.87 Cost.); (art.87 Cost.) - convoca le Camere in via straordinaria (art.62 Cost.); (art.62 Cost.) - scioglie le Camere salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. - Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art.88 Cost.)semestre bianco(art.88 Cost.)
SUPPLENZA art. 86 Cost. - Se il Presidente della Repubblica non può temporaneamente assolvere alle sue funzioni, queste sono esercitate dal Presidente del Senato - In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni il Presidente della Camera dei deputati indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni salvo il maggior termine se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione.
RESPONSABILITA’ art. 90 Cost. Al fine di garantire al Presidente della Repubblica autonomia e libertà nell’esercizio delle sue funzioni è fissato il principio della non Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, salvo i casi di: attentato alla Costituzione alto tradimento In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
CENNI STORICI Il 2 giugno del 1946 gli italiani votarono per il referendum, che portò alla nascita della Repubblica, e per l’elezione dell’Assemblea costituente. Dopo la proclamazione dei risultati del referendum, nella notte tra il 12 e il 13 giugno, Alcide De Gasperi, in qualità di Presidente del Consiglio in carica, esercitò “ope legis” le funzioni di Capo dello Stato fino al 30 giugno. Il 28 giugno 1946 l’Assemblea costituente elegge il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, che assume la carica il 1° luglio.
Il 27 dicembre 1947 viene promulgata la Costituzione italiana che nella prima delle disposizioni finali e transitorie, statuisce che il Capo provvisorio dello Stato assume la denominazione di Presidente della Repubblica dal 1° gennaio Le prime elezioni politiche si svolgono il 18 aprile 1948 L’11 maggio 1948 Luigi Einaudi viene eletto Presidente della Repubblica dal Parlamento e presta giuramento il giorno successivo.