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IL PARLAMENTO.

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Presentazione sul tema: "IL PARLAMENTO."— Transcript della presentazione:

1 IL PARLAMENTO

2 LA FORMA DI GOVERNO Indica il diverso modo con cui lo Stato esercita i suoi tre poteri. La forma di governo è, quindi, l'organizzazione di cui si serve lo Stato per esercitare la propria sovranità e riguarda i rapporti che intercorrono tra gli organi dello Stato.

3 IL PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI DI MONTESQUIEU
I TRE POTERI DELLO STATO DEVONO ESSERE ESERCITATI DA ORGANI SEPARATI E AUTONOMI POTERE LEGISLATIVO  PARLAMENTO POTERE ESECUTIVO  GOVERNO POTERE GIURISDIZIONALE  MAGISTRATURA 3

4 LE FORME DI GOVERNO MONARCHIA Il capo dello Stato è il re
La carica si trasmette per via ereditaria (successione dinastica) La carica è vitalizia REPUBBLICA Il capo dello Stato è il Presidente della Repubblica Il Presidente viene eletto o dai cittadini o dal Parlamento La carica è temporanea

5 MONARCHIA ASSOLUTA Non esiste il principio della separazione dei poteri. La sovranità è completamente nelle mani del Re, che esercita in modo “assoluto”, cioè senza limiti, tutti i poteri dello Stato, senza avere al fianco nessun altro organo costituzionale: il Re è legislatore, amministratore e giudice.

6 MONARCHIA COSTITUZIONALE
Il principio della separazione dei poteri si inizia ad affermare: la sovranità è ripartita fra diversi organi costituzionali. Il monarca non è più sovrano assoluto. Il Parlamento esercita la funzione legislativa. A volte vi è una Costituzione, cioè una legge fondamentale, che limita l’autorità del sovrano.

7 MONARCHIA PARLAMENTARE
Il principio della separazione dei poteri si realizza pienamente: il Governo è responsabile verso il Parlamento. Il Parlamento, eletto da un corpo elettorale, ha il potere di concedere, e togliere, la fiducia al Governo e costringerlo alle dimissioni. Il re esercita funzioni secondarie.

8 REPUBBLICA PARLAMENTARE
L'unico organo eletto dal popolo è il Parlamento. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento; il Governo entra in carica solo dopo aver ottenuto la fiducia del Parlamento, di fronte al quale è responsabile. Il Presidente non partecipa alla funzione esecutiva, che spetta al Governo; in certi casi può sciogliere anticipatamente il Parlamento.

9 REPUBBLICA PRESIDENZIALE
Il Presidente viene eletto direttamente dal popolo. Il Presidente è anche capo del Governo, e ha il potere di nominare e revocare i ministri, che sono responsabili solo nei suoi confronti. Non vi è un rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Il Parlamento non può costringere alle dimissioni il Governo. Presidente e Parlamento sono organi nettamente distinti. Il primo non può sciogliere il Parlamento; il secondo non può costringere alle dimissioni il Presidente. Un esempio è rappresentato dagli Stati Uniti.

10 REPUBBLICA SEMIPRESIDENZIALE
Il Presidente viene eletto direttamente dal popolo. Il Presidente partecipa alla funzione esecutiva insieme al capo del Governo e al Governo. Vi è un rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Il Presidente può sciogliere anticipatamente il Parlamento. Un esempio è rappresentato dalla Francia.

11 L’Italia è una repubblica parlamentare.
IL PARLAMENTO L’Italia è una repubblica parlamentare. Il Palamento è eletto dal corpo elettorale (suffragio universale diretto) ed è l’organo che esercita la funzione legislativa. 11

12 PARLAMENTO COMPOSTO DA DUE CAMERE
BICAMERALISMO PARLAMENTO COMPOSTO DA DUE CAMERE Secondo l’articolo 55 della Costituzione, il Parlamento si compone della Camera dei deputati (la cui sede è a palazzo Montecitorio a Roma) e del Senato della Repubblica (la cui sede è a palazzo Madama).

13 BICAMERALISMO PERFETTO: LE DUE CAMERE HANNO LE STESSE FUNZIONI

14 La legislatura è il periodo in cui resta in carica il Parlamento
La legislatura è il periodo in cui resta in carica il Parlamento. Salvo scioglimento anticipato delle Camere da parte del presidente della Repubblica, la legislatura dura cinque anni. Ogni cinque anni il corpo elettorale deve eleggere il Parlamento attraverso le elezioni politiche.

15 Lo scioglimento anticipato
Quando la maggioranza dei membri di una Camera vota contro il Governo (rapporto di fiducia), il Governo è obbligato a rassegnare le dimissioni. Se è impossibile formare una maggioranza disponibile a sostenere un nuovo Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente il Parlamento. In questo caso si tengono elezioni politiche anticipate.

16 Il PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
PARLAMENTO A CAMERE RIUNITE (PALAZZO MONTECITORIO). FUNZIONI: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (art. 83 Cost.)        GIURAMENTO del Presidente della Repubblica (art. 91 Cost.)          MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER ALTO TRADIMENTO O PER ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE (art. 90 Cost.) ELEZIONE DI 1/3 DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (art. 135 Cost.) ELEZIONE DI 1/3 DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (art. 104 Cost.)

17 DIFFERENZE TRA LE DUE CAMERE 315 membri elettivi + i senatori a vita
Composizione Elettorato attivo Elettorato passivo Sistema elettorale Camera dei deputati 630 membri elettivi 18 anni 25 anni Proporzionale con sbarramento su base nazionale Senato della Repubblica 315 membri elettivi + i senatori a vita 40 anni Proporzionale con sbarramento su base regionale

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19 I SENATORI A VITA SONO: COLORO CHE HANNO RICOPERTO LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CITTADINI NOMINATI SENATORI A VITA DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER MERITI PARTICOLARI IN CAMPO SOCIALE, SCIENTIFICO, POLITICO, ECONOMICO, ARTISTICO ECC.

20 LE GARANZIE PER I PARLAMENTARI
IMMUNITA’: INSINDACABILITA’ PER LE OPINIONI E I VOTI ESPRESSI; INVIOLABILITA’ PER I REATI COMMESSI: immunità per l’arresto, le perquisizioni e le intercettazioni; l’autorità giudiziaria deve richiedere l’autorizzazione a procedere alla Camera a cui appartiene il parlamentare; INDENNITA’

21 IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE
OGNI CAMERA APPROVA UN PROPRIO REGOLAMENTO ORGANI INTERNI DELLE CAMERE - PRESIDENTE - COMMISSIONI PARLAMENTARI - GRUPPI PARLAMENTARI

22 LE COMMISSIONI PARLAMENTARI
COMMISSIONI PERMANENTI: SONO COMPOSTE DA UN NUMERO RIDOTTO DI DEPUTATI O SENATORI RIPRODUCONO LA COMPOSIZIONE POLITICA DELLE CAMERE SI DISTINGUONO IN BASE ALLA COMPETENZA PER MATERIA (COMMISSIONE BILANCIO, COMMISSIONE GIUSTIZIA ECC.) INTERVENGONO NEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI COMMISSIONI D’INCHIESTA  CONDUCONO INDAGINI SU QUESTIONI RILEVANTI DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE O POLITICO (COMMISSIONE ANTIMAFIA, COMMISSIONE STRAGI ECC.) COMMISSIONI BICAMERALI

23 I GRUPPI PARLAMENTARI LE REGOLE PER VOTARE
I PARLAMENTARI SONO ORGANIZZATI IN GRUPPI PARLAMENTARI, IN BASE AL PARTITO DI APPARTENENZA. IL CAPOGRUPPO E’ IL PORTAVOCE DI CIASCUN GRUPPO LE REGOLE PER VOTARE NUMERO LEGALE MAGGIORANZA SEMPLICE  MAGGIORANZA DEI PRESENTI MAGGIORANZA ASSOLUTA  MAGGIORANZA DEI MEMBRI MAGGIORANZA QUALIFICATA  AD ESEMPIO I 2/3 DEI MEMBRI SCRUTINIO PALESE (AD ES. PER IL VOTO DI FIDUCIA NEI CONFRONTI DEL GOVERNO) SCRUTINIO SEGRETO

24 LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO
FUNZIONI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE FUNZIONE LEGISLATIVA FUNZIONI NEI CONFRONTI DEL GOVERNO – AD ESEMPIO RAPPORTO DI FIDUCIA

25 LA FUNZIONE LEGISLATIVA
L'iter di formazione di una legge ordinaria (artt Cost.) comprende le seguenti fasi: 1)   INIZIATIVA LEGISLATIVA 2)   DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DI UNA CAMERA (PROCEDIMENTO ORDINARIO O ABBREVIATO) 3) DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELL’ALTRA CAMERA (PROCEDIMENTO ORDINARIO O ABBREVIATO) 4) PROMULGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5) PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE.

26 L’INIZIATIVA LEGISLATIVA
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA è la facoltà di presentare a uno dei due rami del Parlamento una proposta di legge. Tale facoltà viene attribuita dall'articolo 71 della Costituzione ai soggetti seguenti: ciascun membro del Parlamento; Governo (in questo caso il progetto si chiama disegno di legge); ogni Consiglio regionale; Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (C.N.E.L.); elettori (leggi di iniziativa popolare).

27 DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
PROCEDIMENTO ORDINARIO: la discussione avviene prima dinanzi alla commissione permanente che agisce in sede referente. La commissione presenta una relazione all'assemblea, che discute il progetto, lo modifica e lo approva, oppure lo respinge. Se questo viene approvato, viene inviato all'altra Camera, dove si seguirà il medesimo procedimento.

28 Quando le Camere hanno approvato lo stesso testo, il progetto diviene legge. Se la seconda Camera lo approva con qualche modifica (emendamento), il progetto torna alla prima Camera per l'approvazione delle modifiche. Spesso un progetto passa più volte da una Camera all'altra prima di arrivare al testo definitivo. Le due Camere devono approvare un progetto di legge nello stesso testo. Se una Camera potesse modificare unilateralmente un progetto di legge, non si potrebbe parlare di bicameralismo perfetto.

29 PROCEDIMENTO ABBREVIATO. La commissione agisce in sede deliberante
PROCEDIMENTO ABBREVIATO. La commissione agisce in sede deliberante. La commissione discute e approva il progetto di legge. Il progetto di legge non passa all’esame dell’assemblea.

30 LA PROMULGAZIONE E’ una dichiarazione solenne con cui il Presidente della Repubblica afferma l’avvenuta approvazione della legge. Al Presidente spetta un controllo di legittimità costituzionale (il progetto di legge contiene norme incostituzionali?). Il Presidente ha il potere di rinviare il progetto di legge alle Camere spiegandone i motivi (messaggio motivato), e chiedendo una nuova deliberazione (potere di veto sospensivo). Se le Camere approvano nuovamente la legge (anche senza modifiche), questa deve essere promulgata (art. 74 Cost.). Il Presidente può dunque esercitare il potere di veto sospensivo solo una volta.

31 LA PUBBLICAZIONE La legge viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Di solito, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione (periodo durante il quale la legge non produce effetti - vacatio legis), essa entra in vigore ed è obbligatoria per tutti. La vacatio legis è il periodo che va dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale alla sua entrata in vigore.

32 L’ABROGAZIONE DI UNA LEGGE
Casi di abrogazione di una legge: approvazione di una nuova legge che abroga una legge precedente; referendum abrogativo; sentenza della Corte costituzionale che abroga totalmente o parzialmente la legge perché contiene norme incostituzionali, ossia in contrasto con la Costituzione.

33 IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE COSTITUZIONE RIGIDA  PROCEDURA AGGRAVATA PER MODIFICARE LA COSTITUZIONE IL PARLAMENTO DEVE APPROVARE UNA LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE (LE LEGGI COSTITUZIONALI SERVONO PER INTEGRARE LA COSTITUZIONE O PER DISCIPLINARE DETERMINATE MATERIE INDICATE DALLA STESSA COSTITUZIONE).

34 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
PROCEDURA AGGRAVATA Il progetto di legge deve essere approvato DUE volte da ciascuna Camera, a distanza di tre mesi tra la prima e la seconda approvazione. MAGGIORANZA ASSOLUTA? MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3? Promulgazione Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. REFERENDUM APPROVATIVO o COSTITUZIONALE, se lo richiedono elettori o 5 Consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera


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