Il Partenariato Pubblico Privato

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Transcript della presentazione:

Il Partenariato Pubblico Privato Avv. Martina Cassone Ufficio Legale Unione Industriale di Torino

Definizione nel codice previgente (Art. 3, comma 15 ter D. Lgs I «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Vi rientrano espressamente entro tale definizione, a titolo esemplificativo, la concessione di lavori e quella di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste.

Definizione nel nuovo codice (Art. 3, comma 1, lett. eee) D. Lgs Il contratto di PPP è il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici, per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera, in cambio della sua disponibilità, del suo sfruttamento economico, della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore.

Differenze tra vecchio e nuovo codice Il vecchio codice faceva riferimento alla progettazione tra le prestazioni oggetto del contratto di PPP mentre il nuovo codice fa riferimento in generale alla realizzazione, senza indicare espressamente se la progettazione possa essere ricompresa nel contratto di PPP o meno. E’ pur vero, però, che l’art. 180 del nuovo codice, dedicato specificamente al PPP, afferma che il contratto (di PPP) può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi. Sotto il profilo definitorio, appare il tema del finanziamento. Nel vecchio codice particolare enfasi era prestata al finanziamento dell’opera, mentre, nel nuovo codice, si fa genericamente riferimento al contratto quale fonte delle modalità di finanziamento fissate. Distinzione sul piano definitorio tra PPP e concessioni definite e disciplinate queste ultime in modo sostanzialmente autonomo. Viene disciplinato il contratto di P.P.P. come istituto autonomo e a sé stante, distinto dalle concessioni (previste nella parte III del Codice). Si supera, quindi, il sistema secondo cui non esisteva una normativa specifica per il contratto di P.P.P., cosicchè di fatto, di volta in volta venivano selezionati alcuni particolari istituti giuridici adatti al tipo di cooperazione che si intendeva eseguire. Per quanto concerne i profili di rischio, nella sostanza nulla cambia, non potendosi ritenere che il mancato riferimento agli orientamenti europei in materia, nel testo del nuovo codice, possa valere ad escluderne l’applicabilità. E’ amplissima, infatti, la giurisprudenza europea che riconosce nel trasferimento del rischio legato alla prestazione il tratto qualificante del PPP a prescindere dal fatto che tale circostanza sia espressamente richiamata o meno a livello nazionale.

Analisi dell’istituto Il Partenariato è, per definizione, un rapporto tra soggetti con le medesime capacità, un rapporto, pertanto, tra pari. Il privato viene «elevato» da destinatario dell’azione amministrativa a partner. L’acquisizione delle conoscenze tecniche e scientifiche dei privati arricchisce il know-how delle amministrazioni pubbliche. Categoria contrattuale aperta, articolata, le parti assumono molteplici obbligazioni connesse tra loro. Il D.Lgs. 50/2016 prevede, infatti, un elenco meramente indicativo di contratti appartenenti al P.P.P., aperto ad ulteriori ipotesi. Caratteristiche del PPP: durata medio-lunga (collaborazione tra pubblico e privato capace di eseguire il progetto predisposto) finanziamento privato ripartizione di funzioni tra partner pubblico e privato ripartizione dei rischi Esempi: Realizzazione di impianti sportivi, impianti di produzione di energie rinnovabili, cimiteri, parcheggi, strutture turistico culturali-ricettive, scuole, asili nido, RSA, depuratori, acquedotti, strutture sanitarie, sedi di uffici pubblici, ecc.

Ad oggi, la “mortalità” delle procedure di partenariato è elevatissima Ad oggi, la “mortalità” delle procedure di partenariato è elevatissima. Perché? «Non si fanno opere in P.P.P. senza equity, senza sufficiente remuneratività degli investimenti, senza tempi e costi certi, senza allocazione ottimale dei rischi fra i vari soggetti, senza l'accettazione anche da parte dell'operatore – Stato delle regole che valgono per tutti». Fonte: Il Sole24Ore del 14.12.2012

Partenariato Pubblico Privato – novità alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici Le Direttive europee 23, 24 e 25 del 2014 hanno costituito l’occasione per il riordino complessivo del sistema, introducendo una disciplina quadro in materia di contratti di P.P.P.. Legge Delega, art. 1, comma 1, lett. ss): Razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l’utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti. Legge Delega, art. 1, comma 1, lett. tt): Al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, previsione espressa, previa indicazione dell’amministrazione competente, delle modalità e delle tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione.

Il P.P.P. contrattuale e il P.P.P. istituzionalizzato Il Libro Verde della Commissione europea pone un’importante distinzione tra il P.P.P. contrattuale ed il P.P.P. istituzionalizzato. Contrattuale: partenariato che si fonda sostanzialmente su convenzioni stipulate tra partner pubblico e partner privato. Istituzionalizzato: partenariato che si caratterizza per la creazione di un organismo terzo, distinto dalle due parti. La cooperazione avviene attraverso un soggetto giuridico distinto, un’entità ad hoc, in genere una società di capitali a partecipazione mista, pubblica e privata. Implica, pertanto, la creazione di un organismo terzo, distinto dalle parti, con compiti di assicurare la realizzazione di un’opera o la gestione di un servizio a favore del pubblico, detenuta congiuntamente dal partner privato e dal soggetto pubblico, permettendo a quest’ultimo di conservare un livello di controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle operazioni. Entrambe le tipologie di P.P.P. presumono che la gestione dell’opera o del servizio pubblico avvengano in cooperazione tra pubblico e privato.

Quali opere si possono finanziare Si distingue il ricorso al contratto di P.P.P. per la realizzazione delle «opere fredde» e «opere calde», ma anche di «opere tiepide». Opere calde: progetti dotati di un’intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza cioè attraverso flusso di cassa generato dall’opera. Coinvolgimento del settore pubblico limitato ad identificare le condizioni necessarie per consentire la realizzazione del progetto. Opere tiepide: progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica. I ricavi da utenza non sono sufficienti a remunerare integralmente il capitale e a generare adeguati ritorni economici, ma la realizzazione dell’infrastruttura genera rilevanti benefici sociali che giustificano l’erogazione di una componente di contribuzione pubblica. Opere fredde: progetti in cui il concessionario privato fornisce direttamente servizi alla P.A.: iniziative - carceri, ospedali, scuole - per le quali il soggetto privato che le realizza e gestisce trae la propria remunerazione esclusivamente da pagamenti effettuati dalla p.a. (L’operazione deve essere conforme a quanto prevede la decisione Eurostat 11 febbraio 2004 + Determinazione ANAC n. 2/2010: devono essere a carico del soggetto privato il rischio di costruzione, il rischio di domanda e/o il rischio di disponibilità).

Forme di contribuzione pubblica Contributo finanziario Immobili Canoni Integrazione di ricavi Contributo in conto investimenti Trasferimento proprietà immobiliari Canone di disponibilità Integrazione tariffaria

Concessione e contratto di appalto: differenze Consiglio di Stato, Sez. V, 3/05/2012, n. 2531: «Nella concessione, l’impresa concessionaria eroga le proprie prestazioni al pubblico e, pertanto, assume il rischio della gestione dell’opera o del servizio, in quanto si remunera, almeno per una parte significativa, presso gli utenti mediante la riscossione di un prezzo; sotto il profilo economico, il settore in cui opera l’impresa è chiuso al mercato, totalmente o parzialmente, sulla base di disposizioni di carattere generale e l’ingresso dell’operatore deve avvenire tramite un provvedimento amministrativo (concessione, appunto). Nell’appalto, invece, le prestazioni vengono erogate non al pubblico, ma all’Amministrazione, la quale è tenuta a remunerare l’attività svolta dall’appaltatore per le prestazioni ad essa rese». «L’impresa che fornisce l’opera o il servizio non sopporta, quindi, l’alea connessa alla gestione dell’opera o del servizio, sicchè, venendo a mancare l’elemento rischio, la fattispecie non è configurabile come concessione, bensì come appalto di lavori o di servizi» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2002, n. 2294).

Procedura di scelta dell’operatore economico Nell’ambito dei contratti di PPP, la scelta dell’operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo. Escludendosi, quindi, il ricorso a procedure senza bando, le amministrazioni aggiudicatrici pongono a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario volti a disciplinare l’allocazione dei rischi tra parte pubblica e operatore economico. La scelta di quest’ultimo è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento ad aspetti prettamente economico-finanziari: analisi della domanda e dell’offerta analisi della sostenibilità economico finanziaria ed economico sociale dell’operatore (N.B. La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto). valutazione della natura e dell’intensità dei rischi presenti nell’operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto (art. 181, comma 3).

Il trasferimento dei rischi all’operatore economico (Project Risk Management) Il Codice attribuisce molta importanza al sistema di allocazione dei rischi e all’equilibrio economico finanziario. L’allocazione dei rischi in capo all’operatore economico si sostanzia in altri termini nel trasferimento del rischio operativo, quale rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito dal concessionario. L’ANAC, nel documento di consultazione «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di P.P.P.» sottolinea come: «...nei contratti di P.P.P. la parte del rischio trasferita all’operatore economico deve comportare, in altri termini, una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita subita dallo stesso non sia puramente nominale o trascurabile». Il privato, cioè, deve sostenere i rischi sostanzialmente e non formalmente.

Quali sono le tipologie di rischio individuate dal Codice? Le tipologie di rischi descritte nell’art. 3 e riportate nell’art. 180, comma 3 del Codice sono: Rischio di costruzione: rischio legato al ritardo nei tempi di consegna dell’opera, non rispetto degli standard di progetto, aumento dei costi preventivati. (Secondo EUROSTAT, il rischio di costruzione è trasferito in capo al partner privato qualora il contratto preveda che la Pubblica Amministrazione debba iniziare a pagare regolarmente il partner solamente dopo aver accertato che le opere siano state realizzate in modo conforme a quanto prescritto dalle specifiche tecniche del disciplinare di gara); Rischio di disponibilità: rischio legato alla capacità dell’operatore economico concessionario di erogare le prestazioni intellettuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti. (A parere di EUROSTAT, il rischio di disponibilità viene trasferito al partner privato se il contratto di PPP prevede che la Pubblica Amministrazione possa ridurre significativamente (applicando, ad esempio, specifiche penali) i propri pagamenti periodici verso il partner qualora la qualità del servizio sia inferiore alle performance attese, esattamente come farebbe un “normale cliente” nell’ambito di un contratto commerciale); Rischio di domanda: rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il contraente deve soddisfare, dipendente dalla variabilità della richiesta del servizio erogato, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa.

...l’allocazione dei rischi Una corretta operazione di P.P.P., tramite processi di negoziazione, deve mirare ad un’allocazione ottimale dei rischi per un’efficiente realizzazione del progetto (è una delle fasi del processo di gestione del rischio). In tale ottica, l’amministrazione dovrebbe trasferire al privato i rischi che quest’ultimo per competenze tecniche specialistiche o per conoscenze ed esperienze precedenti è in grado di minimizzare. Il pagamento del prezzo può contribuire a garantire l’equilibrio economico finanziario ma, per non snaturare il contratto di partenariato il prezzo o la contribuzione pubblica non può mai superare il 30% del costo dell’investimento effettuato dal privato. Tale aspetto è particolarmente delicato, in quanto dall’equilibrio economico discende l’effettiva convenienza dell’operazione di partenariato. L’allocazione dei rischi rappresenta un’operazione necessaria al fine di stabilire se un asset oggetto di un contratto di P.P.P. è da considerarsi on/off balance.

Il PRM e la decisione Eurostat 11.02.2004 La PA è il principale acquirente? Off balance Il PPP è un investimento del partner privato Gli assets sono registrati fuori bilancio delle amministrazioni pubbliche. NO SI SI Il partner privato sostiene il rischio di costruzione? Il partner privato sostiene il rischio di disponibilità? Il contributo della PA in conto capitale per la realizzazione dell’asset sarà registrato come formazione di capitale, con impatto negativo su bilancio e debito. SI SI NO NO On balance Il PPP è un investimento dell’amministrazione Il partner privato sostiene il rischio di domanda? NO

Il sistema di monitoraggio dei rischi – la proposta dell’ANAC in fase di consultazione Matrice dei rischi: documento che consente all’amministrazione di effettuare un controllo sulle principali clausole contrattuali, verificando se le stesse siano state formulate in modo da assicurare la corretta allocazione dei rischi. Va allegata al contratto. Permette di definire se l’ottimale allocazione del rischio specifico debba essere in capo all’una o all’altro o se non sia più opportuno considerare altre forme di gestione condivisa.

I rischi individuati dall’Anac Rischio di costruzione (es. ritardo nei tempi di consegna): legato ai tempi di consegna, al mancato rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, rischio di commissionamento: l’opera non riceve l’approvazione per procedere alla realizzazione con conseguenti ritardi nella realizzazione; rischio amministrativo: connesso al ritardo o al diniego di rilascio di autorizzazioni da parte di soggetti pubblici e privati competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione; rischio di espropri; rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto; rischio di aumento del costo dei fattori produttivi; Rischio di domanda (es. autostrade): legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa; rischio di contrazione della domanda di mercato; Rischio di disponibilità: legato alla capacità da parte del concessionario di erogare prestazioni contrattuali pattuite sia per volume che per standard di qualità previsti; rischio di manutenzione straordinaria non preventivata; rischio di obsolescenza tecnica; Rischio normativo politico: modifiche normative non prevedibili contrattualmente, anche rinvenienti da atti di soft law; Rischio finanziario: mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi.

Forme di partenariato L’art. 180, comma 8 del Codice, fornisce un elenco esemplificativo di contratti di P.P.P., includendo in tale categoria: La Finanza di Progetto o project financing; La concessione di costruzione e gestione; La concessione di servizi; La Locazione Finanziaria per la costruzione di opere pubbliche; Il Contratto di Disponibilità; E qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche generali del Partenariato (schemi negoziali atipici, elaborazione di clausole contrattuali da parte dell’ANAC per garantire il corretto trasferimento in capo al privato del rischio operativo).

Finanza di progetto Il project financing è un istituto di matrice anglosassone in base al quale un soggetto privato (cd. promotore) propone alla p.a. la realizzazione di un’opera di pubblico interesse o di pubblica utilità, accollandosi il relativo onere economico. Ha come presupposto non un progetto preliminare, bensì uno studio di fattibilità dell’opera che dovrà essere realizzata con l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. La proposta proviene dal privato ed è strutturata con bozza di convenzione e piano economico finanziario asseverato. Vantaggi per l’amministrazione: la possibilità di realizzare un’iniziativa di notevole interesse per la collettività, limitandone l’impatto sul bilancio pubblico e senza assumere il rischio di costruzione perché il rischio, finanziario e di mercato, è in capo al privato; l’opportunità di perseguire una più elevata qualità della progettazione; tempi ridotti di realizzazione e maggiore efficienza gestionale. Vantaggi per il privato: la possibilità di limitare l’impatto sul proprio bilancio di un eventuale fallimento del progetto, in quanto il progetto si presenta come entità autonoma; l’accesso a nuovi finanziamenti “fuori bilancio”, evitando di peggiorare i propri indici di indebitamento; la possibilità di mettere in comune con altre imprese (pubbliche e private) competenze e risorse su progetti innovativi e per questo più rischiosi. Svantaggi: maggiori costi di strutturazione dell’operazione in relazione alla necessità di una struttura contrattuale più complessa (costi legali, tecnici e finanziari per implementare la struttura, costi assicurativi, commissioni varie, studi, etc.); rigidità della struttura al termine del processo negoziale fra tutti i soggetti partecipanti all’operazione.

Le concessioni (parte III) Nel nuovo codice hanno una parte specifica: la parte III e non sono previsti nella parte sul partenariato. Art. 3 del nuovo Codice: Concessione di lavori: contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere (Es. cimiteri, parcheggi, impiantistica sportiva, pubblica illuminazione);  Concessione di servizi: contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori...riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (es. autostrade);  Differenze rispetto al contratto di appalto: mentre nel contratto di appalto il privato realizza l’opera dietro corrispettivo versato dall’amministrazione, nel contratto di concessione il privato viene remunerato dagli introiti derivanti dalla gestione. Da tale definizione si evince che elemento di discrimine tra contratto di appalto e concessione è il rischio di gestione che nella concessione è in capo al partner privato o concessionario; Differenze rispetto al contratto di partenariato: La distinzione tra il contratto di concessione ed il contratto di partenariato dipende dal fatto che mentre nel primo il privato è remunerato mediante un prezzo pagato principalmente dagli utenti e, quindi, attraverso tariffe, nel contratto di partenariato la remunerazione del privato è corrisposta principalmente dall’autorità pubblica (per es. canoni).

Locazione finanziaria (art. 3, lett. ggg) La locazione finanziaria di opera pubblica è un contratto tra pubblico e privato avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. La remunerazione per i finanziatori consiste nel pagamento da parte della stazione appaltante di un canone di locazione. Con questa procedura si realizzano per lo più opere fredde, quali scuole, carceri, ospedali, parcheggi senza tariffazione. Il concedente concede all’utilizzatore l’uso del bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un canone. Il bene è acquistato o fatto costruire dal locatore/concedente su scelta e indicazioni dell’utilizzatore. È prevista la possibilità a favore dell’utilizzatore, alla scadenza del contratto, di esercitare l’opzione finale di acquisto del bene locato ad un prezzo contrattuale predeterminato (c.d. opzione di riscatto).

Contratto di disponibilità (art. 3, lett. hhh) Contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione, l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. Il corrispettivo consiste nell’erogazione da parte della stazione appaltante di una somma periodica e indicizzata a titolo di canone di disponibilità. Con tale contratto possono essere finanziate opere cosiddette fredde, quali scuole, carceri, ospedali, parcheggi senza tariffazione. La proprietà dell’opera resta al privato salva la previsione nel contratto della «facoltà di riscatto».

Nuove figure di partenariato Il nuovo codice disciplina tre particolari figure di PPP che nella disciplina dei contratti pubblici del 2006 non erano previste: Interventi di sussidiarietà orizzontale: possono riguardare aree riservate al verde pubblico urbano. Tali beni possono essere affidati in gestione per quanto concerne la manutenzione a consorzi di cittadini residenti. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell’ente competente, la realizzazione non comporta oneri fiscali a carico del gruppo attuatore e le spese per la realizzazione delle opere sono parzialmente detraibili dall’imposta sul reddito. Cessione di immobili in cambio di opere: è disposto che la realizzazione di queste ultime possa contemplare a titolo di corrispettivo il trasferimento dell’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice i quali non assolvono più, secondo motivata valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse. Baratto amministrativo: è data facoltà agli enti territoriali di definire criteri e condizioni affinchè possano essere realizzati progetti presentati da cittadini singoli che riguardino pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze e strade, interventi di decoro urbano, riuso di beni immobili inutilizzati. Gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dall’associazione. Vd. pronuncia Corte dei Conti.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione 23 marzo 2016 n. 27 I giudici contabili hanno avuto modo di precisare quanto segue: «Non si ritiene ammissibile la possibilità di consentire che l’adempimento dei tributi locali, anche di esercizi finanziari passati confluiti nella massa dei residui attivi dell’ente medesimo, possa avvenire attraverso un sorta di datio in solutum (art. 1197 c.c.) da parte del cittadino debitore che invece di effettuare il pagamento del tributo dovuto ponga in essere delle attività previste dalla norma e relative alla cura e o valorizzazione del territorio comunale. In altri termini, le attività oggetto di prestazione da parte dei cittadini devono generare da parte dell’amministrazione un vantaggio consistente nella correlata riduzione dei costi che avrebbero dovuto sostenere e solo tali minori spese potrebbero interessare una correlata riduzione delle mancate entrate dei propri tributi». La Corte dei Conti ancora prima dell’entrata in vigore del nuovo codice si era espressa non favorevolmente in merito alla possibilità di sostituire il pagamento delle imposte con, ad esempio, la valorizzazione del territorio comunale se tra singola imposta ed attività diversa dal suo versamento non sussista inerenza.

Partenariato per l’innovazione (art. 65) Trattasi di procedura di scelta del contraente non presente nel codice previgente. Le amministrazioni aggiudicatrici vi possono fare ricorso per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi non presenti sul mercato. Si dispiega in un arco temporale ampio (costituito da fasi successive per la fabbricazione del prodotto o la realizzazione dei lavori) necessario per lo sviluppo ed il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, e senza bisogno di una successiva procedura di gara per l’acquisto. Possibilità continua di negoziare in termini migliorativi le offerte pervenute, che scandisce la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, anche con la predeterminazione di obiettivi intermedi il cui mancato raggiungimento può dar luogo alla progressiva diminuzione dei partecipanti alla procedura. E’ un procedimento che tende a stabilizzarsi assumendo i connotati propri del P.P.P. cioè come forma di collaborazione tra il settore pubblico e gli operatori privati nello svolgimento di un’attività diretta al perseguimento di interessi pubblici. Qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta ad un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara. Presenta, rispetto alla procedura competitiva ed anche al dialogo competitivo, un ambito di applicazione più esteso, non essendo previste casistiche di applicazione. La P.A. può risolvere il partenariato se non si è arrivati al risultato voluto o può ridurre il numero degli operatori in caso di partenariato plurisoggettivo.

Grazie per l’attenzione!