STP – Società tra professionisti Profili civilistici Breve excursus storico sulla normativa del tempo Definizione e natura giuridica e tipologia delle Stp Pubblicità e sua efficacia Responsabilità professionale / copertura assicurativa Contenuto dell’Atto Costitutivo e categorie soci Prevalenza dei soci professionisti e maggioranza dei 2/3 Causa di scioglimento e responsabilità Arezzo, 11 novembre 2016 Commissione Area Deontologica Professionale e Organizzazione dello Studio Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo Fucini Rossana
1) EXCURSUS STORICO DELLA NORMATIVA Il tradizionale principio espresso nella Legge n.1815/1939 all’Art.2 prevedeva che le professioni intellettuali per le quali era necessaria l’iscrizione in apposite Albi era incompatibile con l’esercizio in forma societaria. (Tale norma tendeva ad impedire che appartenenti a “religione ebraica” potessero esercitare la professione con uno schermo anonimo societario). Legge 266 /1997 art.24 “decreto Bersani” abrogava il divieto di cui all’art. 2, l. n. 1815/1939, non ebbe applicazione pratica. Esigenze organizzative in settori che richiedevano ingenti investimenti hanno potuto utilizzare stp di settore : Società di revisione 1975 Società tra farmacisti 1991 Società tra ingegneri e architetti 1994 Società tra avvocati 2001 Legge 183 /2011 (Legge di stabilità 2012) art.10, commi 3-11 istituisce la società tra professionisti (STP). Abroga definitivamente la legge 1815/1939; Consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel Sistema ordinistico; Consente di andare oltre la consueta formula dello studio associato, con l’ingresso di soci non professionisti (purchè il loro contributo sia riservato a prestazioni tecniche/investimento), prevedendo comunque una prevalenza di soci professionisti e la persistenza degli obblighi deontologici.
2) DEFINIZIONE NATURA GIURIDICA La S. t. p 2) DEFINIZIONE NATURA GIURIDICA La S.t.p. non è una società con causa propria ma una possibile conformazione (per oggetto e per disciplina) di una delle società tipiche previste dal Codice Civile . La causa delle stp è la stessa del contratto tipico di società: esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili Art.2257 C.c. Le Stp sono società ordinarie ed è confermato dalla circostanza che ad esse partecipano soci non professionisti. Tali soci possono essere amministratori: illimitatamente responsabili in una Snc; investitori in Spa. L’organo amministrativo di una Stp potrà essere formato anche per intero da non professionisti o da persone giuridiche.
TIPOLOGIA DELLE STP S.r.l. a capitale inferiore ad € 10.000,00 Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società per azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Società cooperativa E’ LEGITTIMO costituire una Stp in forma di: NON PARE POSSIBILE costituire una Stp in forma di: S.r.l. a capitale inferiore ad € 10.000,00 S.t.p. unipersonale S.r.l. semplificata Start Up Innovativa
3) PUBBLICITA’ E SUA EFFICACIA In primo luogo la s.t.p. si iscrive come società inattiva al registro delle imprese e nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 16 comma 2 del d.lgs 96/2001 ( già create per le società tra Avvocati) quale “società tra professionisti”. L’iscrizione nella Sezione Speciale delle s.t.p. ha efficacia di mera “pubblicità notizia”. Ai fini della verifica del requisiti di incompatibilità, infatti ciascun socio non puo’ partecipare a più di una Stp. Da ciò si ricava che l'iscrizione nella sezione speciale del registro tenuto dall'Ordine/Collegio/Albo Professionale è successiva all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Dopo l’iscrizione all’Ordine Professionale c’è la comunicazione entro 30 giorni al Registro delle Imprese per l’inizio dell’attività. Dalla iscrizione all’albo discende che le Stp non esercitano attività di impresa suscettibile di “fallimento”: ne consegue che presumibilmente esse potranno avvalersi della procedura di accordi di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
LA TITOLARITA’ DEL RAPPORTO PROFESSIONALE 4) TEMA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE L’art. 10 della L. 183/11 non disciplina il tema della responsabilità professionale, limitandosi a stabilire alla lett. c) l’obbligatorietà della «stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale”. LA TITOLARITA’ DEL RAPPORTO PROFESSIONALE Secondo la tesi che pare al momento prevalere fra gli interpreti il rapporto d’opera professionale si instaura tra la società e il cliente (il rapporto fiduciario caratterizza il rapporto fra società e cliente). Lo si desume: Dall’obbligo della stp di iscrizione all’Ordine Professionale di riferimento Dall’assoggettamento della stp alle regole disciplinari conseguenti Dalla stipula del contratto di assicurazione professionale
Quanti sono gli obbligati all’esecuzione della prestazione? STP SOCIO - PROFESSIONISTA La STP è obbligata all’attuazione della prestazione professionale verso il cliente, vincolo che nasce tramite il contratto d’opera professionale. Il Socio – Professionista è obbligato all’attuazione della prestazione professionale verso la STP, per effetto del rapporto obbligatorio che lo lega alla società Fatto salvo la stipula di patti parasociali, lasciando libero il professionista di valutarne modalità di prestazione e sua accettazione. Perciò, una inesatta esecuzione della prestazione può generare una duplice responsabilità di natura contrattuale: della STP verso il cliente; del professionista esecutore verso la società.
I soci non esecutori possono essere chiamati a rispondere dei danni verso il cliente? Qualora il tipo sociale prescelto sia riconducibile alle società di persone, a fattispecie quali s.n.c. o s.s. (o nel caso di socio accomandatario di s.a.s.), la risposta deve essere positiva. Infatti, ex art. 2267 c.c., «per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito i nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci»; e ex art. 2268 c.c. il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale. Si segnala posizione - ancora isolata - in dottrina di chi sostiene l’applicabilità analogica a tutte le stp della disciplina dettata in materia di società fra avvocati dall’art. 26 del D.Lgs. 96/01, che stabilisce un’espressa limitazione di responsabilità per i soci non esecutori, per tutti i casi in cui il cliente sia stato informato dell’identità del socio professionista esecutore della prestazione.
RIASSUMENDO una responsabilità contrattuale della società vs il cliente una responsabilità contrattuale del socio- professionista esecutore verso la società una responsabilità del socio-professionista esecutore verso il cliente (da contatto sociale e quindi di stampo contrattuale o di natura extracontrattuale) una responsabilità di tutti gli altri soci, se tenuti a rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali (come nel caso dei soci di s.n.c. o di s.s. o dell’accomandatario nella s.a.s.), nel caso in cui la società col suo patrimonio non sia in grado di soddisfare le pretese risarcitorie In relazione al rapporto d’opera professionale si avrà:
COPERTURA ASSICURATIVA Ai sensi del comma 4) c bis dell’articolo 10 legge 183 -11 è obbligatorio che l’atto costitutivo della STP preveda la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio della attività professionale L’esistenza di polizze individuali sottoscritte dal singolo socio professionista non fa venire meno l’obbligo per la s.t.p. di stipulare idonea polizza. In senso contrario, se il socio svolge attività professionale anche in forma individuale (essendo titolare di partita i.v.a.) dovrà stipulare una propria polizza a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della propria professione, al di fuori della STP.
DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE: Il socio professionista continua ad essere soggetto alle regole deontologiche dell’ordine al quale è iscritto. Nulla cambia quindi rispetto alla attività svolta in forma individuale. La responsabilità disciplinare del socio professionista concorre con quella della STP, quando la violazione posta in essere dal socio sia in qualche modo riconducibile a direttive impartitegli dalla società e ciò anche se l’illecito disciplinare è compiuto da un socio iscritto ad ordine diverso da quello riferibile alla attività prevalente della STP multidisciplinare. E’ questo il caso cui si riferisce la Relazione di accompagnamento al Regolamento nella parte in cui statuisce che vi sono delle ipotesi in cui la STP risponde per violazioni deontologiche a norme anche “esterne” alla stessa. Sospensione dall’esercizio della professione La sospensione del professionista dall’esercizio della professione, a differenza della sua cancellazione dall’Albo, non provoca, data la sua transitorietà, conseguenze sulla esistenza e sulla continuazione della STP
5) CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO DENOMINAZIONE e RAGIONE SOCIALE In qualunque modo formata (società semplice, snc, sas, srl, spa, sapa, cooperativa) la ragione/denominazione sociale deve evidenziare l’indicazione “società tra professionisti” o la siglia STP , la quale si aggiunge alla esplicazione del modello societario prescelto (s.n.c, s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) . Essa deve essere decorosa , nonché, solo ove previsto per legge, riportare l’indicazione del nome di uno o più soci illimitatamente responsabili , ma non necessariamente il nome di un socio professionista . La STP società semplice La ragione sociale della STP esercitata nella forma di società semplice può contenere anche la sola espressione “società tra professionisti” senza aggiungere né il nome dei soci né l’espressione “società semplice” . La STP multiprofessionale Nella denominazione delle STP multiprofessionali non occorre esplicitare le professioni svolte né il fatto che la società abbia natura multiprofessionale
OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci deve essere inteso: non con riguardo ai soci (nel senso che una volta entrati in una stp non possano più esercitare la professione in forma individuale) ma preferibilmente con riguardo alla società Lo svolgimento di una professione NON PROTETTA ad es l’attività di “consulenza” tout court, non essendo una professione ordinistica, non può costituire l’oggetto esclusivo di una STP, ma al limite può rientrare tra le attività strumentali a quella protetta svolta in via principale; mentre lo svolgimento di prestazioni tecniche dovrà avere carattere solo strumentale al perseguimento dell’oggetto sociale principale.
LE CATEGORIE DEI SOCI: s. t. p LE CATEGORIE DEI SOCI: s.t.p. tra professionisti ordinistici e professionisti “non protetti” Soci professionisti (anche stranieri) “protetti” Soci non professionisti (o professionisti non protetti) Socio non persona fisica Per costituire una STP occorre la presenza tra i soci di almeno un professionista iscritto all’Albo per ognuna delle attività professionali contemplate nello statuto sociale . (il socio professionista continua ad essere soggetto alle regole deontologiche prescritte dall’Ordine /Albo a cui è iscritto) Potrebbero entrare a farne parte sia per lo svolgimento di prestazioni tecniche, trattandosi di attività strumentali rispetto alle prestazioni professionali, sia per pura finalità di investimento. In entrambi i casi non devono aver riportato condanne penali, bensì essere in possesso di requisiti particolarmente selettivi di moralità e onorabilità (non devono essere stati cancellati da un albo per motivi disciplinari). E’ legittima la partecipazione ad una STP di soggetti diversi dalle persone fisiche.
PROFESSIONI “NON PROTETTE” PROFESSIONI PROTETTE E NON PROTETTE PROFESSIONI “NON PROTETTE” E’ illegittima la costituzione di STP tra professionisti esercenti professioni “non protette” . Ai sensi dell'art 1, comma 2, legge 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate” PROFESSIONI ORDINISTICHE Una volta acclarato che la STP possa essere costituita solo per l’esercizio delle professioni ordinistiche , oltre agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Consuleti del Lavoro, proviamo ad individuarne altre: I Farmacisti; Gli Ingegneri; I Maestri di sci; Gli esercenti professioni sanitarie (medici-chirurghi, veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitarie visitatrici, infermieri professionali (sono esclusi fisioterapisti e massoterapisti); Gli Psicologi.
Può una STP partecipare ad altra STP ? Appare preferibile la tesi negativa: una partecipazione di tal senso si presterebbe ad una facile elusione della regola per cui la partecipazione del socio è consentita solo ed esclusivamente in una STP CATEGORIE ESCLUSE DALLE STP: Notai – regolamento ministeriale esclude l’esercizio di pubbliche funzioni come quella notarile Avvocati – D.Lgs 96/2001 stabilisce che possano essere soci della STA
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E COMPATIBILITA’ Ciascun socio, per espressa previsione di legge, non può partecipare a più di una Stp o società multidisciplinare, pena l’esclusione dalla stessa E’ compatibile con la qualità di socio di STP l’esercizio della attività professionale sia se svolta in forma individuale sia se svolta in forma di associazione professionale, conservando, quindi, una distinta partita IVA .
6) PREVALENZA DEI SOCI PROFESSIONISTI E MAGGIORANZA DEI 2/3 L’art 10 comma 4, lettera b) prescrive il rapporto di forza dei soci professionisti sui soci non professionisti nel senso che: “in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni e decisioni dei soci.” Se viene meno questa percentuale la società ha un termine perentorio di 6 mesi per ripristinarla. In mancanza la società deve essere sciolta e cancellata dalla Sezione Speciale dell’Albo Professionale.
Voti spettanti ai soci professionisti Come si calcola la maggioranza di 2/3 dei soci professionisti ? La lettera della legge non aiuta perché sembra correlare il requisito dei 2/3 dei voti sia al numero sia alla partecipazione al capitale dei soci professionisti. Prevale invece l’idea secondo cui la preminenza dei soci professionisti si giochi non già sul piano degli assetti proprietari, bensì su quello degli assetti organizzativi, gestionali e decisionali. L’importanza è che l’assetto degli interessi sia disciplinato dallo statuto in maniera tale che il voto del socio professionista, in sede assembleare, pesi almeno per i due terzi su quello degli altri. Ne consegue: Che se non vale il criterio “per teste” una stp può essere partecipata anche da 9 soci non professionisti e da un solo socio professionista, bastando che costui conti per almeno i due terzi nelle decisioni dei soci; Che non sarebbe richiesto nessun requisito neanche di partecipazione al capitale: il socio professionista potrebbe partecipare al capitale anche per una minima percentuale.
Modalità applicative nelle società di persone L’art 2252 c.c. prevede che il contratto sociale possa essere modificato solo con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente. Applicato alle stp è evidente che nei patti sociali occorrerà necessariamente disattivare il principio unanimistico, altrimenti si otterrebbe come effetto che il consenso del socio investitore diventa determinante alla stregua di quello del professionista. Ne consegue che: Nelle snc: prevedere che le decisioni debbano essere adottate con il consenso dei 2/3 dei soci professionisti sia avuto riguardo al numero, sia alle quote di partecipazione agli utili. Nelle sas: prevedere che il numero dei soci accomandatari professionisti sia tale da determinare la maggioranza dei due terzi.
Modalità applicative nelle società di capitali SRL SPA Al socio professionista si potrà riconoscere un particolare diritto ai sensi dell’art 2468 3° comma c.c. consistente, appunto: - In un voto che abbia un peso non proporzionale alla entità della partecipazione (es partecipazione al capitale 25%; peso del voto 40%); - Estremizzando il concetto in un vero e proprio diritto di veto sulle decisioni di qualunque genere. Siccome la regola della prevalenza dei 2/3 richiede un peso maggiore nelle decisioni, non anche una maggior partecipazione al capitale ben può ipotizzarsi una spa nella quale: - I soci professionisti abbiano meno dei 2/3 del capitale, ma solo azioni munite del diritto di voto; - Che dette azioni siano cedibili a soli altri professionisti; - I soci non professionisti abbiano più di 1/3 del capitale sociale, ma solo azioni prive del diritto di voto;
7) CAUSA DI SCIOGLIMENTO E RESPONSABILITA’ Come opera la causa di scioglimento per venir meno della prevalenza ? Si ritiene che la causa di scioglimento sia operativa solo dopo il decorso del termine di sei mesi senza che la società abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti. SOCIETA’ DI PERSONE SOCIETA’ DI CAPITALI La causa di scioglimento in esame è assimilabile alle ipotesi previste dall’art. 2272 n. 4 c.c. e dall’art. 2323 c.c., per cui, sulla base degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali prevalenti, essa sarà operativa solo con il decorso del termine di sei mesi. Essa è assimilabile all’ipotesi prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4 c.c. e quindi, scaduto il termine di sei mesi si concretizzerà per gli amministratori l’obbligo di accertare il verificarsi della causa di scioglimento.
Responsabilità e scioglimento del rapporto sociale la responsabilità diretta del socio-professionista esecutore della prestazione per fatti dolosi o colposi non verrà meno per effetto dell’uscita del socio professionista dalla società o comunque dello scioglimento del relativo rapporto sociale. Diverse saranno le conseguenze del venir meno del rapporto sociale sulla responsabilità: in capo al socio- professionista non esecutore: in caso di società di persone, l’art. 2290 c.c. stabilisce la responsabilità per le obbligazioni sorte sino al momento dello scioglimento in capo al socio uscente o ai suoi eredi anche dopo il venir meno del vincolo. In caso di fuoriuscita dalla stp del socio-professionista esecutore, il rapporto d’opera permarrà in capo alla stp, che manterrà tutti i rapporti giuridici a prescindere dall’avvicendarsi dei suoi soci.