Gli obblighi dell'odontoiatra per la sicurezza

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Gli obblighi dell'odontoiatra per la sicurezza

Decreto legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008 e ss.mm.ii. TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs 106/09 (ex D.Lgs 626/94)

D. Lgs. 626/94 – D.P.R. 303/56 D.P.R. 547/55 – D. Lgs. 277/91 Sono state abrogate le seguen ti normative: D. Lgs. 626/94 – D.P.R. 303/56 D.P.R. 547/55 – D. Lgs. 277/91

R.L.S AZIENDA MEDICO COMPETENTE RSPP DATORE DI LAVORO LAVORATORI ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO E SALVATAGGIO ADDETTI ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE LAVORATORI R.L.S

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Sono state abrogate le seguen. ti normative: D. Lgs. 626/94 – D.P.R. 303/56 D.P.R. 547/55 – D. Lgs. 277/91

OBBLIGHI NON DELEGABILI Datore di lavoro OBBLIGHI NON DELEGABILI OBBLIGHI DELEGABILI

Datore di lavoro OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI: Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del Documento (D.V.R.) Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.)

Tutte le aziende che fino al 31/12/1996 avevano effettuato l'autocertificazione ed inviato le comunicazioni alla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO e ASL I Datori di Lavoro erano esentati dalla frequentazione del corso di R.S.P.P.

Esempio

cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, ART. 29 comma 5 D.Lgs 81/08 I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

L'AUTOCERTIFICAZIONE poteva essere effettuata dalle aziende che occupano fino a 10 lavoratori non oltre il 30 giugno 2012 gli stessi datori di lavoro oltre questa data DEVONO redarre il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI!

R.S.P.P. Responsabile Servizio Prevenzione Protezione CHI E'? persona in possesso delle capacità e dei REQUISITI professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

R.S.P.P. Chi puo’ essere DATORE DI LAVORO TECNICO ESTERNO LAVORATORE

R.S.P.P. = DATORE DI LAVORO Il nuovo D. Lgs. 81/08 non prevede più l’obbligo di comunicazione del nominativo del RSPP agli Organi di controllo (ASL e Ispettorato del lavoro) Comunque il nominativo del R.S.P.P. deve essere indicato espressamente nel D.V.R. DATORE DI LAVORO

R.S.P.P. = DATORE DI LAVORO Il D. Lgs. 626/94 prevedeva che il R.S.P.P. fosse una persona in possesso di attitudini e capacità adeguate DATORE DI LAVORO

R.S.P.P. = DATORE DI LAVORO Svolgimento diretto del datore di lavoro: Aziende artigiane e industriali (*) fino a 30 addetti Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti Aziende della pesca fino a 20 Altre Aziende fino a 200 addetti La formazione del R.S.P.P. datore di lavoro dovrà essere definita mediante Accordo Stato Regioni che stabilirà contenuti e modalità dei corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, con obbligo di aggiornamento periodico. DATORE DI LAVORO

R.S.P.P. = TECNICO ESTERNO SE VIENE SCELTO UN TECNICO ESTERNO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA CITATI titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative: Modulo A – 28 ore. Modulo base e la sua frequenza vale per qualsiasi macrosettore di attività lavorativa. Modulo B – da 12 a 68 ore. E’ il modulo di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro. La frequenza di tale modulo abilita allo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP solo all’interno del macrosettore interessato. Modulo C – 24 ore. E’ un ulteriore modulo di specializzazione e la sua frequenza vale per qualsiasi macrosettore. TECNICO ESTERNO

R.S.P.P. = LAVORATORE titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative: Modulo A – 28 ore. Modulo base e la sua frequenza vale per qualsiasi macrosettore di attività lavorativa. Modulo B – da 12 a 68 ore. E’ il modulo di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro. La frequenza di tale modulo abilita allo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP solo all’interno del macrosettore interessato. Modulo C – 24 ore. E’ un ulteriore modulo di specializzazione e la sua frequenza vale per qualsiasi macrosettore. LAVORATORE

R.L.S. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza CHI E'? persona eletta o designata per rappresentare i Lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Il Medico Competente CHI E'? medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

IL MEDICO COMPETENTE NON È UN MEDICO QUALSIASI!

Il Medico Competente: requisiti Per svolgere le funzioni di medico competente é necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

Sorveglianza sanitaria periodicità Assistente alla poltrona: 1 volta all’anno Segretaria: 1 volta ogni 5 anni

Sorveglianza sanitaria Assistente alla poltrona Visita medica mirata al rischio Sierologia HIV, HBV, HCV – Triennale Emocromo e CDT (Addetti all'assistenza continuativa)

Sorveglianza sanitaria periodicità per l’attività di segretaria Visita medica quinquennale Visita medica ogni 2 anni Se il paziente è risultato idoneo con prescrizioni Se il paziente ha superato il 45° annod'età

L’Esperto qualificato CHI E'? persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.

L’Esperto qualificato QUANDO SI INTENDE INTRAPRENDERE UN'ATTIVITA' CON MACCHINE CHE EMETTONO RADIAZIONI, OCCORRE EFFETTUARE, ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA', UNA COMUNICAZIONE CON RACCOMANDATA A/R CHE DEVE ESSERE INVIATA: Direzione Provinciale del Lavoro ASL Comando provinciale VV.FF. A.R.P.A

L’Esperto qualificato CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE Generalità del richiedente o della società Descrizione dell'attività da svolgere Descrizione delle attrezzature Ubicazione dei locali e delle aree; Per ogni macchina radiogena presente: tipo ed energia massima trasmessa dalle particelle a corrente massima; Eventuale presenza di zone classificate ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 230/95 – Ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica Modalità previste per la disattivazione; Valutazione delle dosi per i lavoratori e i gruppi di riferimento della popolazione.

L’Esperto qualificato COSA DEVE FARE Individua e classifica le zone a rischio Classifica i lavoratori in base al rischio Predispone le norme interne di protezione e sicurezza Fornisce i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Monitora i lavoratori esposti. Istruisce i lavoratori in merito alla radioprotezione Predispone le segnalazioni di pericolo Progetta le barriere protettive Esamina, verifica e monitora le attrezzature, i dispositivi, gli strumenti e le barriere di protezione

Valutazione del rischio Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Documento di valutazione dei rischi Relazione di valutazione di tutti i rischi Valutazione del rischio rumore Valutazione del rischio vibrazioni Valutazione del rischio chimico Valutazione del rischio biologico Valutazione del rischio stress lavoro-correlato Piano di emergenza ed evacuazione Valutazione del rischio incendio (D.M. 10/03/98) Registro di consegna DPI Registro di formazione ed informazione Registro riunioni periodiche

Documento di valutazione dei rischi La valutazione dei rischi deve essere IMMEDIATAMENTE RIELABORATA: in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Documento di valutazione dei rischi Tutti i Documenti di Valutazione dei Rischi redatti ai sensi del D.Lgs 626/94 NON SONO PIU' VALIDI! devono essere rielaborati ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

Documento di valutazione dei rischi Gli odontoiatri che possiedono più studi possono redigere un unico D.V.R.

Dispositivi di Protezione Individuali Occhiali di protezione Mascherine monouso Guanti monouso Scarpe con plantare anatomico Camice/divisa Cappellino copricapo Sovrascarpe

All’interno dello studio… Planimetrie con la rappresentazione grafica dei percorsi d'esodo, identificazione delle vie d'uscita e posizione dei mezzi antincendio

All’interno dello studio… Effettuare prove di evacuazione (almeno 2 volte/anno) Installare idonea segnaletica Indicazioni vie di esodo Vietato fumare Localizzazione estintori Estintore a polvere Estintore a CO2

All’interno dello studio… Vicino ai quadri elettrici Vietato spegnere incendi con H2O Tensione elettrica pericolosa All’ingresso del locale in cui ci sono macchine radiogene

All’interno dello studio… Sulle uscite di sicurezza Lungo le vie di esodo Uscita a destra Uscita a sinistra Dove è posizionata la cassetta di pronto soccorso

Adempimenti importanti del datore di lavoro Redazione del D.V.R. Nominare il R.S.P.P. Nominare gli addetti al primo soccorso Nominare gli addetti alle misure di prevenzione incendi ed evacuazione Nominare il medico competente Nominare l’esperto qualificato Effettuare le visite mediche a scadenza Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico Inviare Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico all'I.S.P.E.S.L. e A.R.P.A. Verificare periodicamente (ogni 2 anni) l'impianto di terra – contattare ditta specializzata! Per chi è titolare di più studi deve nominare un preposto per ogni studio.