A cura di Adelmo Mattioli

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Transcript della presentazione:

A cura di Adelmo Mattioli APE SOCIALE A cura di Adelmo Mattioli Aggiornamento al 24/06/2017

Legge di Bilancio 2017 È stata pubblicata, sul Supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, la  legge n. 232 dell’11/12/2016. La legge è vigente dal 1° gennaio 2017.

APE SOCIALE NON RIDUCE LA FUTURA PENSIONE E’ necessario avere età minima dei 63 anni di età, purché inferiore a 66 anni e 7 mesi (per il biennio 2017/2018) APE SOCIALE NON RIDUCE LA FUTURA PENSIONE Con messaggio INPS n. 2464/2017 non sono valide le domande fatte prima che IL DL fosse in vigore -17 giugno 2017

Termini per l’istanza di APE - SOCIALE Requisiti maturati entro il 31/12/2017 Presentare istanza entro il 15 luglio 2017 L’INPS risponde entro il 15 ottobre 2017 Requisiti maturati entro il 31/12/2018 Presentare istanza entro il 31 marzo 2018 30 giugno 2018 E’ possibile presentare le domande dopo tali date (15.7.2017 e 31.3.2018), e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Queste istanze saranno prese in considerazione esclusivamente se dall’esito del monitoraggio residueranno risorse finanziarie.

A.PE SOCIALE Le condizioni per l’accesso all’APE sociale devono essere presenti già al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento delle condizioni, ad eccezione: del requisito anagrafico (63 anni), dell’anzianità contributiva (30/36 anni), dei 3 mesi trascorsi dalla conclusione della prestazione di disoccupazione del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa difficoltosa e rischiosa (6 anni negli ultimi 7), che devono comunque essere maturati entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.

A.PE SOCIALE È necessario essere residente in Italia Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto (anche assegno di invalidità) in Italia e all’estero

A.PE SOCIALE L’indennità non sarà compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (Mobilità, NASPI e ASDI e l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale).

A.PE SOCIALE La concessione è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. L’indennità è erogata mensilmente su 12 mensilità nell’anno ed è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. L’importo dell’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione (no diritto all’integrazione al minimo – no diritto ANF).

Dell’età per la Pensione di APE – SOCIALE L’APE SOCIALE è corrisposta per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento … Dell’età per la Pensione di vecchiaia Dei requisiti Pensione anticipata Le richieste di APE SOCIALE vengono monitorate dall’Inps e sono riconosciute nel rispetto delle risorse finanziarie

A.PE SOCIALE L’indennità è cumulabile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di € 8.000 annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di € 4.800 annui, conseguiti in Italia e all’estero. Vengono presi in considerazione solo i redditi prodotti in data successiva alla decorrenza del beneficio ed i relativi importi vengono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. Il superamento di tali limiti, provoca la decadenza dalla prestazione.

A.PE SOCIALE Il superamento di tali limiti, provoca la decadenza dall’APE sociale e il trattamento percepito nel corso dello stesso anno diviene indebito e l’INPS procede al recupero del relativo importo a partire dall’inizio dell’anno. In caso in cui l’interessato diventi titolare di un qualsiasi trattamento diretto conseguito anticipatamente rispetto all’età ordinaria per la vecchiaia, decade dalla prestazione di APE sociale (es. titolare di pensione di vecchiaia per invalidità 80%, pensione anticipata, ecc.) e l’indennità è revocata dalla decorrenza della pensione. Determina decadenza anche il venir meno della residenza in Italia. In questo caso l’indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir meno della residenza stessa.

A.PE SOCIALE Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza dell’indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con prossimo DM e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

A.PE SOCIALE Viene applicato il regime di tassazione del reddito da lavoro dipendente con l'applicazione, pertanto, delle detrazioni fiscali riconosciute a tale categoria (compresi gli 80 euro!!!). Si tratta di una precisazione che consente di agguantare un importo netto leggermente superiore a quello corrispondente ad una prestazione pensionistica.  L'APE sociale non essendo una pensione comporterà l'impossibilità di corrispondere la 14° mensilità a luglio.

A.PE SOCIALE (Comma 184) Per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che richiedono l’APE sociale, i termini di pagamento dell’indennità di fine servizio o di fine rapporto iniziano a decorrere dal compimento dell’età pensionabile. Pertanto, queste indennità saranno erogate non prima di 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni, dal raggiungimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In caso di decadenza dell’interessato dal diritto del beneficio dell’APE, il termine di pagamento del relativo TFS/TFR inizierà a decorrere dalla data in cui si verifica la decadenza stessa e la prestazione previdenziale sarà pagabile decorsi 24 mesi da tale data ed entro i successivi 90 gg.

A.PE SOCIALE Età 63 anni e almeno 30 anni di contributi: in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. n. 604/66 (aziende con più di 15 dipendenti), e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi Non rientrano i disoccupati per scadenza di un contratto a termine

Età 63 anni e almeno 30 anni di contributi: A.PE SOCIALE Età 63 anni e almeno 30 anni di contributi: in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. n. 604/66 (aziende con più di 15 dipendenti), e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi Coloro che si trovano in questa condizione anche se hanno già cessato la ASDI, mobilità, NASPI ecc… è necessario continuare ad essere iscritti al Centro per l’Impiego, se tale condizione fosse scaduta aggiornarla con urgenza.

Età 63 anni e almeno 30 anni di contributi: A.PE SOCIALE Età 63 anni e almeno 30 anni di contributi: in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. n. 604/66 (aziende con più di 15 dipendenti), e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi L’operaio agricolo per poter rientrare nel diritto alla prestazione di APE sociale deve essere stato licenziato o essersi dimesso per giusta causa o aver aderito ad una risoluzione consensuale secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori. L’unica differenza è che per tali lavoratori il trimestre decorre dal licenziamento e non dalla fine dell’indennità di disoccupazione.

A.PE SOCIALE Età 63 anni e almeno 30 anni di contributi per: i lavoratori con invalidità civile pari o superiore al 74%. Possono ottenere il beneficio anche soggetti non occupati, lavoratori domestici, lavoratori a domicilio, lavoratori autonomi e anche lavoratori iscritti alla gestione separata.

Età 63 anni e almeno 30 anni di contributi per chi: A.PE SOCIALE Età 63 anni e almeno 30 anni di contributi per chi: ·         assiste al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado (esempio il figlio o il genitore) convivente con handicap in situazione di gravità (legge 104/92) Pertanto, non essendo necessario aver fruito di permessi o congedi, possono quindi essere ammessi al beneficio anche soggetti non occupati, lavoratori domestici, lavoratori a domicilio, lavoratori autonomi e anche lavoratori iscritti alla gestione separata.

Età 63 anni e almeno 36 anni di contributi per: A.PE SOCIALE Età 63 anni e almeno 36 anni di contributi per: i lavoratori dipendenti che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Le modifiche

A.PE SOCIALE DM n. 50/2017 - art. 53 Allegato C Le novità riguardano le attività indicate negli allegati C della legge n. 232/2016. Esse si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le stesse siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre che la tale periodo sia corrispondente a quello di interruzione. Allegato C

A.PE SOCIALE Per la ricerca dei 6 anni negli ultimi 7 precedenti la decorrenza dell’APE Sociale, del periodo di lavoro in attività faticose, sono ammessi per l’interruzione della suddetta attività i periodi di svolgimento di attività diverse, i periodi di inoccupazione, i periodi coperti da contribuzione volontaria e da contribuzione figurativa per disoccupazione. Il periodo massimo di interruzione dei 12 mesi può essere frazionato oppure può collocarsi interamente nell’anno precedente la decorrenza dell’indennità di APE Sociale. Allegato C

Lavori FATICOSI – allegato C A.PE SOCIALE Lavori FATICOSI – allegato C A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni C. Conciatori di pelli e di pellicce D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante E. Conduttori di mezzi pesanti e camion F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza H. Insegnanti della Scuola dell’infanzia ed Educatori degli asili nido I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

A.PE Sociale -destinatari – schema Lavoratori occupati in lavori faticosi (63 anni e 36 anni di contributi) Invalidi civili dal 74% in su (63 anni e 30 anni di contributi) A.PE Sociale Lavoratori che assistono disabili da almeno sei mesi (coniuge o parenti 1° grado conviventi) - con 63 anni e 30 anni di contributi Disoccupati: per licenziamento anche collettivo, dimessi per giusta causa o con risoluzione consensuale e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi (63 anni e 30 anni di contributi)

APE SOCIALE Contribuzione utili per i 30 e 36 anni - schema AGO (FPLD e gestioni ART- COM - CD/CM, Fondo Clero, ex INPDAI) APE SOCIALE Contribuzioni utili per i 30 – 36 ANNI Fondi sostitutivi (Elettrici, Telefonici, Autoferro, ENPALS, Fondo Volo, INPGI1), INPGI 2 Fondi Esclusivi (Cassa Stato, CPS, CPI, CPDEL, CPUG, FS, IPOST) GESTIONE SEPARATA INPS NO Casse dei Liberi professionisti e NO lavoro all’estero nemmeno in ambito UE Non si possono concedere le maggiorazioni contributive

A.PE SOCIALE Nel caso di soggetto con contribuzione in più gestioni, il calcolo dell’APE sociale è effettuato in pro-quota per ciascun fondo, in rapporto ai propri periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. In tal caso l’importo dell’APE è dato dalla sommatoria dei singoli pro-quota e verrà erogato nel limite su indicato. Dal calcolo sono esclusi i periodi maturati presso le casse libero professionali non destinatarie delle disposizioni in esame. La “sommatoria” delle contribuzioni utili per il conseguimento del diritto all’APE sociale non rileva ai fini del raggiungimento dei 18 anni al 31/12/1995 e delle correlate modalità di calcolo dei singoli pro-quota.

Domanda di accesso all’APE sociale Il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, ivi compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare contestualmente alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso anche la domanda di beneficio dell’APE sociale. L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di APE, alla maturazione di tutti i requisiti e condizioni previsti. In fase di prima applicazione, per le sole domande presentate entro il 30.11.2017, l’APE sociale è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017.

Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca Avverso i provvedimenti di annullamento e rigetto (carenza dei requisiti al momento della presentazione della domanda) e revoca (per decadenza dal diritto) è possibile presentare istanza di riesame alla sede dell’INPS competente entro 30 gg dalla ricezione del relativo provvedimento.