Direzione Centrale Pensioni - Ufficio Normativa

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Transcript della presentazione:

Direzione Centrale Pensioni - Ufficio Normativa 05/03/13 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Formazione INPDAP Direzione Centrale Pensioni - Ufficio Normativa Ciasullo Giuseppe Formenti Elena Laconi Alessandra Piacenti Moreno Ruotolo Rita

05/03/13 Polizia di Stato

Corpo della Guardia di Finanza 05/03/13 Forze di polizia Ordinamento Civile Polizia di Stato Corpo di Polizia Penitenziaria Corpo Forestale dello Stato Ordinamento Militare Arma dei Carabinieri Corpo della Guardia di Finanza Polizia di Stato

Ambito di applicazione normativa 05/03/13 Ambito di applicazione normativa Forte coesione con la normativa militare D.P.R. n. 1092/1973 Legge n.121/1981 (con delega all’emanazione di decreti attuativi) D.lgs n.334/2000 Non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 165/2001 (articolo 3, comma1) Gli accordi che regolano il rapporto di lavoro sia per gli aspetti giuridici che per quelli economici vengono recepiti con provvedimenti legislativi

05/03/13 Ai fini pensionistici i dipendenti della Pubblica Sicurezza sono destinatari delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali dirette esclusivamente alle Forze di Polizia e norme destinate al personale militare

Norme di armonizzazione 05/03/13 Norme di armonizzazione Decreto Legislativo n. 503/1992 Legge n. 724/1994 Legge n. 335/1995 Decreto Legislativo n. 564/1996 Decreto Legislativo n. 184/1997 Decreto Legislativo n. 187/1997 Legge n. 449/1997 DECRETO DI ARMONIZZAZIONE Decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165

Decreto Legislativo n. 165/1997 05/03/13 ………..in particolare Decreto Legislativo n. 165/1997 Nuovi limiti di età per le pensioni di vecchiaia Requisiti di accesso per le pensioni di anzianità Maggiorazione dei servizi Maggiorazione della base pensionabile Maggiorazione montante contributivo

Come è costituito l’organico 05/03/13 Come è costituito l’organico della Polizia di Stato?

Personale della Polizia di Stato che espleta attività 05/03/13 Personale che espleta funzioni di Polizia Personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica Professionali sanitari della Polizia di Stato

05/03/13 Ruoli del personale che espleta funzioni di Polizia Legge 1° Aprile 1981, n. 121/1981 Ruolo degli agenti e assistenti Ruolo dei sovrintendenti Ruolo degli ispettori Ruolo dei commissari Ruolo direttivo speciale Ruolo dei dirigenti

Ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica e tecnica 05/03/13 Ruolo degli operatori e collaboratori tecnici Ruolo dei revisori tecnici Ruolo dei periti tecnici Ruolo dei direttori tecnici Ruolo dei dirigenti tecnici

Ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato 05/03/13 Ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato Ruolo dei direttivi medici Ruolo dei dirigenti medici

05/03/13 Individuare l’appartenenza al ruolo o alla qualifica è importante per l’applicazione di alcuni istituti giuridici che hanno riflessi previdenziali

Equiparazione dei ruoli per l’individuazione dei limiti di età 05/03/13 Equiparazione dei ruoli per l’individuazione dei limiti di età In servizio al 25.6.82 dopo 25.6.82 Agenti (Operatori tecnici) 60 anni 60 anni Assistenti (Collaboratori tecnici) 60 anni 60 anni Sovrintendenti (Revisori tecnici) 60 anni 60 anni Ispettori (Periti tecnici) 60 anni 60 anni Commissari (Direttori tecnici) 65 anni 60 anni 1°dirigente (Direttore tecnico) 65 anni 60 anni Dirigente superiore (Direttore tecnico) 65 anni 63 anni Dirigente generale 65 anni 65 anni Direttivi medici 65 anni Dirigenti medici 65 anni

PENSIONE DI VECCHIAIA Articolo 2 Dlgs n. 165/1997 05/03/13 Dal 1° gennaio 1998 I limiti di età vengono elevati al 60°anno, qualora inferiori. Questa disposizione lascia inalterati i limiti di età al 60° e al 65° anno già previsti per il collocamento a riposo d’ufficio del personale della Polizia di Stato ………..ma successivamente

05/03/13 ……….a seguito della specifica delega conferita dall’articolo 5, lettera d) della legge n. 78/2000 è stato emanato il Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n.334 per il riordino e l’adeguamento delle disposizioni concernenti l’età pensionabile e il trattamento pensionistico già in vigore per tutti i ruoli della Polizia di Stato

Quali sono questi nuovi limiti di età per la pensione di vecchiaia Quali sono questi nuovi limiti di età per la pensione di vecchiaia? Articolo 13 del Dlgs n. 334/2000 05/03/13 Ruolo degli agenti e assistenti 60 anni Ruolo dei sovrintendenti 60 anni Ruolo degli ispettori 60 anni Ruolo dei commissari e ruolo direttivi speciali 60 anni Ruolo dirigenti:  Primo dirigente 60 anni  Dirigente superiore 63 anni  Dirigente generale di pubblica sicurezza e dirigente generale di livello B 65 anni

Gli stessi limiti di età si applicano anche al 05/03/13 Gli stessi limiti di età si applicano anche al personale appartenente al ruolo dei dirigenti e dei direttori tecnici e a quello appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

05/03/13 Ma c’è una particolarità per il personale appartenente al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data 25 giugno 1982, i cui limiti di età erano precedentemente fissati a 65 anni…………...

05/03/13 …….una gradualità del passaggio verso il basso dai 65 ai 63 anni di età per i dirigenti superiori e dai 65 ai 60 anni di età per le altre qualifiche Articolo 27 Dlgs n. 334/2000 Anno del raggiungimento Dirigenti Altre qualifiche dei 65 anni di età superiori 2001 2002 6/8 mesi 8 /9 mesi 2003 9/11 mesi 10/13 mesi 2004 12/14 mesi 15/19 mesi 2005 15/17 mesi 20/27 mesi 2006 18/20 mesi 28/34 mesi 2007 21/24 mesi 35/41 mesi 2008 42/47 mesi 2009 48/53 mesi 2010 54/60 mesi Il collocamento a riposo d’ufficio è disposto con anticipazione differenziata a seconda dell’esatta data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del 65° anno di età

05/03/13 …..ma per questo personale c’è un’altra particolarità Articolo 27, comma 3, Dlgs n. 334/2000 Al momento della cessazione dal servizio vengono attribuiti in aggiunta alla pensione un importo corrispondente a 4 scatti, ciascuno del 2,5% da calcolarsi sullo stipendio percepito all’atto del pensionamento, senza maggiorazione del 18% Per i ruoli dei commissari e i ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data del 25 giugno 1982

IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E’ RILIQUIDATO PER IL PERIODO 05/03/13 IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E’ RILIQUIDATO PER IL PERIODO INTERCORRENTE DALLA DATA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO E FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 65 ANNI DI ETA’ SULLA BASE DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI PENSIONABILI DI QUALSIASI NATURA CONCESSI AI PARI QUALIFICA IN ATTIVITA’DI SERVIZIO

05/03/13 Facoltà per le donne di essere collocate a riposo al 60° anno di età, qualora il limite sia superiore

05/03/13 E’ possibile proseguire il lavoro oltre i limiti di età per il collocamento a riposo? No, in quanto il decreto legislativo n. 503/1992 esclude questo personale dal campo di applicazione della normativa inerente il trattenimento in servizio

Sistema di calcolo retributivo o misto PENSIONE DI ANZIANITA’ Articolo 6, comma 1,Dlgs n. 165/1997 Articolo 44 D.P.R. n. 1092/1973 05/03/13 Sistema di calcolo retributivo o misto Sono prescritti gli stessi requisiti previsti per la generalità dei lavoratori dall’articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997, ossia:  57 anni di età con 35 anni di contribuzione oppure  a prescindere dall’età anagrafica con:  38 anni di contribuzione fino al 31.12.2005  39 anni di contribuzione fino al 31.12.2007  40 anni di contribuzione dal 1°gennaio 2008

………..e per il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti provenienti dal Corpo delle guardie di P.S. in servizio al 25 giugno 1982? 05/03/13 L’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 165/1997 prevede per queste qualifiche la possibilità di conseguire la pensione di anzianità al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni a partire dal 1° luglio 2002

Come si raggiunge la massima anzianità contributiva? 05/03/13 Come si raggiunge la massima anzianità contributiva? Art 54 DPR n. 1092/73 - Art 17, c. 1, L n. 724/1994 - Art 59, c.1, L 449/97 Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti in servizio alla data del 25 giugno 1982

Decorrenza delle pensioni di anzianità 05/03/13 Decorrenza delle pensioni di anzianità Art 6, c. 1, Dlgs n. 165/1997 Stesse finestre previste dalla legge n. 449/1997 40 anni di contribuzione decorrenza immediata Art 6, c. 2, Dlgs n. 165/1997 Avendo raggiunto la massima anzianità contributiva la decorrenza è immediata

….. e i requisiti per il sistema di calcolo contributivo? 05/03/13 ….. e i requisiti per il sistema di calcolo contributivo? Sono gli stessi previsti dalla legge 8 agosto 1995 n. 335

Per i commissari, i dirigenti della Polizia di Stato, con qualifica 05/03/13 Per i commissari, i dirigenti della Polizia di Stato, con qualifica inferiore a direttore generale, e le categorie equiparate dei ruoli tecnici e professionali dei sanitari, già in servizio alla data del 25 giugno 1982, il cui trattamento sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, il coefficiente di trasformazione è quello relativo al 65° anno di età

La legge “delega” 23 agosto 2004 n. 243 05/03/13 La legge “delega” 23 agosto 2004 n. 243 Per le Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, delle Forze Armate e del personale del Corpo dei vigili del fuoco e per i rispettivi dirigenti continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensionamenti vigenti prima dell’entrata in vigore della legge “delega”. Per questo personale l’articolo 1, comma,10, delega il Governo all’emanazione di specifici decreti legislativi di armonizzazione. Per la generalità dei lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono previsti nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto a pensione di anzianità e vecchiaia contributiva

Maggiorazione dei servizi Articolo 5 decreto legislativo n. 165/1997 05/03/13 Maggiorazione dei servizi Articolo 5 decreto legislativo n. 165/1997 Il servizio operativo : Navigazione (art 19 DPR 1092/73) Volo (art 20 DPR 1092/73) Confine (art 21 DPR 1092/73) Imbarco (art. 4 L. 78/83) Prestato all’estero (art. 11, DPR 309/90) Servizio di istituto (art. 3,c. 5 legge n. 284/1977 per tutto il personale) Con percezione delle relative indennità, ove spettanti, è aumentato nelle misure previste dalle singole disposizioni Dal 1° gennaio 1998 queste maggiorazioni non possono superare i 5 anni. Gli aumenti di servizio eccedenti i 5 anni maturati prima del 31.12.1997 sono validi ma restano cristallizzati

05/03/13 ….ma come incidono queste maggiorazioni di servizio nel calcolo della pensione? Sistema retributivo Gli aumenti di servizio sono validi sia per il diritto che per la misura della pensione Sistema misto Sono utili ai fini del diritto ma per la misura incidono solo sulle anzianità maturate entro il 31.12.95 Sistema contributivo Sono validi solo per la maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva

05/03/13 Come incidono i singoli elementi della retribuzione sui trattamenti pensionistici?

Base pensionabile Quota A 05/03/13 Segue le regole degli articoli 43 e 53 del D.P.R. n. 1092/1973 ed è composta dalle voci: Stipendio parametrato (dal 1° gennaio 2005 ha inglobato i livelli retributivi, l’IIS, gli scatti gerarchici e aggiuntivi ed altri elementi già considerati pensionabili) Quote mensili eventuale assegno personale riassorbibile Anticipazioni stipendiali Retribuzione individuale di anzianità Assegno funzionale Indennità pensionabile mensile Indennità di imbarco (se percepita alla cessazione) Assegno di valorizzazione (compete ai vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti - articolo 1 DPCM 23.12.2003) in particolare …….

Le anticipazioni stipendiali 05/03/13 Le quote mensili spettano ai Dirigenti e alle qualifiche equiparate e indicano le maggiorazioni sull’ultimo stipendio della successiva classe o aumento periodico, maturate all’atto della cessazione dal servizio Le anticipazioni stipendiali sono importi fissi tabellari che variano in relazione alle qualifiche e alle posizioni rivestite e remunerano il ritardo nell’applicazione degli accordi contrattuali L’assegno personale riassorbibile viene attribuito nel caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro L’assegno funzionale è un importo tabellare che varia in relazione alla qualifica e agli anni di servizio, viene corrisposto agli Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti e e qualifiche equiparate dopo 17 anni e 29 anni di servizio prestato senza demerito L’indennità pensionabile mensile spetta a tutto il personale in misura variabile in relazione alle qualifiche e alle posizioni rivestite, ha sostituito l’indennità per il servizio di istituto

Quali di queste voci pensionabili sono maggiorate del 18% Quali di queste voci pensionabili sono maggiorate del 18% ? Articoli 15/16 della legge n. 177/1976 05/03/13 Stipendio con esclusione dell’I.I.S. Quota mensile Assegno personale Anticipazioni stipendiali Retribuzione individuale di anzianità Le maggiorazioni del 18% di queste voci sono indicate espressamente dagli stessi accordi contrattuali, che poi vengono recepiti con provvedimenti legislativi.

Base pensionabile Quota B 05/03/13 Tutte quelle indennità e compensi accessori soggetti a contribuzione non valutabili in quota A

…….e per i dirigenti? Base pensionabile Quota A 05/03/13 …….e per i dirigenti? Base pensionabile Quota A Stipendio tabellare (per classi e scatti) Indennità integrativa speciale Quote mensili eventuale assegno personale riassorbile Anticipazioni stipendiali Indennità mensile pensionabile Indennità perequativa (primo dirigente e dirigente superiore) Indennità di posizione (dirigente generale) Maggiorazione indennità di posizione (dirigenti generali livello B e questori di Roma, Milano e Napoli)

Quali di queste voci pensionabili sono maggiorate del 18%. Legge n 05/03/13 Stipendio tabellare Quota mensile Assegno personale Anticipazioni stipendiali

05/03/13 Ai funzionari del ruolo Commissari ed equiparati della Polizia di Stato compete per servizio prestato senza demerito: dopo 13 anni lo stipendio iniziale spettante al primo dirigente dopo 15 anni l’intera retribuzione spettante al primo dirigente dopo 23 anni ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti lo stipendio iniziale del dirigente superiore dopo 25 anni l’intera retribuzione spettante al dirigente superiore  L’indennità perequativa compete solo qualora il personale rivesta la qualifica di primo dirigente o dirigente superiore

05/03/13 ……… ma il personale della Polizia di Stato ha diritto anche ad un’altra maggiorazione della base pensionabile Articolo 4 del Dlgs n. 165/1997 Al momento della cessazione dal servizio vengono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile, 6 scatti ciascuno del 2,50% da calcolarsi, a decorrere dal 1° gennaio 2005, su: lo stipendio “parametrato” la retribuzione individuale di anzianità Questa maggiorazione è soggetta a riliquidazione a seguito di rinnovi contrattuali

Il sistema di calcolo della pensione La contribuzione 05/03/13 Per calcolare questa maggiorazione della base pensionabile si devono tenere presenti diversi elementi: Il sistema di calcolo della pensione La contribuzione Il motivo di cessazione dal servizio

Con le regole del sistema retributivo 05/03/13 Con le regole del sistema retributivo Se il calcolo della pensione si basa sulle quote A e B: l’importo corrispondente ai 6 scatti calcolato sullo stipendio “parametrato” e la R.I.A., senza maggiorazione del 18%, viene moltiplicato per l’aliquota pensionistica totale maturata e aggiunto all’importo della pensione Se non è stato applicato il calcolo della pensione in quote: l’importo corrispondente ai 6 scatti entra a far parte dello stipendio e come tale è maggiorato del 18%

mentre con quelle di un sistema di calcolo contributivo o misto ……… 05/03/13 mentre con quelle di un sistema di calcolo contributivo o misto ……… Per le anzianità maturate dopo il 1° gennaio 1996 il beneficio dei 6 scatti viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio e della R.I.A. che incide sul montante individuale complessivo. Per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 (misto) si seguono le stesse regole del sistema retributivo.

… e per gli aspetti relativi alla contribuzione? 05/03/13 … e per gli aspetti relativi alla contribuzione? Sistema retributivo L’importo della ritenuta è incrementata ogni anno dello 0,20% a partire dal 1998 e fino al 2008 da calcolare sull’intera base contributiva Sistema contributivo Dal 1998 l’incremento contributivo. a carico del dipendente, è pari all’8,75% operato sull’aumento figurativo del 15% delle voci stipendiali Per coloro che cessano dal servizio per dimissioni questa contribuzione continua a essere versata per gli anni mancanti il raggiungimento del limite di età

05/03/13 Indennità di volo e aeronavigazione Articoli 5 e 6 della legge n. 78/1983 Non cumulabili tra loro Sono cumulabili con l’indennità mensile pensionabile nella misura del 50% attribuendo per intero quella di importo più elevato (art 1,legge n. 505/78) All’atto della cessazione dal servizio l’importo annuo dell’indennità di volo o aeronavigazione nella misura percepita in attività di servizio non rientra nella base pensionabile ma viene aggiunto alla pensione secondo le modalità indicate dall’articolo 59 del D.P.R. n. 1092/1973

05/03/13 In pratica ……… Si calcolano i 9/10 dell’importo annuo dell’indennità di aeronavigazione o volo. Su questo valore si determinano tanti ventottesimi per il periodo di servizio effettivo prestato con percezione di detta indennità. Il rapporto non può superare i 20/28 per i primi 20 anni di servizio di aeronavigazione e volo. Per ogni anno successivo ai 20, l’importo dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata dell’1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità stessa. I valori così ottenuti non rientrano nella base pensionabile ma, sommati, formano una “quota di pensione”.

Una disposizione particolare Articolo 3, comma 7, dlgs n. 165/1997 05/03/13 Una disposizione particolare Articolo 3, comma 7, dlgs n. 165/1997 A tutto il personale della Polizia di Stato Dal 1° gennaio 1998 Per coloro che cessano dal servizio per limiti di età con un sistema di calcolo contributivo o misto Il montante individuale dei contributi è incrementato di un importo pari a 5 volte la retribuzione annua contributiva dell’ultimo anno moltiplicata per l’aliquota di computo (33%)

Pensione di privilegio Diritto Articolo 64 del D.P.R. n. 1092/1973 05/03/13 Pensione di privilegio Diritto Articolo 64 del D.P.R. n. 1092/1973 Per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio e tali da determinare l’inidoneità permanente all’attività lavorativa. La domanda di pensione di privilegio deve essere presentata entro 5 anni dalla cessazione dal servizio , elevati a 10 in caso di parkinsonismo (articolo 169, D.P.R. n. 1092/1973) Non esiste alcun termine di decadenza nell’ipotesi in cui il riconoscimento di causa di servizio sia avvenuto durante il rapporto di lavoro. In ogni caso qualora la domanda venga presentata oltre i 2 anni dal collocamento a riposo, ferma restando l’insorgenza del diritto a tale data, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

Inabilità al servizio ? Per gli appartenenti alla Polizia di Stato 05/03/13 Inabilità al servizio ? Per conseguire il diritto alla pensione di privilegio l’inabilità fisica derivante da infermità o lesioni contratte nell’esercizio delle funzioni deve comportare anche l’inabilità al servizio Per gli appartenenti alla Polizia di Stato si consegue il diritto alla pensione di privilegio a prescindere dalla sussistenza del requisito dell’inidoneità al servizio

Accertamento clinico D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 05/03/13 Accertamento clinico D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA E’ individuata sulla base dell’ufficio di ultima assegnazione o, se pensionato o deceduto, della residenza del pensionato o dell’avente diritto (Decreto 12.2.2004). Ha il compito di:  esprimere il giudizio diagnostico  determinare la data di conoscibilità e stabilizzazione dell’infermità  indicare l’ascrivibilità dell’infermità  esprimere il giudizio di idoneità al servizio

Accertamento del nesso di causalità 05/03/13 Accertamento del nesso di causalità COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO Accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione Definitività dell’accertamento

Pensione di privilegio Misura Articolo 67 D.P.R. n. 1092/1073 05/03/13 Pensione di privilegio Misura Articolo 67 D.P.R. n. 1092/1073 100% della base pensionabile se l’infermità è ascrivibile alla 1^ categoria. 90%,80%,70%,60%,50%,40% o 30% della base pensionabile in caso di ascrivibilità rispettivamente alla 2^,3^,4^,5^,6^,7^ o 8^ categoria. Per le ascrivibilità alla 7^ e 8^ categoria spetta, in aggiunta, un aumento dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, se in presenza di un’anzianità contributiva inferiore ai 15 anni. Nel caso sia stata raggiunta questa anzianità minima viene aumentato di 1/10 l’importo della pensione, se più favorevole.

Per il personale del ruolo dei dirigenti 05/03/13 Per il personale del ruolo dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato spetta il trattamento privilegiato più favorevole tra quello determinato con l’articolo 65 e quello risultante dall’applicazione dell’articolo 67 del D.P.R. n. 1092/1973

Misura della pensione di privilegio Articolo 65 D.P.R. n. 1092/1973 05/03/13 Misura della pensione di privilegio Articolo 65 D.P.R. n. 1092/1973 8/10 della base pensionabile se l’infermità è ascrivibile alla 1^categoria 1/40 della base pensionabile, per ogni anno di servizio utile, se le infermità sono di minore entità ma la pensione non può essere inferiore ad 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa la pensione è incompatibile, fino a concorrenza, con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento; in ogni caso l’importo non può essere inferiore a quello spettante per la pensione ordinaria

Assegno rinnovabile Articolo 68 D.P.R n. 1092/1973 05/03/13 Per tutto il personale della Polizia di Stato Se l’infermità o lesione è ascrivibile ad una delle categorie della “Tabella A” annessa al D.P.R. 30.12.1981, n. 834 ma è suscettibile di miglioramento spetta un assegno rinnovabile in misura uguale alla pensione, di durata da 2 a 6 anni. Alle scadenza: se le infermità o lesioni non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione di privilegio se, invece, le infermità o lesioni sono ascrivibili alla “Tabella B” compete l’indennità una tantum qualora la menomazione non venga più riscontrata, ovvero non risulti più classificabile, non compete ulteriore trattamento; in presenza dei requisiti di legge per l’accesso al pensionamento si ha diritto alla pensione ordinaria dal giorno successivo alla scadenza dell’assegno rinnovabile se le infermità sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della “Tabella A” e sono ancora suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente non superi la durata di 6 anni; se il precedente è stato corrisposto per 6 anni spetta la pensione di privilegio

Pensione di inabilità Articolo 2, comma 12, legge n. 335/1995 05/03/13 Pensione di inabilità Articolo 2, comma 12, legge n. 335/1995 Dal 22 gennaio 2002 si applicano le procedure previste dal D.P.R. n. 461/2001 in tema di accertamento di inidoneità al servizio Dal 23 febbraio 2004 gli organismi deputati all’accertamento clinico sono le Commissioni mediche ospedaliere individuate sulla base dell’ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell’avente diritto Per le procedure di calcolo si applicano le modalità operative della Circolare Inpdap n. 57 del 24 ottobre 1997