Il trust e la gestione di patrimoni aziendali e immobiliari

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Transcript della presentazione:

Il trust e la gestione di patrimoni aziendali e immobiliari Il trust ed il diritto tributario italiano (Prof. Avv. Dario Stevanato) Firenze, 26 novembre 2004

Trust e trasferimenti patrimoniali: negozio istitutivo e negozi dispositivi L’istituzione di un trust comporta dei trasferimenti patrimoniali, contestuali al trust deed o a questo successivo In questo secondo caso, l’atto istitutivo contiene soltanto un “programma negoziale”, mentre i trasferimenti di beni al trustee vengono attuati per mezzo di negozi successivi di dotazione

Il regime dell’atto istitutivo (puro) e l’imposta di registro L’atto istitutivo deve essere formato per iscritto (art. 3 conv. dell’Aja), ma se formato all’estero sfugge all’obbligo di registrazione (se non in caso d’uso) Se formato in Italia, taluno lo ritiene assimilabile ad un “contratto preliminare” (imposta in misura fissa) Se però manca una obbligazione di disporre in favore del trustee, l’atto istitutivo non avrà contenuto patrimoniale, e sarà comunque tassabile (in termine fisso o in caso d’uso) in misura fissa

Il regime degli atti di dotazione, tra imposta di registro e di donazione Possiamo individuare due tipi di trasferimenti: quelli dal disponente al trustee, necessari a dare una consistenza patrimoniale al trust, e quelli successivi dal trustee ai beneficiari finali del trust La costituzione del trust attua uno spossessamento e trasferimento di beni e diritti dal disponente (settlor) al trustee, senza contropartita Va però escluso che in tale trasferimento possa essere ravvisato un “atto di liberalità” nei confronti del trustee (che semmai può essere riscontrato nei cfr. dei beneficiari finali)

Il trust come vicenda negoziale complessa Se si considera unitariamente la vicenda del trust (dotazione iniziale, gestione del trustee, trasferimento ai beneficiari), si può applicare al trust liberale la dottrina delle donazioni indirette, e ritenere che il tributo applicabile – al momento della devoluzione ai beneficiari finali – sia quello sulle donazioni (cioè quello corrispondente applicabile agli atti onerosi) Se c’è un rapporto di parentela col disponente, le attribuzioni dovrebbero restare sempre escluse da tassazione (art. 13.2 L. 383/2001). Lo stesso dicasi se non eccedono la franchigia (350 ml. di lire)

Le tesi atomistiche e l’applicabilità dell’imposta di registro Muovendo dalla mancanza dello spirito di liberalità a favore del trustee, una parte della dottrina propendeva per l’applicazione dell’imposta (proporzionale) di registro (in tal senso anche CTP di Lodi n. 135/2001) Il tributo di registro non colpisce soltanto gli atti a titolo oneroso, come dimostra l’art. 9 della tariffa, che tassa con l’aliquota del 3 per cento ogni altro atto “avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”

La tesi del registro in misura fissa Esiste anche un orientamento propenso a negare l’applicabilità dell’imposta proporzionale di registro agli atti di dotazione, non essendo questi assimilabili agli atti traslativi della proprietà, ma piuttosto ad atti di “destinazione” In giurisprudenza esplicitamente in tal senso Comm. Trib. Reg. Venezia 24 ottobre 2001, n. 104; Comm. Trib. Reg. Venezia 23 gennaio 2003; per l'assimilazione del trust al fondo patrimoniale, Trib. Parma 13 ottobre 2003, n. 1406 e Trib. Milano 29 ottobre 2002

Inapplicabilità dell’imposta ai trasferimenti informali di ricchezza Il tributo di registro presuppone comunque un obbligo di registrazione, limitato agli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato Quanto agli atti formati all’estero, questi vanno registrati solo se relativi a beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato Esulano comunque dall’obbligo di registrazione e pagamento del tributo tutti i trasferimenti “informali” di ricchezza (come ad es. un bonifico dal settlor al trustee)

Gli atti di dotazione aventi ad oggetto immobili Il trasferimento ad un trust di un immobile italiano va registrato anche se l’atto è formato all’estero Applicabilità all’immobile italiano dell’imposa proporzionale, in base alll’art. 1 della Tariffa (“atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere…”, con applicazione delle aliquote del 7, 8 o 15 per cento), (ma manca l’onerosità nel trasferimento) o all’art. 9 (tassazione al 3%) Se l’immobile trasferito è all’estero, tributo in misura fissa

La “cartolarizzazione” degli immobili (conferimento in società estera e attribuzione delle quote al trust) Nella prassi è consueto lo schema che prevede 1) il conferimento degli immobili italiani in una società estera comunitaria, e 2) la successiva dotazione delle quote al trust Il conferimento sconta il registro in misura fissa (129,11 euro), se la società destinataria del conferimento ha sede in altro Stato dell’UE (nota IV all’art. 4 della tariffa, I) Il trasferimento delle azioni o delle quote di partecipazione sconta l’imposta in misura fissa (art. 11 parte I della tariffa); se il trasferimento avviene per scrittura privata non autenticata, si applica l’imposta fissa e solo in caso d’uso (art. 2, della tariffa, parte II)

Le imposte ipotecarie e catastali In ogni caso, sia il trasferimento diretto dell’immobile al trustee che il suo conferimento ad una società comunitaria, comporterà l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali (1 e 2 per cento), applicabili agli atti di trasferimento immobiliari

Le controindicazioni in caso di immobili plusvalenti Occorre però che l’immobile non sia plusvalenze, o sia posseduto da più di 5 anni Altrimenti il conferimento comporta il realizzo di una plusvalenza tassata come “reddito diverso” (art. 67.1 lett. b delTuir)

Dotazione di azioni o quote societarie e imposta di registro Se il trasferimento avviene per atto pubblico o scrittura privata autenticata (obbligata per le quote di srl, onde ottenere l’iscrizione nel registro imprese e a libro soci), registrazione in termine fisso con imposta in misura fissa (art. 11, parte I tariffa) Altrimenti (scrittura non autenticata o formata all’estero) solo in caso d’uso Trasferimento mediante girata sul titolo: nessun obbligo di registrazione e pagamento (art. 8 tabella) Dovrebbe inoltre essere inapplicabile la tassa sui contratti di borsa, in mancanza di un atto a titolo oneroso

Dotazione di quote societarie e capital gains extraimprenditoriali Nel trasferimento di beni al trust non si realizza, tendenzialmente, una cessione a titolo oneroso Se i beni sono detenuti da privati, va d’altra parte esclusa la stessa teorica configurabilità di una “destinazione” fiscalmente rilevante, mancando nei redditi diversi una clausola analoga a quella sulla “destinazione dei beni a finalità estranee all’impresa” Gli atti di dotazione patrimoniale di beni detenuti privatamente (quote o azioni, immobili) non fanno quindi emergere plusvalenze tassabili come redditi diversi

La dotazione di beni d’impresa Diverso il discorso per il conferimento al trust di beni detenuti in regime d’impresa In questo caso la dotazione al trust può configurare una destinazione fiscalmente rilevante idonea a determinare la tassazione dei plusvalori latenti, a meno che il trust non abbia per oggetto la gestione di una fase dell’impresa (es. trust di garanzia)

Trustee non residente e monitoraggio fiscale (D.L. 167/1990) La dotazione del trust può richiedere il trasferimento di somme di denaro dall’Italia all’estero Sorgono in relazione a tali trasferimenti obblighi di dichiarazione (quadro RW) in capo al disponente (settlor) italiano?

Trasferimenti e obblighi di segnalazione Se il trasferimento avviene per il tramite di un intermediario bancario residente, non c’è alcun obbligo di segnalazione è l’intermediario che mantiene evidenza (art. 1) L’obbligo di dichiarazione scatta solo se il trasferimento da o verso l’estero non viene canalizzato attraverso intermediari residenti (art. 2), oppure avviene mediante trasferimento al seguito (art. 3)

L’obbligo di segnalare gli investimenti esteri Esiste un obbligo generale di dichiarare gli investimenti esteri o le attività estere di natura finanziaria, detenuti dal contribuente italiano Ma le somme trasferite al trustee estero che sono servite ad alimentare il trust fund possono dirsi investimenti od attività detenuti all’estero dal disponente?

Il trasferimento dei beni dovrebbe escludere un obbligo di monitoraggio in capo al settlor La risposta dovrebbe essere tendenzialmente negativa, poiché con l’atto di dotazione il disponente ha perso la titolarità e la disponibilità delle somme, che sono entrate a far parte del patrimonio del trust e su cui è il trustee ad avere un potere di disposizione

Le erogazioni ai beneficiari finali del trust Durante la permanenza del trust, il trustee potrebbe erogare dei proventi a soggetti residenti Se le somme ricevute vengono mantenute all’estero, sorge un obbligo di dichiarazione (RW) in capo ai beneficiari, in base all’art. 4 (detenzione di attività estere di natura finanziaria)

La tassazione dei redditi del trust Incentrare la tassazione dei redditi sui beneficiari, secondo un “regime di trasparenza” può essere una soluzione per mantenere la progressività dell’imposizione Sembra però difficilmente applicabile ai trusts privi di specifici beneficiari (trust di scopo, accumulation trust), e ai trusts discrezionali, in cui i beneficiari potrebbero essere individuati dopo la chiusura del periodo di imposta

L’applicabilità al trust del regime di trasparenza In una recente risposta ad un interpello, l’Agenzia (DRE Liguria) ha però fatto applicazione del regime di trasparenza Si trattava di un trust non discrezionale (con beneficiari predeterminati), irrevocabile, il cui regolamento prevedeva la corresponsione ai beneficiari dei redditi man mano che gli stessi maturano (al più tardi entro pochi giorni dalla presentazione del rendiconto annuale)

In questo caso l’Agenzia ha aderito alla tesi della “trasparenza”, escludendo soggettività passiva in capo al trust (art. 73 tuir), in quanto privo di autonoma capacità contributiva ed in assenza di una “patrimonializzazione” dei redditi, che non venivano in qs. caso accumulati in capo al trust ma direttamente erogati ai beneficiari

Un corollario: l’affrancamento da parte dei beneficiari delle partecipazioni segregate La risposta dell’Agenzia si riferiva alla richiesta dei beneficiari del trust di accedere all’affrancamento a pagamento del valore delle partecipazioni “conferite” nel trust La richiesta è stata accolta argomentando dal fatto che le plusvalenze sarebbero state tassabili in capo ai beneficiari, ai quali le azioni dovevano essere previamente “assegnate”

Il trust di accumulazione In altri casi (es. trusts di accumulazione), sembra più difficile mantenere fermo un regime di “trasparenza”, e tassare i proventi accumulati direttamente in capo ai beneficiari In questo caso appare preferibile una tassazione immediata (intermedia o definitiva) in capo al trustee

La problematica attribuzione al trust di soggettività tributaria Questo ha come presupposto il riconoscimento di una soggettività passiva di diritto tributario in capo al trust, problematica alla luce (almeno) del requisito della “non appartenenza ad altri soggetti passivi” Se un trust estero venisse considerato un “ente” non residente, la disponibilità di immobili in Italia potrebbe far sorgere un problema di residenza fiscale in Italia ? (oggetto principale nel territorio dello Stato)

Il coordinamento con la tassazione in capo ai beneficiari Difficile è comunque ipotizzare un meccanismo di coordinamento tra imposizione presso il trustee e tassazione dei flussi (o dell’intero trust fund) ricevuti dai beneficiari al termine del trust I problemi sono analoghi ai rapporti società-soci, solo che il trust non è una società Il trust potrebbe prestarsi come strumento idoneo ad eludere la progressività dell’Irpef

Ma i beneficiari conseguono “redditi”? Se i beneficiari finali ricevono, alla fine del trust, quanto accumulato nello stesso (capitale più rendimenti accumulati), come è possibile, vista l’assenza di scritture contabili, determinare quanta parte è restituzione di capitale e quanto è “rendimento”? E poi: a meno che i beneficiari non conseguano una “rendita perpetua” (reddito di capitale ex art. 44), sembra mancare l’onerosità, necessaria per una tassazione di rendite vitalizie o a tempo determinato (art. 50 lett. h)

Le attribuzioni ai beneficiari quali “liberalità indirette” Le somme o i beni ricevuti dai beneficiari alla cessazione del trust potrebbero in molti casi essere riconducibili a delle “liberalità indirette”, effettuate dal disponente per il tramite del negozio istitutivo del trust Se c’è un rapporto di parentela col disponente, queste somme dovrebbero restare sempre escluse da tassazione (art. 13.2 L. 383/2001). E restano escluse da tassazione anche in mancanza di un atto da assoggettare a registrazione