LESIONI PERSONALI STRADALI Legge n. 41 del 23 marzo 2016, pubblicata sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2016 e in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia dal 25 marzo 2016 (discende dal disegno di legge n. 859 presentato al Senato il 20 giugno 2013) LA LEGGE E’ COMPOSTA DA UN SOLO ARTICOLO FORMATO DA 8 COMMI
Legge n. 41 del 23 marzo 2016 LA LEGGE E’ COMPOSTA DA UN SOLO ARTICOLO FORMATO DA 8 COMMI Finalità della normativa, presupposti politico-criminali e lineamenti generali dell’intervento riformatore: risposta repressiva del legislatore con inasprimento sanzionatorio per i numerosi casi di incidentalità stradali con morti e lesioni gravi conseguenti a condotte di circolazione stradale.
Modalità di attuazione dell’intervento normativo: INTRODUZIONE DI DUE AUTONOME FATTISPECIE DI REATI (come DELITTI COLPOSI) agli artt. 589bis c.p. (omicidio stradale colposo) e 590bis c.p. (lesioni colpose stradali).
Il legislatore utilizza la tecnica di redazione legislativa secondo un “principio di simmetria” tra le due nuove fattispecie e “scorpora” le due fattispecie dagli articoli che disciplinano l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
LA FATTISPECIE PENALE DELL’ART. 590 c.p. Si differenzia dalla fattispecie dell’art. 582 c.p. per l’elemento soggettivo (nell’art. 590 c.p. la colpa, nell’art. 582 c.p. il dolo). E’ un reato comune: “chiunque” può infatti essere il soggetto attivo del reato, mentre il soggetto passivo è la persona a cui è cagionata la lesione o malattia. E’ un reato di danno ed un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui si verifica la lesione personale colposa (malattia nel corpo o nella mente) cagionata ad altri con una condotta dell’agente inosservante di regole cautelari.
L’art. 590 c.p. prende in considerazione tre figure di lesioni personali colpose (lievi, gravi e gravissime), che costituiscono fattispecie autonome di reato comune, a forma libera e di danno.
Le lesioni colpose lievi, in cui sono ricomprese le lievissime ex art Le lesioni colpose lievi, in cui sono ricomprese le lievissime ex art. 582 c.p., sono quelle che comportano una guarigione clinica non superiore a 40 gg, mentre per le lesioni gravi e gravissime la nozione è ricavabile dall’art. 583 c.p.
LA VERSIONE ORIGINARIA dell’ art. 590 c.p. Ai sensi dell’art. 4 lett a) D.Lgs. n. 274/2000 (istitutivo della competenza penale del giudice di pace ed entrato in vigore il 2 gennaio 2002) il delitto di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) è stato attribuito alla competenza del giudice di pace. Il giudice di pace inizialmente aveva competenza per il delitto di lesioni personali colpose limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte, comprese le lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale a prescindere dalla gravità delle lesioni, (dunque anche lesioni colpose gravi e gravissime), con esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia superiore a venti giorni.
I° INTERVENTO LEGISLATIVO: INNALZAMENTO DEI LIMITI EDITTALI CON LEGGE 21 FEBBRAIO 2006 N. 102 (art. 2, comma 2) “2. Il terzo comma dell’art. 590 del codice penale è sostituito dal seguente: “Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 200 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni”.
II° INTERVENTO LEGISLATIVO: ARTT. 1 e 3 D. L. 23 MAGGIO 2008, N II° INTERVENTO LEGISLATIVO: ARTT. 1 e 3 D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, convertito nella LEGGE 24 LUGLIO 2008, N. 125 (“decreto sicurezza”, con cui, tra l’altro sono state aumentate le pene per le aggravanti, anche in caso di inosservanza di norme di prevenzione in materia di lavoro, in caso di omicidio colposo e sono state introdotte nuove aggravanti per le lesioni colpose, oltre ad introdurre il computo delle circostanze di cui all’art. 590bis c.p.) Al terzo comma dell’art. 590 c.p. è aggiunto il seguente periodo: “Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni;”
III° INTERVENTO: LA LEGGE N III° INTERVENTO: LA LEGGE N. 41/2016 CREA LA NUOVA FATTISPECIE DI DELITTO COLPOSO DELL’ART. 590bis c.p. (lesioni personali stradali) Con la legge n. 41/2016 il legislatore agisce sul previgente art. 590 c.p. nel modo seguente: scorpora dall’art. 590 c.p. le lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse in violazione alla disciplina della circolazione stradale (ipotesi prima prevista al primo periodo del comma 3 dello stesso articolo 590 c.p.); abroga la circostanza ad effetto speciale (lesioni personali colpose commesse in violazione della disciplina della circolazione stradale ad opera di soggetto in stato di ebbrezza alcolica, ovvero in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti) dapprima contenuta nel secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 590 c.p. (fattispecie di competenza già del Tribunale monocratico sottratta alla competenza del giudice di pace con la legge n. 125/2008). La fattispecie di cui all’art. 590bis c.p. viene contemplata dunque come un’autonoma figura di reato (allo stesso modo come per la fattispecie dell’omicidio colposo stradale di cui al nuovo art. 589 bis c.p.).
Le lesioni personali colpose stradali gravi e gravissime, anche aggravate da stati di alterazione psico-fisica, ora sono disciplinate separatamente dal nuovo art. 590 bis c.p. con le nuove pene inasprite dalla legge n. 41/2016, sono di competenza del TRIBUNALE Monocratico, sono procedibili d’ufficio e sono reati a citazione diretta (vedi modifica dell’art. 550, comma 2, c.p.p. attuata sempre dalla legge n. 41/2016). COSA RIMANE ATTUALMENTE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE PROCEDIBILE A QUERELA DOPO IL 25 MARZO 2016 IN BASE AL NUOVO ART. 590 C.P.? 1) le lesioni personali colpose non gravi (ovvero lievissime e lievi, cioè che non hanno comportato un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, cioè non ricadenti in quelle previste dall’art. 583 c.p.) per fatti commessi dopo il 25 marzo 2016, anche derivanti da violazione di norme sulla circolazione stradale; 2) le lesioni personali di qualsiasi entità (anche gravi e gravissime) per fatti commessi in violazione alla disciplina sulla circolazione stradale avvenuti anteriormente al 25 marzo 2016 (testo previgente dell’art. 590, primo periodo del comma 3, c.p.) e sempre che il soggetto non le abbia cagionate in stato di ebbrezza alcolica, ovvero in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti.
4. La procedibilità a querela dell’art. 590 c. p 4. La procedibilità a querela dell’art. 590 c.p. e quella d’ufficio dell’art. 590 bis c.p.. La legge n. 41/2016 nulla dice di espresso sul regime di procedibilità. Si è quindi posto il problema dell’individuazione del regime giuridico di procedibilità della nuova fattispecie incriminatrice di lesioni colpose stradali di cui all’art. 590 bis c.p., vista l’espunzione di tale fattispecie dal precedente art. 590 c.p. All’immediata entrata in vigore della legge n. 41/2016 si registrano nei primi commenti, sia la tesi maggioritaria della procedibilità d’ufficio per la nuova fattispecie, sia la tesi minoritaria che sosterrebbe, invece, la procedibilità a querela di parte, ricavandola dall’ultimo comma dell’art. 590 c.p.
A favore della tesi della procedibilità d’ufficio militano in ogni caso: a) la rubrica della nuova legge n. 41/2016 che reca “introduzione…del reato di lesioni personali stradali”; b) l’ulteriore dato testuale rappresentato dall’art. 590 quater c.p. che indica espressamente come circostanze solo le ipotesi descritte ai commi da 2 a 6 dell’art. 590bis c.p. Argomenti addotti invece a sostegno della tesi della procedibilità a querela sono: a) il fatto che le lesioni stradali non gravi rimangano nell’alveo del “vecchio” art. 590 c.p. e siano perseguibili a querela in base all’ultimo comma del medesimo articolo; b) la tecnica di formulazione della norma dell’art. 590bis c.p. sarebbe quella della “specialita’ per specificazione” e ciò indurrebbe a ritenere l’art. 590bis c.p. un’ipotesi aggravata e non già autonoma rispetto all’art. 590 c.p.; c) la norma del novellato art. 189, comma 8, del C.d.S. che impedisce l’arresto in flagranza del conducente che si fermi e presti assistenza alla vittima (infatti se l’art. 590 c.p. si configura come autonomo reato e non come circostanza aggravante ad effetto speciale non potrebbe applicarsi la norma che esclude l’arresto in flagranza del conducente collaborante, poiché essa sarebbe limitata soltanto ai casi di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p.). Ad oggi la già citata CASS. PEN., SEZ.IV, sent. 14 giugno 2017, n. 29721 ha indirettamente confermato la tesi assolutamente prevalente dell’autonomia delle figure di reato e quindi della loro procedibilità d’ufficio.
5. La necessità o meno della nomina del curatore speciale nei casi di minori e di incapacità di intendere e volere della vittima del sinistro.
Può il curatore speciale (così come gli altri legali rappresentanti della persona offesa) presentare e sottoscrivere anche il ricorso immediato ex art. 21 D.Lgs. n. 274/2000 limitatamente ai reati procedibili a querela di parte e di competenza del giudice di pace? SI’ (e ciò è ricavabile dall’art. 120 c.p. e dall’art. 21, quinto comma, D.Lgs. n. 274/2000 che recita. “La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela”).
MODIFICHE DELL’ART. 222 C. d. S MODIFICHE DELL’ART. 222 C.d.S. (Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati) MODIFICHE DELL’ART. 223 C.d.S. (Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato) LEGGERA MODIFICA DELL’ART. 219 C.d.S. (Revoca della patente di guida) (solo a fini di coordinamento con il novellato art. 222 C.d.S. è stata introdotta una clausola di riserva)
CIRCOLARE del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Prot. n. 300/A/2251/16/12/68 del 25/03/2016 In particolare si richiamano le indicazioni al punto 5.1 Ritiro immediato della patente di guida ai fini dell’applicazione della sospensione cautelare ex art. 223 C.d.S. tra cui …“La possibilità di procedere la ritiro cautelare ed immediato del documento di guida, anche per le evidenti implicazioni in termini di limitazione della possibilità di condurre tutti i veicoli deve essere valutata con particolare attenzione e richiede comunque la contestazione immediata di eventuali illeciti amministrativi connessi e correlati.
In ragione della sua finalità cautelare, in ossequio ad esigenze di certezza e di completezza dell’attività di indagine, la misura è applicabile solo quando, all’evidenza dei fatti al momento del rilevamento del sinistro, sia possibile desumere in modo chiaro e senza necessità di ulteriori accertamenti, la responsabilità del conducente coinvolto nell’incidente. In ogni altro caso, la patente non sarà ritirata immediatamente, salvo l’obbligo di segnalazione successiva al Prefetto per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Inoltre, nel caso di coinvolgimento di più conducenti, la patente sarà ritirata immediatamente solo ove sia possibile accertare senza ragionevole dubbio, sul luogo e nell’immediatezza dell’incidente, una responsabilità esclusiva o prevalente del conducente nei confronti del quale viene disposta la misura, in ordine alla produzione dell’evento da cui deriva il reato di omicidio stradale o di lesioni personali. Perciò, in caso di evidente concorso di responsabilità da parte di più conducenti o di altri soggetti, la misura cautelare immediata non sarà disposta, fermo restando l’obbligo di segnalazione al Prefetto per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza.”.
Il PUBBLICO MINISTERO FORMULA IL QUESITO AL CONSULENTE TECNICO DALLO STESSO NOMINATO COME DI SEGUITO RIPORTATO: “ Esaminata la documentazione acquisita al presente procedimento penale ed ispezionati i mezzi in sequestro, effettuati eventualmente nuovi rilievi ed acquisite informazioni presso terzi o documentazione custodita presso strutture pubbliche o private, ricostruisca il Consulente la dinamica del sinistro stradale occorso in data a……, in particolare in relazione alle condotte di guida mantenute nell’occasione dalle parti e curando di individuare eventuali profili di responsabilità colposa a carico dei conducenti dei mezzi in questione, nonché alle condizioni di prevedibilità o evitabilità del sinistro e alle condizioni del mezzo, evidenziando al contempo le infrazione alle norme di comportamento stradale eventualmente rilevabili. Riferisca inoltre ogni altro elemento ritenuto utili ai fini di giustizia per la comprensione dei fatti e l’attribuzione delle conseguenti responsabilità.