La c.d. «Posizione di garanzia» La responsabilità dell’ingegnere

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Transcript della presentazione:

Seminario tecnico: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione La c.d. «Posizione di garanzia» La responsabilità dell’ingegnere per terremoti, frane, crolli e altri disastri AVV. CLAUDIO CORATELLA Name Partner Coratella – Studio Legale 16 febbraio 2017

In materia edlizia il principale riferimento normativo è il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Il c.d. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE) L’articolo 44 del D.P.R. 380/2001 individua le sanzioni penali, più ricorrenti in materia di abusi urbanistico-edilizi. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 44 - Sanzioni penali (Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del cento per cento ai sensi dell'art. 32, comma 47, legge n. 326 del 2003) Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 44 - Sanzioni penali 2-bis. (…) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Ai sensi dell’art. 44 TUE è punita: La difformità parziale (inosservanza delle modalità esecutive fissate dal permesso di costruire); La difformità totale o l’esecuzione di lavori in assenza di permesso, nei casi in cui sia necessario; La lottizzazione abusiva. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione … 16 febbraio 2017

Tali sanzioni possono essere applicate anche agli ingegneri, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 29 del medesimo D.P.R. 380/2001, laddove assumano la qualifica di direttore dei lavori o di progettista. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione … 16 febbraio 2017

Art. 29 - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività 1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione … 16 febbraio 2017

Art. 29 - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività 2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione … 16 febbraio 2017

Art. 29 - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività 3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione … 16 febbraio 2017

Responsabilità penale del progettista Per gli interventi assoggettati a permesso di costruire, ricorre nell’ipotesi in cui: Rediga il progetto alterando dolosamente la realtà dei luoghi Nella dichiarazione di asseverazione attesti falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 art. 12 TUE (la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica . Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione … 16 febbraio 2017

Art. 20 comma 13 TUE Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione … 16 febbraio 2017

Per gli interventi assoggettati a D. I. A. (o S. C. I. A Per gli interventi assoggettati a D.I.A. (o S.C.I.A.) alternativa al permesso di costruire l’art. 23 del TUE prevede due obblighi fondamentali: Redigere una relazione che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e la mancanza di contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi. co.1 Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione … 16 febbraio 2017

Rilasciare al termine dei lavori (ove non lo faccia altro tecnico abilitato) un certificato di collaudo circa la conformità di quanto realizzato al progetto iniziale. co.7 Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione … 16 febbraio 2017

Queste relazioni, che sono solo alcune delle molteplici che gli ingegneri possono essere chiamati a compiere nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno natura certificatoria. In materia edilizia, è previsto espressamente dall'art. 29 comma 3 del D.P.R. 380/2001 che il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 C.p., pertanto, commette il reato di falsità ideologica in certificati, qualora attesti dolosamente caratteristiche non corrispondenti al vero. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione … 16 febbraio 2017

Vi possono essere eventuali conseguenze ulteriori. Art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità 1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro. 2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Al co. 2 è prevista un’aggravante nel caso in cui il certificato sia stato emesso a scopo di lucro. Vi possono essere eventuali conseguenze ulteriori. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione … 16 febbraio 2017

“Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione” (Cass. Pen, sez III, 20.05.2010, n.27699). Ne consegue che “In materia di falso, la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (d.i.a.) ha natura di "certificato", sicché risponde del delitto previsto dall'art. 481 c.p. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici” (Cass. Pen., sez. III, 21.10.2008, n. 1818). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Responsabilità penale del direttore dei lavori Riveste la c.d. posizione di garanzia ex art. 40, cpv. C.p., ovvero quella ricoperta da colui che, in virtù della stessa posizione che ricopre, ha l’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso o anche solo pericoloso, che potrebbe ipoteticamente verificarsi. “In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del DPR 380/01, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica” (Cassazione penale , sez. III, 20.01.2009, n. 14504 S. e altro; CED Cass. Pen. 2009, 243474). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Responsabilità penale del direttore dei lavori «In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l’ipotesi d’esonero prevista dall’art. 29 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l’attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d’irregolare vigilanza sull’esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica» (Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2009, n. 14504, Sansebastiano, in Riv. giur. edilizia, 2009, I, 1671). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

«In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all’incarico previsti dall’art. 29, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l’illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano disattese o violate (cfr. ex multis, Cass. Sez. III, 10/5/2005 n. 34376, Scimone ed altri). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Proprio per la posizione di «garante» assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori, pur senza formalizzare o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni (cfr. Sez. III, 7/11/2006 n. 38924, Pignatelli). “In tema di violazioni urbanistico-edilizie, la responsabilità per abuso edilizio del committente, del titolare del permesso di costruire, del direttore dei lavori e del costruttore, individuata ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001, non è esclusa dall'avvenuto rilascio del titolo abilitativo in violazione di legge o degli strumenti urbanistici, ovvero nell'ipotesi di intervento realizzato direttamente in base ad una D.I.A. illegittima” (Cass. pen., sez. III, 21/01/2016, n. 10106). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

“In tema di illeciti previsti dalla normativa edilizia ed urbanistica, è configurabile la penale responsabilità, a titolo concorsuale, del direttore dei lavori, dovendosi egli ritenere gravato da un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione delle opere, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinuncia all'incarico, dal momento che il direttore dei lavori, oltre ad essere il referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume anche la funzione di garante nei confronti del Comune circa l'osservanza di quanto previsto dal titolo abilitativo alla effettuazione dei lavori.” (Cassazione penale, sez. III, 15/01/2015, n. 7406, in Rivista penale 2015, 4, 321) Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

“In tema di reati edilizi, l'assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico.” ((Cassazione penale, sez. III, 15/01/2015, n. 7406, in Rivista penale 2015, 4, 321) Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

«Il direttore dei lavori che, senza formalizzare le proprie dimissioni dall’incarico, si disinteressi dell’esecuzione delle opere edilizie realizzate in difformità del provvedimento autorizzatorio risponde anch’egli del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, stante l’obbligo, gravante sullo stesso, di vigilare sulla esecuzione delle opere» (Cass., sez. III, 7 novembre 2006, Pignatelli). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Per il direttore dei lavori sussiste l'obbligo di vigilare sulla esecuzione delle opere edilizie, salvo le ipotesi previste dal comma 2 dell’art. 29 T.U.E che esonerano espressamente da responsabilità il direttore dei lavori, qualora questi: — abbia contestato al titolare del permesso, al committente ed al costruttore la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire; — abbia fornito contemporaneamente all’amministrazione comunale motivata comunicazione della violazione stessa; — e, nelle ipotesi di totale difformità (o di variazione essenziale), abbia contestualmente rinunciato all’incarico. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Dunque, il recesso tempestivo dalla direzione dei lavori (per difformità della costruzione rispetto al permesso di costruire) deve ritenersi pienamente scriminante per il professionista. Il recesso deve considerarsi tempestivo quando esso intervenga non appena l’illecito edilizio oggettivamente si profili ad opera del cliente, ovvero non appena il professionista abbia avuto conoscenza che le direttive, da lui a suo tempo impartite, siano state disattese o violate. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica Normativa di riferimento: Capo II D.P.R. 380/2001 artt. 64-76 L. 1086/1971 «Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica» Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

D.P.R. 380/2001, Art. 64 - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità 1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. 2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate 5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

L. 1086/71 Art. 2 - Progettazione, direzione ed esecuzione 1. La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. 2. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. 3. Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

L. 1086/71 Art. 3 – Responsabilità 1. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate. 2. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Le sanzioni penali in materia sono previste dalla Sezione III del Capo II del D.P.R. 380/2001. Questi reati costituiscono figure del tutto autonome ed indipendenti da quelli relativi ai vari tipi di intervento legati al permesso di costruire, DIA, ecc. Quindi, possono essere consumati tutte le volte che si effettuano costruzioni in cemento armato o in metallo, anche in presenza delle autorizzazioni edilizie. Secondo l'art. 66, il direttore dei lavori, nei cantieri in cui vengono effettuati lavori in conglomerato cementizio, deve conservare il progetto e la relazione illustrativa. Se non vi ottempera rischia di incorrere nella contravvenzione prevista dall'art. 73. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

A mente dell'art. 67, tutte le costruzioni in conglomerato cementizio armato devono essere sottoposte a collaudo statico, che deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, che ha 60 gg di tempo, dalla comunicazione di fine dei lavori, per effettuarlo. L'ingegnere (o architetto), se ritiene che sia tutto conforme, rilascia questo certificato di collaudo, in forza del quale, viene poi rilasciata l'agibilità. Il collaudatore che non osservi gli obblighi di effettuare questo collaudo entro 60 gg va incontro alle contravvenzioni di cui all'art. 74. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art .71 - Lavori abusivi 1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro. 2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1.032 a 10.329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 72 - Omessa denuncia dei lavori 1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da da 103 a 1.032 euro. Art. 65 - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica 1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. (…) Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 73 - Responsabilità del direttore dei lavori 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro. 2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 66 co.1 Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori. (…) Art 65 co.6 A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo: a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59; b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 74 - Responsabilità del collaudatore 1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro. Art. 67 co.5 Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. Art. 75 - Mancanza del certificato di collaudo 1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

“In materia di opere in conglomerato cementizio armato, secondo l'esplicita previsione dell'art. 3 l. 5 novembre 1971 n. 1086, il progettista ha "la responsabilità diretta di tutte le strutture dell'opera, comunque realizzate"; pertanto, ove si sia avvalso di collaboratori, egli non si esime da responsabilità delegando ad altri tale compito, su di lui direttamente incombente, senza poi procedere ai necessari e dovuti riscontri e controlli al riguardo, facendo acriticamente propri elaborati e calcoli”. (Cass. Pen., sez. IV, 27 aprile 1999, n. 7021) Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Costruzioni in zone sismiche Normativa di riferimento: Capo IV D.P.R. 380/2001 artt. 83-106 Norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

i procedimenti di autorizzazione sismica Di fondamentale importanza è il coordinamento tra la normativa antisismica nazionale e quella regionale. Conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001, gran parte delle Regioni italiane hanno adottato apposite leggi regionali, al fine di garantire una maggiore tutela della pubblica incolumità e della prevenzione sismica, che disciplinano i procedimenti di autorizzazione sismica le procedure di vigilanza e di controllo sulle opere e le costruzioni nelle zone sismiche le modalità specifiche di repressione delle violazioni e di applicazione delle sanzioni l’obbligo di verificare preventivamente la compatibilità degli strumenti urbanistici e di pianificazione comunale, in formazione o in modifica, con le condizioni geomorfologiche del territorio. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

«In materia urbanistica ed edilizia, le disposizioni legislative regionali, espressione del potere concorrente con quello dello Stato in materia, devono non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti in materia edilizia-urbanistica dalla legislazione statale, ma devono anche essere interpretate in modo da non collidere con i medesimi» (Cass. pen., Sez. III, 26.03.2014, n. 28560). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Ad eccezione dei soli interventi di semplice manutenzione ordinaria, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, deve essere (a) previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli, (b) necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, (c) il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato ed allegato alla denuncia di esecuzione dei lavori, (d) questi ultimi devono essere parimenti diretti da un professionista abilitato conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ciascuna violazione, risolvendosi nell'inosservanza di specifiche prescrizioni, costituisce un titolo autonomo di reato. (Cass. pen., III sez., n. 50624 del 03.12.2014). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 93 - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19) 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 93 - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19) 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. 5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. (…) Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 94 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18) 1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 94 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18) 3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

La responsabilità penale è riconosciuta a titolo di reato comune. Art. 95 - Sanzioni penali Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da € 206 a € 10.329.) La responsabilità penale è riconosciuta a titolo di reato comune. “Il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare gli obblighi imposti e, quindi, dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da coloro, come il direttore e l'assuntore dei lavori, che abbiano esplicato attività tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge.” (Cassazione penale, sez. III, 10.11.2015 n. 49991) Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

il proprietario dell’immobile; il committente; Secondo la Suprema Corte di Cassazione i soggetti responsabili, ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 380/2001, sono: il proprietario dell’immobile; il committente; il titolare della concessione edilizia; qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell’immobile o dell’area su cui esso sorge; tutti i soggetti che espletano le attività tecniche (progettista, direttore lavori, appaltatore e ditta esecutrice) ovvero tutti i soggetti che concorrono a definire il progetto in chiave tecnica o meno. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Nelle zone sismiche, l'obbligo di informativa e di produzione degli atti progettuali non è limitato in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell'opera, ma riguarda tutte le opere indicate dalla disposizione normativa, nessuna esclusa e dunque anche le opere cd. "minori", perché diversamente verrebbe frustrato il fine di rendere possibile il controllo preventivo e documentale dell'attività edilizia in tali zone. Inoltre, tali prescrizioni si applicano a qualsiasi manufatto indipendentemente dai materiali impiegati e dalle relative strutture in quanto nelle zone dichiarate sismiche l'eventuale impiego di materiali strutturali meno solidi rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte (cfr. Cass. pen., sez. III, 26.09.2001 n. 38142) Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Ricorre il reato antisismico nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell'obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico (art. 94, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 d.P.R. cit.), a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi difensiva fondata sulla natura marginale degli interventi e sull'esigua entità degli stessi, tale da non richiedere verifiche strutturali) (Cassazione penale, sez. III, 21.06.2011, n. 30224). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

«Non rileva, ai fini della sussistenza del reato, l'effettiva pericolosità o meno della costruzione realizzata, in violazione degli adempimenti e in assenza delle prescritte autorizzazioni, perché le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica, rientrando nel novero dei reati di pericolo presunto, puniscono inosservanze formali, con la conseguenza che neppure la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo incidono sulla illiceità della condotta, in quanto gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell'attività» (cfr. Cass. pen., sez. III, 3.12.2014, n. 50624). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

A fronte di qualunque violazione concernente qualsivoglia intervento edilizio, vi sono altri reati comuni, ben più gravi di quelli trattati, che possono dipendere, anche solo in parte, dalle violazioni di cui in precedenza oppure essere ad esse connesse, onde anche l'ingegnere potrebbe essere chiamato a risponderne. Tra i più comuni l'omicidio colposo (art. 589 C.p.), le lesioni colpose (art. 590 C.p.), il disastro colposo (art. 449 C.p.). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 589 - Omicidio colposo.  1. Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235]. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 590 - Lesioni personali colpose 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 590 - Lesioni personali colpose 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 449 - Delitti colposi di danno. 1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32, 430, 589, 590, 676]. 2. La pena è raddoppiata [c.p. 63] se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

“In tema di reato colposo, quando si verta in ipotesi di responsabilità omissiva, l'addebito può essere formalizzato a carico del titolare della posizione di garanzia, ossia del soggetto gravato dell'obbligo di impedire l'evento ex art. 40, comma 2, c.p., ma non basandosi tale addebito solo sulla posizione di garanzia, perché la responsabilità presuppone pur sempre la presenza di una condotta concretamente colposa, dotata di un ruolo eziologico nella spiegazione dell'evento lesivo. In altri termini, la posizione di garanzia non implica automaticamente la responsabilità colpevole, quando manchi la prova che il soggetto abbia violato una specifica regola cautelare che avrebbe agito su un evento prevedibile ed evitabile”. (Cass.Pen., sez. IV, 23,09.2009, n. 42496). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

«In tema di delitti colposi, per verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, occorre accertare, con valutazione "ex ante", la prevedibilità dell'evento, giacché non può essere addebitato all'agente modello (l''homo ejusdem professionis et condicioniss) di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva» (Cass. Pen,. 17.5.2006, n. 4675). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Nella struttura del reato si distingue: Elemento oggettivo Condotta (attiva o omissiva) Nesso causale Evento Elemento soggettivo Dolo Colpa (cd. posizione di garanzia) Più frequentemente ai tecnici saranno addebitabili reati a titolo di omissione colposa. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art 40 C.p. - Rapporto di causalità. 1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 2. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Quindi l’omissione è causa dell’evento quando la condotta omessa avrebbe, con certezza o alto grado di probabilità, impedito l’evento. Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Il primo comma sancisce la necessità del nesso di causalità tra condotta ed evento. L’evento deve essere concretamente prevedibile e, come tale, evitabile. «Per escludere il nesso causale (rispetto alla condotta dell’agente) non è sufficiente che nella produzione dell’evento sia intervenuto un fatto illecito altrui, ma è necessario che tale fatto configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista e non prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento» (Cassazione, Sezione IV, 09,03,1989, n. 3603). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Art. 41 C.p. - Concorso di cause 1. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. . Per il principio dell’equivalenza delle cause: «Le cause concorrenti che non siano da sole sufficienti a determinare l’evento, sono tutte (e ciascuna) causa dell’evento stesso» (Cass. Pen., Sez. VI, 22,04,1989, n. 16058) . Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Cass. pen., sez. IV, 01.06.2016, n. 28571) Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

(Fattispecie in cui la S. C (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il nesso causale tra la condotta omissiva addebitata all'ingegnere progettista e direttore dei lavori di realizzazione di un nuovo tetto di un fabbricato - individuata nella mancata effettuazione di una preliminare valutazione delle condizioni statiche dell'edificio, sia nello stato di fatto che in quello post-intervento - e la morte e le lesioni occorse agli abitanti del palazzo, interamente collassato in occasione del terremoto, non avendo il giudice di merito chiarito le ragioni in base alle quali ritenere che, informata sullo stato di fragilità del fabbricato e sulla sua scarsa capacità di resistenza alle azioni sismiche, l'assemblea condominiale avrebbe sicuramente deliberato l'effettuazione di non meglio precisati interventi di consolidamento strutturale dell'intero edificio, ovvero che, in mancanza di tale delibera, i singoli condomini avrebbero certamente abbandonato per mesi l'edificio, allertati dalle prime scosse simiche). (Cass. pen., sez. IV, 01.06.2016, n. 28571) Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

In tema di rapporto di causalità e di successione causale dei fatti, il giudice di merito è tenuto ad accertare con rigore se l'evento in concreto (nel caso di specie: crollo di un immobile) sia stato l'effetto di una determinata o di determinate condotte, senza porsi l'ulteriore, irrilevante, oltre che difficile, se non impossibile, soluzione del problema del perché quell'evento (crollo) si sia verificato in un momento piuttosto che in un altro (nel caso di specie: sisma verificatosi in precedenza), che si sarebbe potuto pensare più propizio. (Nella specie omessa rilevazione da parte dell'ingegnere collaudatore della difettosa costruzione di un edificio). (Cassazione penale, sez. IV, 31/10/1991).   Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

In tema di omicidio colposo, l'adeguatezza del comportamento dell'agente chiamato a gestire il rischio sismico, dovendosi escludere la natura eccezionale ed imprevedibile dell'evento ove verificatosi in zona qualificata a rischio, deve essere valutata in relazione alle contingenze del caso concreto, in considerazione delle caratteristiche dell'edificio, della sua utilizzazione, delle informazioni scientifiche, specifiche e di contesto, disponibili in ordine a possibilità o probabilità di eventi dirompenti. (Fattispecie relativa al crollo di edificio scolastico, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità per omicidio colposo del Dirigente scolastico e del Dirigente del settore edilizia della Provincia per aver omesso di disporre lo sgombero dell'immobile, in considerazione della prevedibilità dell'evento tellurico in quanto verificatosi in area qualificata a discreto rischio ed a seguito di uno sciame sismico protrattosi nel tempo con crescente intensità e di due violentissime scosse verificatesi nella stessa notte). (Cassazione penale, sez. IV, 23.10.2015, n. 2536). Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

In tema di causalità, un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (nella specie consistito nel crollo totale di tre sole costruzioni di un centro abitato), in assenza del crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato. (Fattispecie in tema di crollo colposo di costruzioni: in motivazione, la Corte ha precisato che i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche). (Cassazione penale, sez. IV, 27/01/2010, n. 24732) Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

In tema di crollo colposo di costruzioni, il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori di un edificio eretto in zona non dichiarata sismica non sono tenuti ad adottare quelle cautele che, particolarmente, la legge prescriva per le costruzioni in zone a rischio sismico. Tuttavia, ove l'edificio venga progettato e o realizzato senza l'osservanza delle norme della buona tecnica di edilizia civile e delle regole comunemente adottate in materia, sì da porre in essere una costruzione caratterizzata da anormale fragilità, qualora sopravvenga un movimento tellurico che ne cagioni la rovina, è ravvisabile rapporto di (con) causalità tra la rimproverabile condotta dei soggetti sopra indicati (ovvero di taluno tra essi) e l'evento "de quo", senza che possa accamparsi imprevedibilità del terremoto, il quale, pur nella eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell'esplicazione delle considerate attività professionali. (Fattispecie di crollo di un edificio in occasione del sisma che nel novembre 1980 colpì alcune zone della Campania e della Basilicata. Fu accertato che le fondamenta del manufatto presentavano gravi carenze tali da renderlo estremamente fragile, sicché, alla prima scossa tellurica, si sbriciolò cagionando la morte di tutti i quaranta abitanti. Il progettista-direttore dei lavori si difendeva sostenendo, tra altro, la imprevedibilità dell'evento terremoto in zona non dichiarata (al tempo) a rischio sismico). (Cassazione penale, sez. IV, 16.11.1989 in Cass. pen. 1992, 644)  Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

Lo stesso accadde nel 2002 a San Giuliano di Puglia, dove il crollo della scuola Francesco Jovine non fu a causa del sisma, ma in occasione di esso. Il crollo, e quindi le morti dei bambini, non furono provocate dalla violenza del terremoto né dall’inosservanza della normativa sismica, ma solo dal mancato rispetto delle leggi tecniche vigenti . Nome relatore: Avv. Claudio Coratella Seminario: Responsabilità dell’ingegnere nell’esercizio di una professione 16 febbraio 2017

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