La responsabilità delle figure di cantiere previste dal D. Lgs. 81/08.

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La responsabilità delle figure di cantiere previste dal D. Lgs. 81/08. Relatore: Ing. Massimo Cerri 16 febbraio 2017

L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PRINCIPALI SOGGETTI E RELATIVI OBBLIGHI

Datore di Lavoro Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere il soggetto che a seconda dell'organizzazione aziendale che dirige, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Differente è la definizione di datore di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. In questo ambito tale figura coincide con il dirigente dotato di poteri gestionali, oppure può essere rappresentato da un funzionario che non ricopre un ruolo dirigenziale, ma che in seguito ad una nomina ricevuta dai vertici delle amministrazioni ha la facoltà di decidere autonomamente su tutto quello che riguarda la conduzione dell'apparato che dirige

Dirigente persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato. Preposto I compiti dei preposti riguardano: il controllo dei lavoratori per verificare il rispettino delle leggi e delle norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro, l'utilizzo corretto dei DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione; la vigilanza sulla presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati; la direzione delle operazioni di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato;

TIITOLO XIII -- DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Lavoratore Art. 2 comma 1 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro “«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza in cantiere (art. 102) Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo. Richiami all’Art. 102:ALL. XV, punto 2.2.2, lett. f) 2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni. …………………… 2.2.2. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi: ……. f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102; ……..

Addetti primo soccorso R.S.P.P. Medico R.L.S. A.S.P.P. DL - Dirigenti Preposti Addetti primo soccorso Addetti antincendio Lavoratori

D.Lgs 81/08 Quadro Organizzativo Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze hanno obblighi + Il DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI DI DECISIONE E DI ATTUAZIONE I PREPOSTI DI VIGILANZA Sull’attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza (vigilanza oggettiva) Sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori (vigilanza soggettiva) per gli adempimenti di sicurezza sul lavoro

Committente/RL Le figure in cantiere CSP/CEL previste la Sicurezza Aggiornamento Sicurezza Committente/RL CSP/CEL Le figure in cantiere previste la Sicurezza

Committente Art. 89. comma 1 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto

art. 15 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro Committente/R.L./C.S.P. art. 15 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; La programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico; La riduzione dei rischi alla fonte; La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; La regolare manutenzione di ambienti, di attrezzature, di impianti, con particolare  riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Art. 93. Responsabilità dei committenti e responsabili dei lavori Committente/R.L: Art. 93. Responsabilità dei committenti e responsabili dei lavori Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.  (comma così modificato dall'art. 62 del d.lgs. n. 106 del 2009) 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d ed e). (comma così modificato dall'art. 62 del d.lgs. n. 106 del 2009)

è il responsabile del procedimento; Responsabile dei lavori Art. 89. comma 1  Testo unico sulla sicurezza sul lavoro c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; Oggi D. Lgs. 50/2016

Responsabile dei lavori Art. 90.   Testo unico sulla sicurezza sul lavoro Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Responsabile dei lavori Art. 90.  Testo unico sulla sicurezza sul lavoro Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Responsabile dei lavori 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

Responsabile dei lavori b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Responsabile dei lavori 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione Art. 89. Definizioni comma 1  Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione Art. 91. Obblighi del CSP Testo unico sulla sicurezza sul lavoro Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1. (lettera aggiunta dall'art. 39, comma 1, legge n. 88 del 2009) 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Articolo 89 comma 1  Testo unico sulla sicurezza sul lavoro f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

Ruolo del CSE rispetto agli altri attori in cantiere Aggiornamento Sicurezza Ruolo del CSE rispetto agli altri attori in cantiere T.U.S. Sicurezza (D.Lgs.81/08)

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma1 A Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro B Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, e la coerenza con il PSC C Adeguare il PSC e il FO (evoluzione dei lavori e eventuali modifiche proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere) e verificare che le imprese esecutrici adeguino i POS D Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE D. Lgs. 81/08 - articolo 92, comma1 E Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza F Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, 97 c.1 e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi, o la risoluzione del contratto G Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territoriale competente Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti H

VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE Articolo 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al D.Lgs 81/08, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. Utilizzo di attrezzature rispondenti al Titolo III; Utilizzo di DPI conformemente al Titolo III; Tessera di riconoscimento con fotografia; Sorveglianza sanitaria (a proprio carico) Corsi di formazione specifici (a proprio carico) All. XVII - 2 Non rientra nel computo delle imprese operanti in cantiere per l’applicazione degli adempimenti del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 (ovvero di un estratto per le parti di interesse) riceve copia del PSC

VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE Articolo 95 – Misure generali di tutela I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE Articolo 95 – Misure generali di tutela la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

VERIFICHE DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE Articolo 96 – Obblighi dei Datori di Lavoro I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII al D.Lgs 81/08 predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili curano la disposizione e l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; redigono il piano operativo di sicurezza.

Articolo 97 – Obblighi del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

IMPRESA AFFIDATARIA Nel caso che il titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

IMPRESA AFFIDATARIA Rispetto a tale definizione, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con parere reso in data 27.7.2010, ha chiarito che: 1) l’espressione “consorzi di imprese” di cui all’art. 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee; 2) l’impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un’unica impresa, anche in presenza di piu imprese esecutrici; 3) l’individuazione di tale impresa e sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l’ipotesi dell’associazione temporanea in cui dovrebbe coincidere con la mandataria; 4) tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.

IMPRESA AFFIDATARIA Occorre notare che, ai sensi del punto 01 dell'allegato XVII in disposto combinato con l'articolo 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, è penalmente vietato affidare contratti di appalto ad imprese affidatarie che non indichino “al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”. La mancata indicazione da parte dell' impresa affidataria di tale nominativo costituisce omissione penalmente rilevante da parte del committente dell'accertamento obbligatorio dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 comma 9 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, ed è sanzionato a carico del committente o del responsabile dei lavori. Vedasi Modelli di Documenti di cantiere semplificati PSC-POS-PSS-FO semplificati di cui al D.M. 9/9/2014

IMPRESA AFFIDATARIA Occorre premettere che “il legislatore ha assegnato all’ impresa affidataria l’importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori” [Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - Impresa "affidataria" e decadenza dall'attestazione SOA per false dichiarazioni - Parere 22 luglio 2010

IMPRESA AFFIDATARIA Una importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009 è l’obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori per quel che riguarda i datori di lavoro, ma anche ovviamente i dirigenti e i preposti, delle imprese affidatarie che operano nei cantieri mobili e temporanei: art. 97 comma 3-ter) “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”. L'art. 100 comma 6 bis del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che ”il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo”.

Il Ruolo del CSE: l’alta vigilanza secondo le nuove sentenze Nelle due sentenze della corte di cassazione 4 sezione penale (n. 1490 del 14/01/2010 e n. 18419 del 21/04/2010) è stata esaminata la posizione di garanzia del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori (CSE). Le considerazioni rappresentano una svolta nella interpretazione giurisprudenziale non tanto per l’orientamento, quanto soprattutto per l’originalità dei ragionamenti. Infatti vengono esposte ipotesi concrete riguardo l’ambito intellettuale e temporale delle azioni di coordinamento e controllo che ci spettano!

Il Ruolo del CSE: l’alta vigilanza secondo le nuove sentenze Le sentenze del 2010 non ritengono la presenza in cantiere un requisito fondamentale per garantire la sicurezza del lavoro da parte del coordinatore, sviluppano ragionamenti sul suo complesso ruolo, impostano l’attività sulla qualità delle azioni, sulla capacità organizzativa, sulla previsione delle situazioni, sulla efficacia dei controlli preliminari e finalmente mettono a confronto l’opera del coordinatore con l’altra fondamentale posizione di garanzia del datore di lavoro e con quella del preposto, facendone risaltare la particolare connotazione .

Il Ruolo del CSE: l’alta vigilanza secondo le nuove sentenze I nuovi principi contenuti nel testo delle due sentenze sono: Il CSE ha una funzione di vigilanza "alta". Essa non va confusa con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Il ruolo di vigilanza del CSE riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). Principio ribadito con la recente sentenza di Cassazione n. 41820 del 19 ottobre 2015

La presenza in cantiere del CSE L’attività di vigilanza sulla configurazione generale del cantiere Non richiede la continua presenza del CSE nel cantiere con ruolo di controllo Ma deve evitare pericolosi vuoti di vigilanza

CORDINAMENTO A DUE LIVELLI In Conclusione…………………. CORDINAMENTO A DUE LIVELLI Con l’introduzione del ruolo dell’impresa affidataria il T.U. ha ribadito e reso esplicito il doppio livello di coordinamento esistente nei cantieri. COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO Svolto dal coordinatore per la sicurezza COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO Svolto dall’impresa affidataria

In Conclusione…………………. COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO Svolto dal coordinatore per la sicurezza Ha la visione globale del cantiere Mantiene i rapporti con Committente, Direttori dei lavori, Impresa affidataria e ne conosce esigenze e priorità Verifica l’attuazione del PSC e ne fa attuare gli elementi progettuali Si concentra sulle interferenze fra le lavorazioni COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO Svolto dall’impresa affidataria Sceglie le imprese subappaltatrici Gestisce operativamente e giornalmente le imprese subappaltatrici Organizza e gestisce il cantiere ALL XII Vigila sulla sicurezza dei lavori e sull’applicazione del PSC

Ing. Massimo Cerri PER LA VOSTRA CORTESE E PAZIENTE ATTENZIONE! (direzione@cmformazione.com) (mioingegnere@settim.it)