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Garanzie normative e contrattuali

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Presentazione sul tema: "Garanzie normative e contrattuali"— Transcript della presentazione:

1 Garanzie normative e contrattuali
Seminario “Contrattare l’algoritmo” – CGIL Roma e Lazio Smart Working Garanzie normative e contrattuali Agenquadri Paolo Terranova – 3 luglio 2018

2 Smart Working – Garanzie normative e contrattuali
prima Legge 81 del 22 maggio Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.  dopo Agenquadri Paolo Terranova – 3 luglio 2018

3 Smart Working – Garanzie normative e contrattuali
Art Lavoro agile 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Agenquadri Paolo Terranova – 3 luglio 2018

4 Smart Working – Garanzie normative e contrattuali
Punti fermi 1. Il lavoro agile è una modalità di svolgimento del lavoro subirdinato. 2. Si applicano tutti gli istituti, normativi e contrattuali, di ogni livello, del lavoro subordinato. Con alcune specificità. 3. Si applica anche al lavoro pubblico. Linee guida da Dir. P.C.M. 3/17. 4. Si attiva con accordo scritto, individuale, tra azienda e lavoratore. 5. Elemento qualificante è flessibilità nel tempo e nello spazio. Agenquadri Paolo Terranova – 3 luglio 2018

5 Vincoli non negoziabili e specificità
Smart Working – Garanzie normative e contrattuali Vincoli non negoziabili e specificità Fermo restando la natura di lavoro subordinato, la norma regola alcune specificità: Diritto a trattamento economico e normativo non inferiore a lavoratori che svolgono medesime mansioni all’interno dell’azienda. Durata massima dell’orario di lavoro stabilita da legge e contrattazione collettiva. Recesso da accordo di lavoro agile non implica licenziamento. Sicurezza: responsabilità del datore e estensione assicurazione obbligatoria (Inail circolare n. 48 del 2/2/17) Infortunio se rischio connesso a prestazione. In itinere per esigenze prestazione o conciliazione, con criteri di ragionevolezza. Agenquadri Paolo Terranova – 3 luglio 2018

6 Smart Working – Garanzie normative e contrattuali
Accordo individuale Indispensabile per la regolarità del lavoro agile, disciplina: L’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali e gli strumenti. Durata (a termine o indeterminato) Esercizio del potere direttivo e di controllo del datore, nel rispetto dell’art.4 L.300/70. Disciplinare, aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dagli accordi collettivi e dal disciplinare aziendale. Tempi di riposo e misure per diritto alla disconnessione (facoltativo) Diritto all’apprendimento permanente e certificazione delle competenze Agenquadri Paolo Terranova – 3 luglio 2018

7 Lavoro agile e organizzazione del lavoro
Smart Working – Garanzie normative e contrattuali Lavoro agile e organizzazione del lavoro Il lavoro agile non modifica di per sé l’organizzazione del lavoro È possibile, ma non obbligatoria, un’organizzazione per «fasi, cicli e obiettivi» Questa ipotesi apre spazi di negoziazione ulteriori, in particolare sulla parte variabile della retribuzione (che dovrebbe mantenere il carattere di retribuzione aggiuntiva). Agenquadri Paolo Terranova – 3 luglio 2018

8 Lavoro agile e contrattazione collettiva
Smart Working – Garanzie normative e contrattuali Lavoro agile e contrattazione collettiva La contrattazione collettiva non è prevista dalla norma. Due ordini di problemi: debolezza del lavoratore; regolamentazione individualizzata e rischio discriminazione(disciplinare, disconnessione) La contrattazione collettiva è comunque possibile, in melius, ai sensi dell’art. 39 Cost. Esistono molti accordi, stipulati prima e dopo l’entrata in vigore della 81/2017. Agenquadri Paolo Terranova – 3 luglio 2018

9 I possibili ambiti della contrattazione collettiva
Smart Working – Garanzie normative e contrattuali I possibili ambiti della contrattazione collettiva Tutti gli elementi dell’accordo individuale. Organizzazione del lavoro e i carichi di lavoro (es. obiettivi) Sicurezza sul lavoro: stress lavoro correlato, carichi, orari, ecc. Diritti sindacali: tradizionali e digitali Comunità: relazioni vs isolamento/solitudine Sistema di monitoraggio …. Agenquadri Paolo Terranova – 3 luglio 2018


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