Diritto internazionale privato e dei contratti

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Transcript della presentazione:

Diritto internazionale privato e dei contratti prof. Sara Tonolo – Gorizia, 11 novembre 2016 -

RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN UN ALTRO STATO? 3 domande GIUDICE COMPETENTE? RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN UN ALTRO STATO? LEGGE APPLICABILE?

CONSEGUENZA – RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE Peculiarità della norma di diritto internazionale privato: richiamo della legge straniera sulla base del criterio di collegamento che richiama un ordinamento globalmente considerato

APPLICAZIONE DELLA LEGGE STRANIERA Dibattito sulla natura del richiamo della norma di diritto internazionale privato: Rinvio formale Rinvio materiale Rinvio di produzione giuridica: immissione continua e automatica di norme straniere per effetto delle norme di diritto internazionale privato

APPLICAZIONE DELLA LEGGE STRANIERA Quale ordinamento richiamare? Legge codificata: art. 15 l. tedesca d.i.p. Legge religiosa: sharia codificata in codice marocchino; Lex mercatoria: usi e consuetudini del commercio internazionale richiamati per volontà delle parti.

TRATTAMENTO PROCESSUALE DELLA LEGGE STRANIERA Trattamento processuale della l. straniera – aspetto collegato alla sua applicazione Diverse soluzioni nei differenti sistemi giuridici: common law – diritto straniero è un dato extralegale che deve essere provato senza che il giudice debba averne propria conoscenza Nel sistema italiano la dottrina proponeva di applicare il principio iura novit curia ma la giurisprudenza era restia ad applicarlo con riguardo alle norme straniere

ART. 14 L. 218/95 Risolve incertezze giurisprudenziali sancendo il dovere del giudice di accertare d’ufficio il diritto straniero applicabile Pluralità di mezzi di accertamento Intervento delle parti è sussidiario e residuale

ART. 14 L. 218/95 In caso di impossibilità di individuare la l. straniera applicabile: Ricerca attraverso altri criteri di collegamento, previsto in via successiva o alternativa; Applicazione della lex fori

APPLICAZIONE DELLA L. STRANIERA ART. 15 L. 218/95 La legge straniera va considerata ed applicata in quanto tale Il giudice italiano deve applicare la l. straniera come farebbe il suo collega straniero: ad es. deve tenere conto della rimozione di una norma straniera per effetto di un giudizio di costituzionalità; deve tener conto della qualificazione straniera

CONSEGUENZA – RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE Peculiarità della norma di diritto internazionale privato: richiamo della legge straniera sulla base del criterio di collegamento che richiama un ordinamento globalmente considerato

CONSEGUENZA – RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE Tra le conseguenze che questo richiamo globalmente inteso comporta vi è anche il…..

PROBLEMA DELLA RECIPROCITA’ : ART. 16 DISP. PREL. C.C. 1942 Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche).

PROBLEMA DELLA RECIPROCITA’ : ART. 16 DISP. PREL. C.C. 1942 Abrogazione implicita della norma? Svista della l. 218/95? Significato residuale?

PROBLEMA DELLA RECIPROCITA’ : ART. 16 DISP. PREL. C.C. 1942 Art.3 c.c. 1865: “ Lo straniero gode dei diritti civili attribuiti al cittadino” Art. 16 disp. prel. c.c. 1942: condizione di reciprocità Superamento da parte della giurisprudenza per diritti fondamentali…

PROBLEMA DELLA RECIPROCITA’ : ART. 16 DISP. PREL. C.C. 1942 …d’altra parte l. 6.3.98 n. 40 sulla condizione dello straniero regolarmente residente in Italia esclude reciprocità… Rimaneva qualche caso in materia di risarcimento del danno ma ormai superato da Cass. 2.2.2012 n. 1493.

RICHIAMO DI ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI RICHIAMO DI ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI: ad es. si richiama la legge svizzera a regolare la capacità di agire di un cittadino svizzero e l’ordinamento svizzero è tipicamente un ordinamento plurilegislativo – come individuare allora le norme che concretamente regoleranno tale fattispecie entro l’ordinamento richiamato??? .

RICHIAMO DI ORDINAMENTI PLURILEGISLATIVI Varie definizioni di ordinamento plurilegislativo: sistema giuridico non unificato, sistema giuridicamente complesso.

NOZIONE DI ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO Nozione di Arminjon (1949): ordinamento plurilegislativo si individua in presenza di due elementi: Esistenza di uno Stato composto da diverse collettività umane; Circostanza che ciascuna di esse abbia il proprio ordinamento giuridico che si fonda sul riconoscimento della particolarità giuridica di un gruppo o di un territorio.

NOZIONE DI ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO L’ordinamento plurilegislativo è infatti un ordinamento statale nell’ambito del quale operano più discipline per lo stesso rapporto o per la stessa situazione in funzione della relativa localizzazione territoriale o della appartenenza di uno dei soggetti implicati nel rapporto a un determinato gruppo sociale, religioso o etnico: ad es. a Singapore vi sono diverse discipline per la maggiore età: i musulmani a 16 anni, i cinesi egli indù a 18.

NOZIONE DI ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO Fondamento: Costituzioni nazionali e struttura degli Stati: ad es. l’ordinamento plurilegislativo si ricollega alla struttura federale.

NOZIONE DI ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO SU BASE PERSONALE Ad es. Singapore SU BASE TERRITORIALE Ad es. Canada: matrimonio – disciplina dei singoli Stati; divorzio – disciplina dello Stato federale OCCULTO (????) Effetto di norme Cedu: art. 8 e 14

IL PROBLEMA DELL’ ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO NEL D.I.P. Dibattiti dottrinali sulla rilevanza del problema del richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel d.i.p. Opinioni contrarie alla riconducibilità al d.i.p. di Zitelmann, Bartin, Mancini: per teoria del d.i.p. come mezzo per delimitare sovranità dei singoli Stati. Opinione favorevole: Savigny: per obiettivo comune della migliore localizzazione del rapporto giuridico

IL PROBLEMA DELL’ ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO NEL D.I.P. RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE ENTRO UN ORDINAMENTO. PLURILEGISLATIVO ENTRO UN ORDINAMENTO CHE RICHIAMA ORD. PLURILEGISLATIVO

RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE IN UN ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO Si seguono le regole dell’ord. Pluril. Che possono essere diverse per conflitti interni o internazionali.

RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE IN UN ORDINAMENTO CHE RICHIAMA UN ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO Varie soluzioni: alcune simili all’art. 18 l. 218/95: art. 5, 3° co. L. austriaca d.i.p.: “se un ordinamento giuridico straniero è costruito da più ordinamenti parziali, si deve applicare quello cui rinviano le regole dell’ordinamento giuridico straniero. In assenza di tali regole si applica l’ordinamento parziale con cui esiste il rapporto più forte” art. 4, 3° co., l. tedesca di d.i.p: “qualora è designata la legge di uno Stato il cui ordinamento giuridico è composto da più legislazioni senza che sia indicato quale di esse è applicabile, il diritto di questo Stato designerà la stessa. In mancanza, ci si riferirà alla legislazione che ha il legame più stretto con la controversia”.

RICHIAMO DELLA L. APPLICABILE IN UN ORDINAMENTO CHE RICHIAMA UN ORDINAMENTO PLURILEGISLATIVO Soluzioni diverse entro Convenzioni internazionali: individuazione diretta: art. 19, 1° co. Conv. Roma 1980 – art. 22 Reg. Roma I::”(1) Se uno Stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo la presente convenzione. (2) Uno Stato, in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia d’obbligazioni contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la presente convenzione ai conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unità territoriali”.

ART. 18 L. 218/95 Richiamo della l. richiamata da ord. Plurilegislativo; Collegamento più stretto: criterio individuabile in via interpretativa in base a indizi concreti

ART. 18 L. 218/95 Richiamo di principi religiosi?

CASO SAMAMA Risposta affermativa: CASO Samama (fine 1880), concernente la successione testamentaria di un ebreo tunisino deceduto a Livorno con proprietà in Italia, Francia e Tunisia, relativamente alle quali aveva redatto un testamento olografo in Francia. Alcuni parenti contestavano la validità formale del testamento secondo il diritto ebraico, cui rinviava il diritto tunisino, applicabile in base all’art. 8 delle disp. prel. al c.c. del 1865. Allo scopo di assicurare la libertà e l’uguale godimento dei diritti a cittadini e stranieri, Mancini sostiene infatti, che l’applicazione di un diritto religioso si ponga in contrasto con l’ordine pubblico in quanto rivolta a limitare la libertà dell’individuo di non sottostare a prescrizioni religiose. La Cassazione di Firenze non accoglie tale tesi ritenendo applicabile il diritto talmudico come richiamato dalla cittadinanza del de cuius, ai fini di affermare la validità del testamento de quo

ART. 15 REG. 1259/2010 legge applicabile a separazione e divorzio Art. 15 (conflitti personali): Applicazione del sistema determinato dalla legge statale competente e, in mancanza, a quello più strettamente connnesso; Art. 14 (conflitti territoriali): applicazione del diritto applicabile nell’area territoriale pertinente in base al domicilio o alla residenza; se si fa riferimento alla cittadinanza allora il diritto locale potrà essere oggetto di scelta delle parti o in base alla connessione più stretta.