L’EVOLUZIONE NORMATIVA DEL SISTEMA ECM NEL TRIENNIO

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L’EVOLUZIONE NORMATIVA DEL SISTEMA ECM NEL TRIENNIO 2017 - 2019 Questa presentazione illustra le nuove capacità di PowerPoint ed è consigliabile visualizzarla nella modalità Presentazione. Queste diapositive sono progettate per illustrare alcune ottime idee per la creazione di presentazioni in PowerPoint 2011. Per visualizzare altri modelli di esempio, fare clic sul menu File, quindi scegliere Nuovo modello. In Modelli fare clic su Presentazioni.

Art 16 / dL 229/99 “…obbligo della partecipazione alle attività di formazione per tutti gli operatori della Sanità e costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale…” in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere pubbliche o private, delle università, delle unità sanitarie territoriali

EVOLUZIONE NORMATIVA Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 2000 (art 14) definisce con termine “educazione continua in medicina” il mantenimento di un elevato livello di conoscenze relative alla teoria, pratica e alla comunicazione in campo medico. Attivo in Italia dal 2002 Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007 “ riordino del sistema di Formazione Continua in Medicina ” Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 accreditamento dei provider ,FAD, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività di formazione all’ all’estero… Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 istituzione dell’Albo nazionale dei Provider, sistema di verifiche e controlli, linee guida per Federazioni, Ordini e Collegi” DM del 26 marzo 2013 e decisioni CNFC (Commisione Nazionale Formazione Continua) prevede un maggior carico dei provider, normative per esoneri ed esenzioni, flessibilità nell’acquisizione dei crediti per tutti i professionisti sanitari (2016)

Accordo Stato – Regioni gennaio 2017 tiene conto dei “diritti del Professionista”con l’obiettivo principale quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e geografico che limitano di l’accesso alla formazione continua e fornisce nuove indicazioni legislative in tema di trasparenza definendo situazione a rischio “ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l’interesse   primario consistente nell’obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute”

Secondo triennio: 2011 – 2013 (1° Certificazione) FASI DELL’ECM Fase sperimentale :2002 -2007 acquisizione normative Europee e applicazione sistema ECM Primo triennio: 2008 – 2010 corsi strutturati sull’analisi di modelli della fase sperimentale SONO RILEVANTI LE PARTECIPAZIONI A PARTIRE DA QUESTO TRIENNIO ,LE PARTECIPAZIONI ANTECEDENTI 01/01/2008 HANNO SOLO VALORE STORICO Secondo triennio: 2011 – 2013 (1° Certificazione) Terzo triennio: 2014-2016 (2 Certificazione)

GOVERNANCE DI SISTEMA CNFC COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE CONTINUA si avvale di AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali OSSERVATORIO NAZIONALE: VERIFICHE PROVIDER, QUALITA’ DEGLI EVENTI E RELATORI CORSI COMITATO TECNICO DELLE REGIONI CHE SUPPORTA LA COLLABORAZIONE TRA IL LIVELLO NAZIONALE E QUELLO REGIONALE COMITATO DI GARANZIA: VERIFICA L’INDIPENDENZA DELLA FORMAZIONE DA INTERESSI COMMERCIALI IN SANITA’ CO.GE.A.P.S Consorzio a Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie

Aggrega i dati tra le anagrafiche di Ordini, Collegi e Associazioni Co.Ge.A.P.S. Aggrega i dati tra le anagrafiche di Ordini, Collegi e Associazioni con i crediti individuali (esenzioni e esoneri) acquisiti dal professionista, certificando la congruità dei crediti ECM del singolo professionista .

? Processo logico da seguire per la certificazione Fabbisogno formativo standard definito da accordi stato regione con 150 crediti a triennio fabbisogno formativo individuale “fabbisogno formativo standard ridotto delle riduzioni individuali che il professionista vanta sulla base della formazione degli anni precedenti (ridotto da eventuali esoneri/esenzioni)” ?

ESONERO: il Professionista è esonerato per un periodo di tempo, pur continuando ad esercitare la professione (es formazione accademica, eventi calamitosi) ESENZIONE: il Professionista è esonerato per un periodo di tempo, poiché ha dovuto sospendere per giustificato motivo, l’attività professionale (es gravidanza) Sono un diritto, non vengono assegnati d’ufficio e vanno comunicati al Co.Ge.A.P.S Non sono retroattivi per periodi precedenti al 2011

ESONERI: Annuali corsi universitari da almeno 60CFU annui , formazione manageriale Mensili quali i corsi universitari da meno 60CFU (riduzione di 4 crediti per mese di frequenza) Parziali calamità Es Master di durata annuale con inizio 01/03/2017 – fine 30/04/2018 si inserisce l’esonero per l’anno 2017

Esempio Crediti acquisiti nel triennio 2008 -2010 Riduzione ammessa Fabbisogno individuale 2011-2013 30 – 50 15 135 51 - 100 30 120 101- 150 45 105 Il professionista, dunque, potrebbe avere avuto nel triennio 2011-2013 un fabbisogno formativo individuale di 150 crediti ECM (  ) oppure 135 -120 oppure 105 ()

Riduzione obbligo formativo (delibera CNFC con Determina 7/07/2016) Crediti triennio 2014-2016 Riduzione Obbligo formativo 2017-2019 80-120 15 135 121 -150 30 120

CERTIFICAZIONE ECM TRIENNALE: SE CREDITI ACQUISITI NEL TRIENNIO RISULTANO MAGGIORI O UGUALI AL FABBISOGNO FORMATIVO INDIVIDUALE (ridotto da eventuali esoneri/esenzioni) ATTESTAZIONE ECM TRIENNALE: SE I CREDITI ACQUISITI NEL TRIENNIO SONO INFERIORI AL FABBISOGNO INFORMATIVO INDIVIDUALE (ridotto da eventuali esoneri/esenzioni) Titoli emessi dal Co.Ge.A.P.S

regole di sistema del iii triennio 2017 – 2019 IN RELAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE TRIENNALE Trend della formazione: formazione residenziale stabile (80%) mentre FAD in notevole aumento (+25%)

Vincoli sulla tipologia di formazione Almeno il 40% partecipazione eventi residenziali Formazione reclutata (sponsorizzazione nominativa )max 1/3 dell’obbligo formativo individuale (max 50 crediti) *Autoformazione max 10% dell’obbligo formativo individuale Aboliti limiti minimi e massimi annuali…

AUTO-FORMAZIONE E AUTO-APPRENDIMENTO 
Per i soli liberi professionisti è prevista la possibilità di acquisire crediti ECM anche per attività di auto-formazione e auto-apprendimento. Con tali termini si intende: - l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua predisposti e distribuiti da provider accreditati (ebookecm); la lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri, monografie non predisposti e distribuiti da provider accreditati. a cui spetta al professionista autocertificare al COGEAPS. In questo caso i crediti ECM per auto-formazione non potranno superare il 10% dell’obbligo formativo del triennio.

RECUPERO crediti Completamento dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016 La Commissione nazionale per la formazione continua, CNFC, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato la possibilità di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del 50% del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri o esenzioni I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014 - 2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019. (servono per recuperare il debito)  

DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE (Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2007) DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE (Accordo Stato Regione del 1 agosto 2007) “…strumento di valutazione e programmazione del percorso formativo del singolo operatore o del gruppo di cui fa parte; non è un portfolio delle competenze ( forse un precursore) è correlato dal profilo professionale e alla posizione organizzativa” QUALE STRUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PROFESSIONISTA PER RENDERE VISIBILE IL PRORIO LAVORO, PROGRAMMARE E CONTESTUALIZZARE LA FORMAZIONE PROPRIA E DI GRUPPO?

Il DOSSIER FORMATIVO prevede: Bonus per il professionista al realizzarsi delle seguenti condizioni: 1.costruzione del proprio dossier sul sito cogeaps dichiarando gli obiettivi che si prevede di raggiungere per il prossimo triennio 2.Congruità tra dossier con profilo e la disciplina esercitata 3. Coerenza di almeno il 70% tra il dossier programmato e quello esercitato 4. Se dossier individuale farà parte di un dossier di gruppo specifico IL DOSSIER FORMATIVO è CREATO E GESTITO SU PIATTAFORMA DEL cogeaps e prevederà il processo di RIVALIDAZIONE (aprile 2016) ancora da definire sulla base di modelli gia esistenti

Se non si soddisfa l’obbligo formativo triennale cosa succede? Legge n148/2011: tutti i Professionisti iscritti a Ordini e Collegi sono tenuti all’aggiornamento professionale. Sanzioni di carattere disciplinare da parte dei singoli ordinamenti professionali a carico dei Professionisti determinando cosi un ILLECITO DISCIPLINARE

   Domande Sono previste ulteriori sanzioni da parte di coloro che non ottemperano l’obbligo formativo ?   L’ILLECITO DISCIPLINARE non prevede ulteriori sanzioni ma possono esserci ripercussioni gravi, come nel caso in cui l’autorità giudiziaria rilevi un nesso di causalità tra un eventuale danno causato dal professionista a terzi, derivato da imperizia è accertato con carenze o incompletezze nell’aggiornamento tecnico scientifico Difficoltà nella copertura assicurativa. Cos’è l’autoformazione? L’autoformazione prevede la formazione all’estero, il tutoraggio oppure la pubblicazione su riviste con i seguenti criteri: Citazioni su riviste citate nel Citation Index come primo nome danno diritto a 3,0 CF , con altro nome 1,0 CF, Pubblicazioni su riviste o atti congressuali come primo nome danno diritto a 1,0 CF come altro nome 0,5 CF, Capitoli di libri e monografie come primo nome danno diritto a 2 CF come altro nome 1,0 CF. Crediti utili max :10% annui

Si acquisiscono crediti formativi effettuando docenze? Si, si acquisiscono crediti ma non possono superare il 50% dei crediti annui acquisiti   Cos’è la certificazione triennale ECM? E’ l’UNICO documento che valida l’ottemperanza alla legge sull’Educazione Continua in Medicina da parte dell’operatore sanitario in quanto verifica l’attinenza tra il numero dei crediti acquisiti con la propria professione. Chi la effettua? L’Ente certificatore è l’Ordine professionale che , con una sua struttura, effettuerà una verifica dei crediti acquisiti (quantitativi e qualitativi) Quando si può richiedere la Certificazione? La certificazione si rilascia esclusivamente su richiesta dell’operatore sanitario e solo alla fine di un triennio formativo.

I crediti formativi acquisiti sono tutti validi per la certificazione?   I Icrediti acquisiti devono essere attinenti alla professione che si esercita . Quindi potrebbe succedere che crediti acquisiti potrebbero non essere validi per la certificazione anche se sono stati regolarmente attestati. Quali sono gli obblighi dell’Operatore Sanitario? L’Operatore sanitario è tenuto a fornire al CO.Ge.A.P.S tutta la documentazione relativa ai crediti acquisiti attraverso l’Autoformazione ( per es. corsi all’estero, pubblicazioni, etc.) o alle possibili esenzioni o riduzioni ( per es. gravidanza, servizio militare, etc.) In caso di sponsorizzazione di ditte farmaceutiche quanto è il limite massimo di acquisizione di crediti? 1/3 del proprio fabbisogno individuale nel triennio

E’ necessario conservare tutti gli attestati?   E’ necessario conservare tutti gli attestati?   In realtà sarebbe necessario conservare assolutamente gli attestati dei crediti acquisiti in autoformazione ,( corsi all’estero , per es.) ma si consiglia di mantenere gli attestati di triennio in triennio in caso di incongruenze. (UTILE ALLEGARE ALLA CERTIFICAZIONE DELL’EVENTO, IL PROGRAMMA) Quali sono gli obblighi del provider? Il provider ha l’obbligo di comunicare al Cogeaps/Agenas i crediti acquisiti dall’operatore sanitario attraverso il TRACCIATO DI TRASMISSIONE In che percentuale si possono acquisire i crediti ECM in modalità FAD? Il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, al 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista sanitario (n.90 crediti formativi su 150).

E per i crediti conseguiti all’estero? I crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero devono sottostare alla seguente procedura: il professionista, ultimata la frequenza, dovrà consegnare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti,..) e quella che dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di apprendimento (attestato rilasciato dall’organizzatore/provider estero) all’Ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (ad esempio ufficio formazione dell’Azienda presso cui presta servizio ovvero, per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale e sempre al COGEAPS).

Grazie per l’attenzione ecm.professionistisanitaria@agenas.it ecm@cogeaps.it Grazie per l’attenzione