La riforma previdenziale (Legge n

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La riforma previdenziale (Legge n La riforma previdenziale (Legge n. 247/2007): gli effetti sul Protocollo di integrazione del 3 agosto 2007 Milano, 15 gennaio 2008

lo scalone viene sostituito dagli “scalini”; PREMESSA Sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.” La nuova legge prevede una serie di interventi in materia previdenziale; in particolare: vengono sostituite le tabelle con i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità previste dalla cd Legge Maroni del 23 agosto 2004, n. 243; viene abolito lo “scalone”, vale a dire l’innalzamento immediato dai 57 ai 60 anni di età per andare in pensione; lo scalone viene sostituito dagli “scalini”; resta ferma l’anzianità minima di 35 anni; viene confermato che chi vanta 40 anni di contributi può accedere alla pensione indipendentemente dall’età anagrafica; il risultato del mix di “scalini” e quote (cioè il presupposto di età anagrafica e contributi versati) anticipa già al 2013 gli effetti della disciplina Maroni; viene stabilita una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia (con l’introduzione di 4 finestre) e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva; per i pensionamenti di anzianità le finestre passano da 4 a 2 nel corso del 2008 (ciò con l’eccezione di chi può far valere 40 anni di contributi; il trattamento più favorevole per questi ultimi è giustificato dal fatto che l’anzianità contributiva eccedente i 40 anni rimane inutilizzata ai fini del calcolo dell’importo) *** Con il presente documento si intende fare il punto sulle principali novità introdotte dalla Legge 247/2008 e sulle ricadute della stessa sulle previsioni del Protocollo di integrazione del 3 agosto 2007.

1) NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE/1 A partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori rientranti nel “sistema retributivo o misto” e i lavoratori rientranti nel “sistema contributivo”, possono andare in pensione – rispettivamente di anzianità e di vecchiaia e fermi restando gli specifici requisiti (di seguito indicati) – al raggiungimento dei seguenti requisiti: • dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 58 anni di età e 35 anni di contribuzione; • dal 1° luglio 2009, viene introdotto il c.d. “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato, secondo la seguente progressione: - dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 95 con un’età anagrafica minima di 59 anni; - dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 96 con un’età anagrafica minima di 60 anni; - a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 97 con un’età anagrafica minima di 61 anni. TABELLA A REQUISITO CONTRIBUTIVO - 35 anni - ETÀ ANAGRAFICA LAVORATORI DIPENDENTI   01/01/2008 – 30/06/2009 58 TABELLA B REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI PERIODO Lavoratori dipendenti   DAL AL Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 01/07/2009 31/12/2010 95 59 01/01/2011 31/12/2012 96 60 01/01/2013 97 61

NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE/2 Resta fermo che: il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età, si perfeziona al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 1, comma 19, Legge 8.8.95, n. 335, può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti: • 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva; • a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. E’ possibile ottenere la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con 35 anni di contributi e 60 anni di età; l’importo della pensione risultante deve risultare pari almeno all’assegno sociale maggiorato del 20% (475 Euro nel 2008). Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio. Continuano, invece, a rimanere esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

2) INNOVAZIONI IN MATERIA DI DECORRENZE DELLA PENSIONE/1 L’art. 1, comma 5, della legge 247/2007 stabilisce un regime “transitorio” di decorrenze per i soggetti che accedono al: • pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione; • pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti. Le finestre di accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dic. 2007. 2.1) Lavoratori che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione La riforma previdenziale ha previsto le seguenti finestre di uscita per i lavoratori che risultino in possesso di 40 anni di contribuzione: • entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno; • entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre; • entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo • entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo. PERFEZIONAMENTO REQUISITO CONTRIBUTIVO LE NUOVE DECORRENZE DELLA PENSIONE Lavoratori dipendenti   31 marzo 1° luglio se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno 30 giugno 1° ottobre se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre 30 settembre 1° gennaio dell’anno successivo 31 dicembre 1° aprile dell’anno successivo

INNOVAZIONI IN MATERIA DI DECORRENZE DELLA PENSIONE/2 2.2) Lavoratori che accedono al pensionamento di vecchiaia La riforma previdenziale ha previsto le seguenti finestre di uscita per i lavoratori dipendenti qualora risultino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia: • entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno medesimo; • entro il secondo trimestre dell’anno, dal 1° ottobre dell’anno medesimo; • entro il terzo trimestre dell’anno, dal 1° gennaio dell’anno successivo; • entro il quarto trimestre dell’anno, dal 1° aprile dell’anno successivo. PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO LE NUOVE DECORRENZE DELLA PENSIONE Lavoratori dipendenti   31 marzo 1° luglio 30 giugno 1° ottobre 30 settembre 1° gennaio dell’anno successivo 31 dicembre 1° aprile dell’anno successivo

INNOVAZIONI IN MATERIA DI DECORRENZE DELLA PENSIONE/3 L’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 503/1992 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina in materia di “finestre di accesso” per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico di anzianità con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni ai quali si applica quanto previsto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della Legge 23 agosto 2004, n. 243 (illustrate con la Circolare INPS n. 105 del 2005). ---------------- L’INPS – Messaggio 30923 del 31.12.2007 - relativamente ai soggetti che ottengono il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (con i requisiti stabiliti dall’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2), della predetta legge n. 243 del 2004, come modificata dall’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 247 del 2007) si è riservata di comunicare la disciplina in materia di finestre di accesso dopo aver acquisito specifico parere dei Ministeri vigilanti.

3) INNOVAZIONI IN MATERIA DI “SALVAGUARDIA” DEL DIRITTO A PENSIONE Le modifiche normative introdotte dalla legge 247/2007 non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008 (e valgono ancora quindi le istruzioni della Circolare INPS 149 del 2004). Alcune innovazioni sono state, invece, introdotte dall’articolo 1, comma 2, lettera c), lettera d) e lettera e), del provvedimento in oggetto. La lettera c) ha stabilito che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamenti di anzianità continui ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007. La lettera d) ha, invece, aggiunto il comma 18 bis alla Legge 243/2004. Tale norma prevede che: “le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”. La successiva lettera e) innalza il numero dei soggetti che possono beneficiare della salvaguardia prevista dai commi 18 e 18-bis della legge n. 243 del 2004 da 10.000 a 15.000 in accordo con le modifiche apportate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti.

Il conteggio per la prima data utile (puramente indicativo) Età Pensione Anno (al 31.12.2007) di maturazione diritto a pens. 52 Anzianità 2016 Vecchiaia 2020 53 Anzianità 2015 Vecchiaia 2019 54 Anzianità 2014 Vecchiaia 2018 55 Anzianità 2012 Vecchiaia 2017 56 Anzianità 2010 Vecchiaia 2016 57 Anzianità 2007 Vecchiaia 2015 58 Anzianità 2007 Vecchiaia 2014 59 Anzianità 2007 Vecchiaia 2013 60 Anzianità 2007 Vecchiaia 2012 La tabella consente di individuare l’anno di pensionamento di anzianità e di vecchiaia (in quest’ultimo caso solo per gli uomini; per la vecchiaia delle donne occorre sottrarre 5anni) ------- Ad esempio si prenda il dipendente che al 31 dicembre 2007 ha 55 anni di età; questi potrà andare in pensione: nel 2012, con il trattamento pensionistico di anzianità, a condizione che abbia maturato almeno 36 anni di contribuzione, al fine d raggiungere la quota 96 (60 anni di età + 36 anni di contribuzione); si tratta della prima data utile possibile per l’uscita, legata alla combinazione di età anagrafica e anni di contribuzione, in funzione delle quote, è nella tabellina a fianco; nel 2017, con il trattamento di vecchiaia,al compimento dei 65 anni di età. Rimane comunque ferma l’ulteriore possibilità di accedere alla cosiddetta pensione di anzianità anticipata, cioè quella che richiede il solo possesso di 40anni di contribuzione versata, indipendentemente dal requisito anagrafico e dall’applicazione del meccanismo delle quote

TAVOLA SINOTTICA/1 Tavola sinottica dei requisiti e delle finestre introdotte dalla Legge n. 247 del 2007, considerando il periodo 2008-2015 di vigenza/incidenza del Protocollo 3 agosto 2008

TAVOLA SINOTTICA/2

PIANIFICAZIONE DEI TEMPI EVENTUALE ACCORDO PER LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL WELFARE RISPETTO AL PROTOCOLLO 3 AGOSTO 2007 1^ USCITA PER PENSIONAMENTO OPPURE ACCESSO A FONDO DI SOLIDARIETA’ 5 GG PER PRATICA DI CESSAZIONE 15 GG PER SVILUPPO GADGET 15/30 GG PER ADESIONI TRAMITE PORTALE Da gennaio 2008 BdR, BdS e le altre aziende perimetro ex Gruppo Capitalia potranno visualizzare il gadget su portale UP

CASISTICHE IPOTIZZATE IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL WELFARE RISPETTO AL PROTOCOLLO 3 AGOSTO 2007 Dip. che con la Legge Maroni potevano uscire per pensionamento entro il 2010 Dip. che con la Legge Maroni potevano uscire tra il 1° genn 2011 ed il 30 giugno 2015

STATISTICA RELATIVA ALLE CASISTICHE POST RIFORMA "PRODI" Dip. che con la Legge Maroni potevano uscire per pensionamento entro il 2010 Dip. che con la Legge Maroni potevano uscire tra il 1° genn 2011 ed il 30 giugno 2015 (*) La statistica sopra riportata attiene all'85% della popolazione che ha globalmente aderito ai piani di incentivazione all'esodo (pensionamento diretto e accesso al Fondo di Solidarietà). Non sono quindi considerati gli effetti delle plafonature definite nel Protocollo 3 agosto 2007.