(servizi di interesse economico generale) CENNI SUI SIEG (servizi di interesse economico generale) Milano 27 febbraio 2017
IN EUROPA Per parlare di servizi pubblici si usa l’espressione Servizi di Interesse Generale (SIG) Tali servizi possono avere anche natura economica (SIEG) oppure natura non economica
Trattati europei Art. 14 TFUE «Fatti salvi l'articolo 4 del Trattato sull'Unione Europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti» Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire e finanziare tali servizi.
Trattati europei Art. 106 del TFUE 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.
Definizione di SIEG Ogni Stato membro è libero nella definizione dei SIEG (tipologia di servizio pubblico, sua qualità, riparto interno di competenze più vicine ai cittadini, livelli essenziali), salvo errore manifesto (che può essere contestato dall’UE) Pertanto Ciò che non è definito da parte dello Stato membro come SIEG segue discipline proprie degli Stati membri nel rispetto delle altre regole generali del Trattato Ciò che è definito dallo Stato membro come SIEG deve seguire anche le norme relative alla concorrenza La Commissione vigila su tali regole e propone anche tipologie di applicazione nel dettaglio
Regole attualmente applicabili – pacchetto SIEG Pacchetto SIEG del 2012 Tale pacchetto risponde alla necessità di modernizzare ed uniformare i vati settori riconoscendo possibilità per gli Stati membri di meglio definire regole interne, indirizzando verso settori consolidati, ove la prassi si è evoluta nel tempo. Gli strumenti previsti nel nuovo pacchetto sono: una comunicazione che chiarisce i concetti principali in materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG, allo scopo di facilitare l'applicazione delle pertinenti norme; una nuova decisione di esenzione, che indica le condizioni il rispetto delle quali esenta le Autorità pubbliche dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG; una nuova disciplina, che regola i casi di compensazione al di fuori del campo di applicazione della decisione di esenzione, quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea, e che possono essere dichiarati compatibili se soddisfano i criteri indicati nella disciplina stessa; un regolamento de minimis specifico per i SIEG che definisce in modo trasversale l’ambito di non aiuto per determinati importi (500.000 euro) in un determinato periodo (3 anni) concessi alle sole imprese incaricate di un SIEG.
Esenzione della notifica Decisione di esenzione da notifica può avvenire alle seguenti condizioni: Per categorie predefinite Tra le quali compensazioni per la prestazione di servizi di interesse economico generale rispondenti ad esigenze sociali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lunga durata, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili; Incarico predefinito con contenuti precisi relativi all’oggetto alla durata al territorio interessato alla natura dei diritti esclusivi alla descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, alle disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni. 3. Metodi di calcolo predefiniti della compensazione e del controllo della sovracompensazione con eventuale recupero
Edilizia sociale è un SIEG Attuale situazione in Italia Relazione 2014 dello Stato: sono stati relazionati e riconosciuti come SIEG i seguenti settori: •Edilizia sociale (sulla quale è in corso una indagine della Commissione UE) •Collegamenti marittimi verso le isole •Collegamenti aerei ed aeroporti •Settore poste In particolare la L. 80/2014 dà un’ampia definizione di «Edilizia residenziale sociale»