Introduzione ai tipi sociali Società di persone e di capitali Società di persone Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società di capitali Società per azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata
Società di persone e di capitali Problematicità della distinzione Nelle società di persone ci sono almeno alcuni soci che rispondono illimitatamente Ma anche nelle società di capitali possono esserci E nelle società di persone possono esserci soci a responsabilità limitata Non sopravvalutare la mancanza di personalità giuridica Piuttosto il modello di società di persone consente (ma non impone) ed è tendenzialmente utilizzato valorizzando le qualità personali del socio È dunque meno spiccatamente capitalistico La responsabilità illimitata come qualità personale L’elemento capitalistico emerge nelle società di persone che consentono il trasferimento delle quote
Le società di persone Società semplice Solo attività agricole (o civili, scarso rilievo) Società in nome collettivo (s.n.c.) Figura residuale di esercizio dell’attività commerciale Figura più importante, anche se molte norme vanno ricavate da società semplice (art. 2293) Società in accomandita semplice (s.a.s.)
Caratteri e costituzione di s.n.c. Art. 2291: responsabilità solidale e illimitata dei soci come elemento caratterizzante Possibili deroghe nei rapporti interni? Contenuto dell’atto costitutivo (art. 2295) Soci, oggetto sociale, conferimenti e valutazione, ecc. Forma per atto pubblico e scrittura privata autenticata richiesta solo per iscrizione In assenza di iscrizione, società irregolare (art. 2297) Possibile s.n.c. di fatto Ricostruzione giurisprudenziale di s.n.c. apparente
S.n.c. – struttura patrimoniale Qualsiasi valore è conferibile (anche opera, servizi, beni in godimento) Il bene conferito in godimento va restituito in natura; il socio sopporta il rischio del perimento Presunzione di art. 2253
S.n.c. – capitale sociale Il capitale sociale è tendenzialmente fisso (valore storico attribuito ai conferimenti) Art. 2295, n. 6 Elemento di atto costitutivo Espressivo dell’impegno dei soci ad effettuare un certo investimento Possibili decisioni di modifica Sono modifiche di atto costitutivo, tendenzialmente all’unanimità (art. 2252) Riduzione di capitale Opposizione dei creditori entro tre mesi (art. 2306) Perché i creditori hanno interesse a opporsi, pur potendo contare sulla responsabilità illimitata dei soci? Aumenti di capitale Espressivi di un aumento dell’impegno di investimento dei soci
Effetti di aumenti di capitale Prima Dopo (che differenza c’è?) Attivo Passivo Terreni 200.000 Capitale 50.000 Macchinari Riserve 70.000 Cassa e banca 20.000 Debiti 150.000 Totale 270.000 Attivo Passivo Terreni 200.000 Capitale 100.000 Macchinari 50.000 Riserve 20.000 Cassa e banca Debiti 150.000 Totale 270.000
Situazione di perdita di capitale Attivo Passivo Terreni 200.000 Capitale 50.000 Macchinari Debiti 250.000 Cassa e banca 20.000 Perdite - 30.000 Totale 270.000 Perché devo iscrivere una perdita anche se i debiti sono inferiori alle attività? Posso eliminare la perdita riducendo corrispondentemente il capitale di 30.000 e portandolo a 20.000 ? Perché potrei avere interesse a farlo? (art. 2303, co. 2) Sono obbligato a farlo?
Utili e perdite Art. 2263 e presunzione di proporzionalità ai conferimenti Tendenziale logica capitalistica La non proporzionalità riflette la valorizzazione di una logica non capitalistica Problema del socio d’opera (che non essendo capitalista, non si sa come trattare) Presunzione di partecipazione alle perdite corrispondente agli utili Libertà di pattuizioni diverse, nel solo limite del patto leonino (art. 2265) Diritto agli utili sorge automaticamente all’approvazione del bilancio Salvo patti contrari e formazione facoltativa di riserve
Il netto patrimoniale Attivo Passivo Terreni 2.000.000 Capitale sociale 4.000.000 Riserve= utile da distribuire 100.000 Macchinari Debiti Cassa e banca 200.000 Dopo la distribuzione dell’utile scendono a 100.000 Dopo la distribuzione dell’utile la riserva si cancella Nella s.n.c., la formazione di riserve è consentita solo se prevista dallo statuto; diversamente le riserve vanno distribuite come utile
Domande relative a questa sezione Tipi sociali e tipicità della società Forme di costituzione della s.n.c. Società irregolare, di fatto, apparente Funzione del capitale sociale Riduzione del capitale sociale Criteri di ripartizione di utili e perdite
Creditore particolare del socio Art. 2305 e impossibilità di chiedere la liquidazione della quota Prevale l’interesse a mantenere il vincolo di destinazione produttiva Nei limiti del programma di investimento (definito anche da durata della società) Possibilità di opposizione alla proroga espressa della società, o di liquidazione in caso di proroga tacita
Responsabilità dei soci per obbligazioni Responsabilità illimitata e solidale Anche successiva allo scioglimento, per obbligazioni anteriori (art. 2290) Beneficio di escussione
Amministrazione s.n.c. Modello legale ampiamente derogabile (art. 2257) Salvo diversa pattuizione amministrazione disgiuntiva E correlativo potere rappresentativo (art. 2266, co. 2) Potere di opposizione (art. 2257, co. 2) Possibile amministrazione congiuntiva All’unanimità o maggioranza Atti urgenti (art. 2258, co. 3) Rappresentanza Non necessariamente di tutti gli amministratori Congiunta o disgiunta Estesa a tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale Salve limitazioni, opponibili se iscritte secondo i princìpi generali
Nomina e revoca amministratori L’atto costitutivo può tacere del tutto Regime legale Nomina in atto costitutivo o atto separato Diverse regole di revoca (art. 2259) Se nomina in atto costitutivo, necessarie giusta causa e unanimità Diversamente regole del mandato Anche senza giusta causa, salvo risarcimento Dubbi se a maggioranza o unanimità
Responsabilità amministratori Art. 2260 Divieto di concorrenza (art. 2301) Obbligo di diligenza (art. 2260) Problema di discrezionalità e responsabilità Responsabilità nei confronti della società Diversa rispetto a responsabilità nei confronti dei creditori Criterio dell’esposizione a rischi non accettati preventivamente Problema di amministratori non soci e persone giuridiche Persone giuridiche socie Poteri di controllo dei soci non amministratori (art. 2261) Notizie, ispezioni, rendiconto
Modifiche atto costitutivo Regola generale di unanimità (art. 2252) Principio derogabile Problema degli abusi Differenti possibili criteri di calcolo delle maggioranze Problema di ipotesi non regolate Distinzione fra decisioni gestorie e organizzative Dubbi sulla collegialità Art. 2273 Modifiche soggettive e oggettive Iscrizione nel registro delle imprese Possibile libera trasferibilità della quota Emersione del principio capitalistico
Scioglimento del rapporto sociale Lo scioglimento è modifica dell’atto costitutivo Non consentito se non c’è accordo di tutti O in situazioni patologiche (recesso, morte, esclusione) Lo scioglimento non va confuso con il trasferimento della partecipazione Lo scioglimento èuna vicenda traumatica per l’equilibrio finanziario della società In quanto determina la necessità di liquidare la quota
Liquidazione della quota In denaro entro 6 mesi Salvo scioglimento della società Sulla base della situazione patrimoniale, considerando operazioni in corso (art. 2289)
Criteri di liquidazione della quota Attivo Passivo Terreni 2.000.000 Capitale sociale 4.000.000 Riserve 100.000 Macchinari Debiti Cassa e banca 200.000 Totale 4.200.000 4 soci conferiscono a capitale sociale 1.000.000 di euro ciascuno Partecipano ai profitti in misura uguale (presunzione relativa di art. 2263) Qual è il valore della quota da liquidare al socio? Ci sono problemi di calcolo? Come la si liquida se non c’è cassa? Cosa succederebbe se il socio da liquidare partecipasse al 50% degli utili?
Criteri di liquidazione della quota Attivo Passivo Terreni 2.000.000 Capitale sociale 4.000.000 Debiti 300.000 Macchinari Perdite - 100.000 Cassa e banca 200.000 Totale 4.200.000 4 soci conferiscono a capitale sociale 1.000.000 di euro ciascuno Partecipano alle perdite in misura uguale (presunzione relativa di art. 2263) Qual è il valore della quota da liquidare al socio? Ci sono problemi di calcolo? Come la si liquida se non c’è cassa? Cosa succederebbe se il socio da liquidare partecipasse, ad esempio, al 50% delle perdite?
Criteri di liquidazione della quota (prima e dopo l’uscita del socio, liquidato con 1.025.000) Attivo Passivo Terreni 2.000.000 Capitale sociale 4.000.000 Macchinari Riserve 100.000 Cassa e banca 200.000 Debiti Totale 4.200.000 Attivo Passivo Terreni 2.000.000 Capitale sociale 3.000.000 Macchinari Riserve 75.000 Cassa e banca Debiti 925.000 Totale 4.000.000
Morte del socio Art. 2284 e obbligo di liquidazione della quota Elemento personalistico Scioglimento anticipato Continuazione con eredi Clausole di continuazione Facoltativa Obbligatoria Automatica Problemi di patti successori? (art. 458)
Recesso del socio Libertà di recesso se società a tempo indeterminato o per la vita di un socio (art. 2285) Principio generale Recesso per giusta causa se società a tempo determinato Viene meno il rapporto di fiducia Aggravamento del rischio
Esclusione del socio Esclusione di diritto (art. 2288) Fallimento Liquidazione della quota Esclusione facoltativa (art. 2286) varie ipotesi di inadempimento Anche di obblighi di amministratore? Ivi compreso ostruzionismo Decisione a maggioranza per teste Possibile opposizione entro 30 gg. (accertamento dell’assenza di cause di esclusione)
Scioglimento della società Cause (art. 2272) Termine Salvo proroga, anche tacita (art. 2273) volontà dei soci Conseguimento dell’oggetto o sopravvenuta impossibilità Qui anche perdita del capitale Dissidio fra soci Unipersonalità salvo ricostituzione entro 6 mesi della pluralità
Liquidazione Effetto automatico della causa di scioglimento Limitazione poteri amministratori (art. 2274) Divieto di nuove operazioni (arg. da art. 2279) Nomina dei liquidatori Poteri e responsabilità di amministratori (art. 2276) Passaggio di consegne tramite inventario (2277) Divieto di nuove operazioni (art. 2279)
Procedimento di liquidazione Vendita dei beni Anche in blocco (azienda) Soddisfazione dei creditori (art. 2280) Eventuale richiesta ai soci illimitatamente responsabili Rimborso dei conferimenti Non restituzione in natura, salvo beni in godimento Ripartizione dell’eccedenza di attivo Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto Art. 2311
Es. 1: società in utile Apertura della liquidazione Dopo la liquidazione dell’attivo Attivo Passivo Terreni 200.000 Capitale 50.000 Macchinari Debiti 150.000 Cassa e banca 20.000 Riserve 70.000 Attivo Passivo Cassa e banca 270.000 Capitale 50.000 Debiti 150.000 Riserve 70.000 A destra è il bilancio finale di liquidazione Tizio partecipa agli utili per il 50% e al capitale sociale per il 10% Qual è il valore della sua quota di liquidazione?
Es. 2: società in perdita Apertura della liquidazione Dopo la liquidazione dell’attivo Attivo Passivo Terreni 200.000 Capitale 50.000 Macchinari Debiti 250.000 Cassa e banca 20.000 Perdite -30.000 Attivo Passivo Cassa e banca 270.000 Capitale 50.000 Debiti 250.000 Perdite -30.000 La società può pagare tutti i debitori, ma è da considerare in perdita. Perché? Tizio partecipa al 50% al capitale sociale e alle perdite. Qual è la sua quota di liquidazione?
Riflessione finale Apertura della liquidazione Società operativa Attivo Passivo Terreni 200.000 Capitale 50.000 Macchinari Debiti 150.000 Cassa e banca 20.000 Riserve 70.000 Attivo Passivo Terreni 200.000 Capitale 50.000 Macchinari Debiti 150.000 Cassa e banca 20.000 Riserve 70.000 Notiamo che nella situazione a destra la società può ripartire 70.000 di riserve, mantenendo o anche aumentando il debito. Durante la vita della società, il principio di previa soddisfazione dei creditori non vale, vale solo un principio di conservazione dei valori necessari a coprire i crediti e il capitale sociale. Accantonamento dei valori, non degli asset fisici, che continuamente mutano. Dove non sia possibile accantonare questi valori, la società deve sciogliersi. Questi princìpi non valgono per l’impresa individuale, e caratterizzano l’impresa societaria come vincolo di destinazione funzionale di valori di patrimonio.
Riflessione finale Attivo Passivo Terreni 200.000 Capitale Macchinari 50.000 Debiti 300.000 Cassa e banca 20.000 Riserve Se anche una società si costituisce con capitale 0, le attività devono comunque coprire le passività (rectius: passività + capitale, assunto pari a 0) Diversamente la società non può continuare a operare Anche questo profilo differenzia le società dall’impresa individuale
Domande relative a questa sezione Responsabilità del socio per obbligazioni sociali Creditore particolare del socio Poteri di amministrazione e rappresentanza nelle s.n.c. Modalità di nomina degli amministratori Responsabilità degli amministratori Modifiche dell’atto costitutivo Aumento e riduzione di capitale sociale Morte, recesso, esclusione del socio Scioglimento della società Poteri dei liquidatori Soddisfazione dei creditori Criteri di ripartizione fra soci